Reformatio in peius: Quando la Motivazione Contraddice il Dispositivo
Il principio del divieto di reformatio in peius rappresenta un pilastro fondamentale del diritto processuale penale, garantendo all’imputato che la sua posizione non possa peggiorare a seguito di un suo esclusivo ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7846/2024) offre un importante chiarimento su come questo principio si applichi anche quando la motivazione di una sentenza d’appello appare contraddittoria, ma il dispositivo conferma la pena originaria.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Appello. Quest’ultima confermava la pronuncia di condanna. L’imputato, non soddisfatto, proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando due vizi principali: la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello. In particolare, sosteneva che la Corte territoriale avesse negato le attenuanti generiche, che invece gli erano state concesse in primo grado, violando così il divieto di reformatio in peius.
L’Analisi della Cassazione sul Divieto di Reformatio in Peius
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli manifestamente infondati. Il cuore della doglianza del ricorrente risiedeva in alcuni passaggi della motivazione della sentenza di secondo grado, dove i giudici sembravano negare le attenuanti generiche. Tuttavia, la Cassazione ha spostato l’attenzione da questi passaggi testuali alla sostanza della decisione.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che, al di là delle espressioni usate nella motivazione, la sentenza della Corte d’Appello aveva, nel suo dispositivo, confermato integralmente la sentenza del primo giudice. Ciò significa che la condanna, comprese le attenuanti generiche precedentemente concesse e l’entità della pena (quantum sanzionatorio), era rimasta invariata.
La Prevalenza del Dispositivo sulla Motivazione
L’ordinanza chiarisce un punto cruciale: per valutare la violazione del divieto di reformatio in peius, ciò che conta è il risultato finale sancito dal dispositivo della sentenza, non le singole argomentazioni contenute nella motivazione. Se il dispositivo non apporta alcuna modifica peggiorativa alla condizione dell’imputato, il principio è rispettato, anche in presenza di una motivazione lessicalmente imprecisa o apparentemente contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda sulla constatazione che non vi è stata alcuna violazione del divieto di peggioramento della pena. La sentenza d’appello, confermando integralmente quella di primo grado, non ha peggiorato la posizione processuale del ricorrente. L’infondatezza manifesta dei motivi ha quindi portato all’inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, la Corte ha specificato che non era dovuta la sanzione pecuniaria solitamente prevista in questi casi, riconoscendo che la lagnanza, sebbene infondata, non era del tutto pretestuosa, proprio a causa del ‘lessicale diniego’ presente nella motivazione d’appello che aveva potuto generare confusione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce la supremazia del dispositivo sulla motivazione nella valutazione della reformatio in peius. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: per verificare se la propria posizione sia stata ingiustamente peggiorata in appello, è necessario guardare alla decisione finale contenuta nel dispositivo della sentenza. Una motivazione infelice o contraddittoria, se non si traduce in un effettivo aggravamento della pena, non costituisce, di per sé, una violazione di questo fondamentale principio di garanzia. La decisione della Corte, inoltre, dimostra sensibilità nel distinguere un ricorso palesemente infondato da uno che, pur essendolo, trae origine da un’oggettiva ambiguità del provvedimento impugnato.
 
Cosa significa divieto di reformatio in peius?
Significa che un giudice, nel decidere su un ricorso presentato solo dall’imputato, non può emettere una sentenza che peggiori la sua condizione rispetto a quella stabilita nella decisione precedente.
Una motivazione contraddittoria in appello viola sempre questo divieto?
No. Secondo l’ordinanza, se il dispositivo (la parte finale della sentenza che contiene la decisione) conferma integralmente la pena decisa in primo grado, non c’è violazione del divieto, anche se la motivazione appare confusa o contraddittoria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché, nonostante la terminologia usata nella motivazione della sentenza d’appello, la pena finale non era stata in alcun modo peggiorata rispetto alla condanna di primo grado.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7846  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECUI OONBRCE) nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale;
considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla presunta negazione delle attenuanti generiche con la conseguente violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato perché, al di là dei passaggi della motivazione medesima, la sentenza del primo giudice, che quelle attenuanti generiche aveva concesso, è stata integralmente confermata anche sotto il profilo del quantum sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
osservato che non deve pronunciarsi condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, stante la non impropria lagnanza, pur manifestamente infondata ai fini del deliberare, riguardante il lessicale diniego in motivazione delle (poi confermate con il dispositivo) circostanze attenuanti generiche;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/02/2024