Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Rimini il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 4 luglio 2023 della Corte d’appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di furto aggravato in concorso a lui contestato in rubrica.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due m d’impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione secondo, anche sotto quello dell’inosservanza di norma processuale.
2.1. Con il primo, in particolare, la difesa deduce che il giudiz responsabilità si sarebbe fondato sostanzialmente sul riconoscimento effettu dalla persona offesa a seguito delle immagini riprese dal sistema videosorveglianza. Un riconoscimento, tuttavia, che non potrebbe essere ritenu realmente attendibile in quanto, se l’identificazione fosse stata evide persona offesa non avrebbe avuto dubbi sull’identità della persona individua della quale, invece, non riusciva a cogliere neanche la nazionalità. Cosic nell’affermare la responsabilità dell’imputato, la Corte territoriale avre sostanza, travisato il risultato probatorio, attribuendo certezza ad un dato c non era.
Sotto altro parallelo profilo, la difesa rileva come il Tribunale, nel determ il trattamento sanzionatorio, avrebbe valorizzato i requisiti della concors della condotta e della scaltrezza come circostanze aggravanti e, anche, ai dell’applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., così, violando del ne bis in idem. La tesi difensiva veniva condivisa dalla Corte territoriale, quale, però, riteneva di non poter giungere ad una diversa e più favorev rideterminazione del trattamento sanzionatorio, evidenziando una pluralità elementi (i dati dell’anamnesi, il radicato dolo di proposito, l’importo sottr danno cagionato) i quali non solo rappresenterebbero una mera elencazione priv di un concreto supporto probatorio, ma, alla luce dell’eliminazione del do computo dei predetti elementi, sarebbero manifestazione evidente di un reformatio in peius del trattamento sanzionatorio, in quanto attributivi di u maggior peso ad elementi valutati in termini più miti dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere dedotto in quanto integralmente versato in fatto. La Corte territoriale ha effettivamente fondato il giudizio di respons sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa (l’identificazione da questa eff costituisce, infatti, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiv rientra, in quanto tale, nel più ampio genus della prova dichiarativa), ma ha dato conto dei criteri logici che ne hanno fondato la valutazione. In questo contes riferimento alla “probabile nazionalità italiana” è stato interpretato alla lu
presenza di NOME tre soggetti dai chiari tratti somatici orientali; cosicché i manifestato, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, rappresenta un elemento che ha inciso sulla certezza del riconoscimento, sull’irrilevante dato della nazionalità del soggetto, chiaramente riconosciuto sue fattezze.
In questi termini, la censura prospettata da un canto riproduce gli s argomenti già prospettati nell’atto di appello (ai quali la Corte territoriale per come si è detto, risposte adeguate e argomentate), senza evidenziare pro di manifesta illogicità o contraddittorietà e senza confrontarsi con l’an ricostruzione della dinamica dei fatti in contestazione; dall’altro si prospettare una differente interpretazione delle risultanze probatorie, considerare che il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, re preclusa ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisi l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazi delle vicende (ex multis, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 264396), non attiene ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è lim alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo re insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative c hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazi di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, COGNOME NOME, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano 251760).
Lo stesso vizio di contraddittorietà della motivazione (introdotto con la rif del 2006) non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati de contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivame incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusiv motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria dell’intero compendio probatorio e devono pertanto essere tali da infi la struttura logica del provvedimento, restando pur sempre escluse la rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozio di nuovi e differenti parametri di valutazione (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2 Rv. n. 235507; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/ 2007, Rv. 235716).
Viceversa, l’ipotizzato travisamento della prova documentale rappresentat dalle immagini e dalla connessa dichiarazione resa dalla persona offesa, lungi prospettare una distorsione di dato certo, obbiettivo ed incontrovertibile, si r
in realtà, in una rivalutazione delle risultanze acquisite. Ed in quanto inammissibile.
3. Il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello, accogliendo la censura sollevata dall’imputato, ha riten che il primo giudice aveva effettivamente valutato le modalità fraudolente e concorsualità sia ai fini della quantificazione della pena (ai sensi dell’art. pen.), sia ai fini del suo aggravamento; ha, però, confermato il bilanciamento termini di equivalenza) operato in primo grado e la relativa quantificazione d pena irrogata, valorizzando una pluralità di elementi specificamente indicati (i dell’anamnesi, il radicato dolo di proposito, l’importo sottratto e il cagionato).
Il ricorrente deduce, per come si è detto, da un canto, l’apparenza d motivazione offerta a sostegno della determinazione del trattamento sanzionator e, dall’altro, che, una volta esclusa la legittimità di una doppia valutazio stessi elementi fattuali (la concorsualità e le modalità fraudolente), la territoriale avrebbe dovuto necessariamente rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio.
L’assunto è complessivamente infondato.
Quanto alla prima censura, è sufficiente considerare come la graduazion della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti p circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giud merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibil censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione de congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazi (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).
E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allor siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determ nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Un onere motivazione che si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame dove l’aumento di pena, in relazione all’aggravante oggetto della censura, è s determinato in un mese di reclusione), rimanendo, in ultimo, sufficiente il sempl richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).
Ebbene, la Corte territoriale ha irrogato una pena ampiamente inferiore a media edittale (un anno di reclusione ed euro 800 di multa), chiaramente indicando i criteri logici e fattuali (nei termini in precedenza indicati) uti fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e del conne bilanciamento delle circostanze. E tanto, alla luce di quanto osserva ampiamente sufficiente a ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale.
Quanto alla residua censura, va precisato che la questione attiene alla div valutazione dei requisiti della concorsualità della condotta e della scaltre primo grado valorizzati come circostanze aggravanti e, anche, ai f dell’applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.; in secondo gra ai fini della sussistenza dell’elemento circostanziale. In ciò l’invocata violaz divieto di reformatio in peius: alla luce dell’eliminazione del doppio computo dei predetti elementi, secondo la prospettazione difensiva, si giungerebbe attribuire un maggior peso ad elementi valutati in termini più miti dal p giudice.
L’assunto è infondato.
È pur vero che la nota sentenza NOME COGNOME (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066) ha stabilito che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono, per cui la pena comminata per detti singoli elementi (circostanze e r concorrenti anche se unificati per la continuazione), pur risultando diminuita q complessiva a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto con riferimento n alle circostanze o al concorso di reati, ma per NOME motivi, non può essere el Ma non è ciò che in concreto è avvenuto: la Corte d’appello non ha valutato modo diverso (in ipotesi deteriore) un medesimo elemento costitutivo de trattamento sanzionatorio, né ha operato un nuovo giudizio su qualche punto che si riflette sulla determinazione della pena o sul giudizio di comparazion circostanze (comunque non vincolata, né nel valore assoluto né in quello relat dalle determinazioni assunte al riguardo dal giudice precedente: Sez. 5, n. 209 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311): identici sono rimasti gli elemen costitutivi della fattispecie concreta, identici i parametri e la sequenza di ra Ha solo offerto una differente motivazione a sostegno della medesima quantificazione, correggendo l’errore di diritto nel quale era incorso il giu primo grado. Da ciò l’infondatezza della censura sollevata.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e il ricorrente condann pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso 1’8 febbraio 2024
NOME NOME COGNOME
Il Consigliere estenspre
Il Presidente
~L