Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26907 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26907 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Roma il 06/03/1973
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/01/2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 16/01/2024, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di ricettazione, revocava la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in peius. Osserva che la Corte territoriale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dell’appello del Pubblico Ministero; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena, in presenza di cause ostative, solo
se le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha riconosciuto beneficio; che, nel caso di specie, il precedente penale da cui il COGNOME gravato e sulla base del quale la Corte di merito ha revocato la sospens condizionale della pena era elemento conosciuto dal giudice di prime cure; ch in conclusione, il giudice di appello non poteva revocare la sospensi condizionale della pena senza incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge, con riferimen all’art. 526 cod. proc. pen. ed al principio del contraddittorio. Rileva che l territoriale, in relazione all’eccezione sulla mancata integrazione del presupposto per mancanza di prova circa la natura delle sostanze sequestra ha attribuito a dette sostanze la natura di steroidi con attività andr anabolizzante sulla base di una “ricerca su fonti aperte in internet”, di cui riportato nemmeno gli estremi; che, dunque, la prova in ordine all’eleme materiale del reato presupposto rispetto alla ricettazione contestata è tratta unicamente dall’acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi conseguente utilizzo per la decisione di prove diverse da quelle legittimame acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, in palese violazio artt. 191 e 526 cod. proc. pen.; che di conseguenza trattasi di inutilizzabili, perché acquisite unilateralmente, fuori dall’ist dibattimentale; che, invece, trattandosi di valutazioni tecniche composizione dei prodotti sequestrati, sarebbe stata necessario disporre peri che, in ogni caso, nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento al per cui dette sostanze sono ricomprese nelle classi previste dalla legge, elem questo necessario per l’integrazione del reato presupposto di utili somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prest agonistiche degli atleti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l e), cod. proc. pen., con riferimento alla natura delle sostanze seques Evidenzia che la Corte di merito è incorsa nel travisamento della prova relazione a dati probatori che non erano mai stati considerati dal Tribu avendo affermato che nulla consente di ritenere che il contenuto dei prod sequestrati non rispecchi le indicazioni riportate nelle confezioni e nei fo illustrativi; che, tuttavia, non ha considerato che nessun elemento inerente indicazioni è mai stato acquisito durante l’iter processuale, tanto da costretta a ricorrere a fonti esterne in internet per ipotizzare la natura sostanze; che anche le dichiarazioni rese dall’imputato in dibattimento sono s travisate; che, inoltre, pretendendo che il ricorrente provi la non corrispon tra il packaging ed il contenuto, ha invertito l’onere della prova, non po
sussistere in capo all’imputato alcun obbligo di effettuare indagini difensiv sopperire alla mancanza di accertamenti sull’elemento materiale del reat specie se consistenti in indagini tecniche.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648 cod. pen. Rappresenta l’appello era stata, altresì, eccepita l’insussistenza anche dell’e soggettivo del reato di ricettazione, essendo l’imputato convinto di acquistato dei semplici integratori; che tale convinzione trova conferma ne circostanza dell’assenza di obbligatoria prescrizione medica, non prevista per integratori, anche di provenienza estera, per i quali è sufficiente la mera no al Ministero della Salute; che deve esser tenuto di conto che i prodotti di discute riportano tutti scritte in lingua inglese; che, dunque, la ma produzione di prescrizione medica per l’acquisto costituisce elemento a sosteg della rappresentata inconsapevolezza dell’imputato in merito all’acquisto de sostanze di cui all’art. 586-bis cod. pen.; che, invece, la Corte territo illogicamente ritenuto che la stessa denominazione dei farmaci impressa sull confezione si pone in contrasto con la convinzione del ricorrente di a acquistato integratori in libera vendita; che, peraltro, anche le dichiarazio dal COGNOME sul punto – secondo cui avrebbe reperito informazioni sugli effet tali sostanze in epoca non determinata – sono state del tutto travisate.
2.5. In data 05/06/2025 è pervenuta articolata memoria di replica con cui difesa insiste per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Coglie nel segno il primo motivo.
Invero, ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., “Quando appella è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per spec quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogli l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenz appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga supe la competenza del giudice di primo grado”. Dunque, il divieto di reformatio in peius riguarda anche la revoca dei benefici per espressa previsione della cit disposizione.
Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi dei poteri giudice dell’esecuzione con riferimento alla revoca del beneficio de sospensione condizionale della pena, hanno avuto cura di precisare che
NOME
precluso al giudice di appello, non ‘ investito dell’impugnazione sul punto, il potere di revoca d’ufficio del beneficio in discorso, in ossequio al principio devoluti al divieto di reformatio in peius (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01). Ed invero, «dalla natura obbligatoria della revoca conseg soltanto che il giudice, sia di cognizione che di esecuzione, deve pronuncia senza poter svolgere alcuna valutazione discrezionale; non anche che essa [. debba essere disposta non avendo riguardo alle ordinarie scansioni processua che definiscono l’ambito di cognizione e di decisione dei giudici nei vari gradi giudizio» (Sez. U, COGNOME, cit.). Dunque, con riferimento alla revoca beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di appello h potere di rimediare all’errore commesso dal giudice di prime cure, sempre che g sia stata devoluta la cognizione sul tema, non essendogli riconosciuto un pot esercitabile extra devolutum.
Del resto, «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell’ambito de materia devoluta con l’atto di impugnazione e conosce fuori dei punti del decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge es specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla p impugnante».
Orbene, «in materia di benefici, sospensione condizionale e non menzione e di attenuanti, il giudice di appello ha un potere di concessione al di devoluto, per espressa previsione di legge contenuta nell’art. 597, comma cod. proc. pen.
La disposizione, però, è di stretta interpretazione nella misura in comporta una eccezione alla regola generale dell’effetto devolutivo e, come ta non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, come compiutamen argomentato da ultimo da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269125 – 01. Non può dunque farsi leva su questa disposizione per argomentare che come il giudice di appello può concedere la sospensione, pur quando l cognizione sul punto non gli sia stata devoluta, così può revocarla olt devoluto quando sia stata illegittimamente applicata» (Sez. U, COGNOME, cit.).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha provveduto a revocare d’uffici beneficio della sospensione condizionale della pena, in assenza di impugnazion sul punto del Pubblico Ministero, con la conseguenza che, per quanto sopr specificato, la sentenza va annullata senza rinvio sul punto.
1.2. I restanti tre motivi – che, per essere tutti relativi alla pro contestata ricettazione, possono essere trattati congiuntamente – sono complesso infondati. Ed invero, premesso che è corretta l’obiezione difensi relativa alla inutilizzabilità della prova della ricettazione dei farmaci in se ricavata da una ricerca in rete su fonti aperte, cui fa riferimento la se
impugnata, in quanto si tratterebbe di prova acquisita al di fuori dall’istr dibattimentale, osserva il Collegio che tale errato riferimento, operato dalla
territoriale, è del tutto ultroneo, avendo i giudici di merito fond responsabilità del COGNOME su altri dati. In particolare, la sentenza di primo
ha valorizzato la deposizione dell’agente operante che procedette al sequest che ha riferito che la perquisizione portò al rinvenimento di «26 confezioni
sostanze anabolizzanti, di cui 21 prive di AIC» ed entrambi i giudici di merit dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, che ha ammesso di aver appres
che si trattava di sostanze anabolizzanti altamente pericolose per la salute, alla mancanza di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui
sarebbe venuto in possesso, senza la necessaria prescrizione medica.
Trattasi di motivazione sufficientemente congrua, ma soprattutto esente da vizi logici, che di conseguenza non è censurabile in sede di legittimità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta n resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.