Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITERNA il 16/06/1966
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso limitatamente all’aumento di pena in ordine al reato di cui al capo B), con rigetto, nel resto, dell’impugnazione;
letta la memoria di replica depositata dal ricorrente;
lette le conclusioni depositate dalla costituita parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 12/10/2022, la Corte di appello di Perugia, i parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, ha assol NOME COGNOME dal reato contestato al capo A), lett.b) – ai sensi degli artt 609-bis e 609-ter cod.pen. – con riferimento agli episodi commessi in danno dell figlia NOME dopo il compimento della maggiore età perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena in complessivi anni quattordici di reclusione in relaz ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 609-bis, 609-ter, comma 1, n.1, 5 e 5-sexies, 61 nn.5 e 11, cod.pen., commessi ai danni della figlia NOME (capo A), agli artt. 81, comma 2, 609-bis e 609-ter, comma 1, nn.1 e 5, 61, n.5 e 11 cod.pen., pe fatti commessi in danno della figlia NOME (capo B) e al reato di cui all’art.600quater cod.pen. (capo C).
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.38947/2017, ha disposto l’annullamento della sentenza con riferimento al trattament sanzionatorio.
Specificamente, ha rilevato che la Corte territoriale, pure giungend all’assoluzione in ordine ai reati contestati al capo A), lett.b), avev mantenuto un aumento di pena – di un anno di reclusione, ai sensi dell’art. n.4, cod.pen. – per il concorso della circostanza aggravante di cui all’art.60 comma 1, n.5-sexies, cod.pen., rispetto ai fatti commessi ai danni della figlia NOME quando questa non aveva compiuto gli anni quattordici e, quindi, per un arco temporale compreso sino al maggio 2014, epoca in cui la predetta circostanza non era ancora entrata in vigore; concludendone che la stessa poteva esser tenuta in conto soho in relazione ai fatti consumati dal 06/04/2014 al 05/05/201 astrattamente rilevanti atteso che l’aggravante stessa era applicabile anch relazione a fatti commessi su vittima ultraquattordicenne; ha altresì ritenuto per i fatti commessi nel predetto arco temporale, la pronuncia di condanna foss stata adeguatamente motivata dai giudici di merito.
La Corte ha quindi ritenuto che – dall’esclusione dell’aggravante di all’art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, limitatamente alle condotte di abuso commesse in danno della figlia NOME dalla fine del 2009 al 06/04/2014 (di cui al capo A), lett.a)) discendesse la parziale fondatezza del rilievo della prescri per i fatti compresi nello stesso capo; ciò, attesa la natura di circostanza effetto speciale di quella contestata all’art.609-ter, n.1, cod.pen. e conseguenza che il relativo termine di prescrizione era pari ad anni dodici e m sei (secondo il regime applicabile ratione temporis), con la conseguenza che – con l’aggiunta del periodo di 64 giorni dovuti allo sospensione COVID – erano da
ritenersi prescritti i fatti commessi sino al 16/11/2010, con conseguen declaratoria di irrevocabilità della responsabilità dell’imputato per i fatti comm successivamente nei confronti della figlia NOME e con annullamento attinente al trattamento sanzionatorio derivante dall’esclusione della predetta circosta aggravante.
La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso attinenti all’affermazione responsabilità per il reato contestato al capo B); ha invece ritenuto fondat quarto motivo di ricorso, inerente al riconoscimento dell’aggravante di c all’art.609-ter, comma 1, n.1, tenuto conto del narrato della minore, che ave riferito di avere subìto abusi sessuali nel 2012/2013; ha ritenuto parimenti fond il motivo attinente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.609comma 3, in relazione al capo B), non essendo condivisibile l’affermazione del giudice di appello in base alla quale, in tema di reato continuato, il giudiz comparazione doveva essere effettuate in riferimento alla sola ipotesi più grave
Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso inerente al reato contestato al capo C), attesa l’intangibilità delle valutazioni spiegate in pu fatto dai giudici di merito nonché quello inerente alla richiesta di applicazione d circostanze attenuanti generiche.
In conclusione, quindi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza in ordi ai reati contestati al capo A), lett.a), commessi sino al 16/11/2010 in quanto est per prescrizione; ha annullato la sentenza limitatamente alla circostan aggravante di cui all’art.609-ter, comma 5-sexies, cod.pen., in relazione al capo A), lett.a), escludendola per i fatti commessi sino al 06/04/2014 e rinviando giudice di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio; ha altre annullato la sentenza impugnata, in relazione al capo B), limitatamente all circostanza di cui all’art.609-ter, comma 1, n.; e alla mancata valutazione ordine all’applicazione dell’attenuante di cui all’art.609-bis, ultimo com cod.pen., rinviando per nuovo giudizio su detti punti.
La Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio (designata sensi dell’art.175, disp.att., cod.proc.pen.), ha provveduto alla compless rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
In riferimento ai primi due profili rimessi dalla Suprema Corte, ha rilevato c – in ordine ai fatti contestati al capo A), lett.a) – non potesse più t applicazione la circostanza di cui all’art.609-ter, comma 1, n.1, cod.pen., nel t vigente ratione temporis, essendo prescritti i fatti commessi nei confronti della figlia NOME quanto questa era infraquattordicenne; conseguendone che il reato più grave andava individuato nei fatti commessi dal 06/04/2014 al 05/05/2014, in quanto aggravati ai sensi dell’art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, cod.pen, e che
andava applicato un aumento a titolo di continuazione interna per i reati contest allo stesso capo A), lett.a), da considerare non prescritti, ovvero quelli comme a partire dal 17/11/2010.
Mentre, quanto ai reati contestati al capo B), ha ritenuto qualificabili gli s sotto la specie del fatto di minore gravità ai sensi dell’art.609-bis, ultimo co cod.pen., con esclusione dell’aggravante prevista dall’art.609-ter, comma 1, n.1 cod.pen., non essendovi prova della commissione dei fatti allorquando la figli NOME aveva meno di quattordici anni; attenuante da ritenersi equivalente alle contestate aggravanti.
Per l’effetto, ritenuti tutti i reati avvinti sotto il vincolo della contin ritenuta più grave la fattispecie di cui all’art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, riguardante le condotte tenute nei confronti della figlia NOME tra il 06/04/2014 e il 05/05/2014, la Corte territoriale ha commisurato una pena-base pari ad ann sette, aumentata per la continuazione interna con tutti i fatti di cui al mede capo non prescritti (posti quindi in essere dal 17/11/2010 in avanti) ad anni ot aumentata di un ulteriore anno per la continuazione con il reato contestato al ca B), tenuto conto dell’attenuante di cui all’art.609-bis, ultimo comma, cod.pe (ritenuta equivalente alle contestate aggravanti) e aumentata di ulteriori mesi per il reato contestato al capo C, per una pena finale di anni nove e mesi tr reclusione con conferma, nel resto, delle statuizioni emesse dal Tribunale Perugia il 12/01/2021 in ordine alle pene accessorie e ai capi civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e cod.proc.pen. – l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza comunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artt. 132, 13 609-bis e 609-ter, comma 1, n.5-sexies, in relazione al capo A) e in riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Ha dedotto che la Corte, nel ritenere quale più grave il reato di cui all’art. ter, comma 1, n.5-sexies cod.pen., riguardante le condotte di violenza sessuale poste in essere nei confronti di NOME COGNOME nel periodo compreso tra il 06/04/2014 e il 05/05/2014, aveva applicato una pena (anni sette di reclusione superiore al minimo edittale e senza operare alcun effettivo richiamo ai crit dettati dall’art.133 cod.pen., non essendo quindi comprensibile il percorso logi seguito dalla Corte per addivenire alla concreta commisurazione della sanzione, atteso il mancato riferimento alle concrete circostanze della condotta e alla grav dell’offesa, essendo emersa dal dibattimento una sostanziale condizione d normalità relazionale nei comportamenti tenuti dalla vittima nel relativo periodo
Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la mancanza o comunque illogici della motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 81 cpv. cod.pen. e cod.proc.pen., sotto il profilo del divieto della reformatio in peius in ordine all’aumento apportato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B).
Ha premesso che la Corte d’appello, in sede di rinvio e in ordine al rea contestato al capo B), aveva escluso l’aggravante prevista dall’art.609-ter, comm 1, n.1, cod.pen. e applicato l’attenuante prevista dall’art.609-bis, ultimo com cod.pen., ritenendola equivalente rispetto alle contestate aggravanti; ha espo che, peraltro, la Corte aveva applicato a titolo di continuazione una pena di a uno, superiore a quella disposta tanto dal Tribunale quanto dal giudice di appell che aveva applicato un aumento di sei mesi, in tal modo violando il divieto d reformatío in peius previsto dall’art.597, comma 3, cod.proc.pen..
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed cod.proc.pen. – l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt cpv., 132 e 133 cod.pen. e in riferimento al capo B).
Ferme le considerazioni predette, ha dedotto che l’aumento di un anno di reclusione apportato a titolo di continuazione doveva ritenersi illogico contrasto con l’aumento per la continuazione interna apportato in riferimento al altre condotte contestate al capo A), di pari entità nonostante per i reati conte al capo B) fosse stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art.609-bis, u comma, cod.pen. ed esclusa l’aggravante di cui all’art.609-ter, comma 1, n.1 cod.pen.., il tutto in assenza di una congrua motivazione.
Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza illogicità della motivazione in relazione all’art.69 cod.pen., in punto di giudiz bilanciamento tra l’attenuante a effetto speciale di cui all’art.609-bis, u comma l cod.pen. e le residue aggravanti ascritte al capo B).
Ha dedotto che la motivazione resa sul punto era del tutto assente, con specifico riferimento alle argomentazioni che avevano indotto la Corte a non ritenere prevalente la suddetta attenuante, a propria volta presupponente u giudizio globale in punto di offensività del fatto.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza gravata limitatamente all’aumento di pena per il reato di cui al capo B), con rigetto – nel resto ricorso.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva e successiva memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in ordine al secondo motivo, con logico assorbimento del terzo f e infondato in ordine ai rimanenti due motivi.
Il primo motivo è attinente alla rideterminazione della pena base operat dal giudice del rinvio in relazione al reato contestato al capo A); dopo che que Corte ha dichiarato prescritti gli episodi avvenuti sino al 16/11/2010 dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale in ord ai fatti successivi – e ha escluso (in ragione del regime normativo applicab ratione temporis) l’aggravante prevista dall’art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, cod.pen. per i fatti commessi dal 17/11/2010 sino al 06/04/2014, con conseguente necessità di rideterminazione della pena, già quantificata dal giudice dell’app in anni undici di reclusione.
Il motivo di ricorso è infondato.
Sul punto relativo alla sindacabilità dell’esercizio dei poteri spettanti al gi di merito nella concreta dosimetria della pena, questa Corte ha avuto più vol modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rie nella discrezionalità del giudice medesimo, il quale, per assolvere al relat obbligo di motivazione – non sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressio tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando l pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 de 27/04/2017. COGNOME, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui veng irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due i numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Del Papa, Rv. 276288).
Nel caso di specie, nella determinazione della sanzione per il reato base, giudice del rinvio – ottemperando al dictum contenuto nella sentenza di annullamento in punto di prescrizione di alcune delle condotte e di esclusione pe un periodo temporale della configurazione dell’aggravante prevista dall’art.609
ter, comma 1, n.5-sexies ha quantificato la pena per il reato-base in anni sette e, pertanto, in misura prossima al minimo edittale previsto per l’ipotesi aggravata (atteso il trattamento sanzionatorio applicabile, pari alla reclusi compresa tra i sei e i dodici anni e considerando l’aumento applicabile per suddette aggravanti, comportanti l’aumento sino a un terzo della pena).
Si tratta, quindi, di una pena – di fatto – prossima al minimo in ragione trattamento edittale previsto, in riferimento al quale il lieve scostamento minimo medesimo non richiedeva, sulla base dei principi predetti, uno specifico apparato argomentativo diverso dalla mera valutazione di congruità operata dal giudice del rinvio.
Deve quindi ritenersi che, sul punto, il giudice del rinvio abbia ottemperato principio enunciato dalla Terza Sezione di questa Corte, rideterminando la pena in misura inferiore rispetto a quella determinata dal giudice di appello e anche considerazione – in virtù dei principi in tema di c.d. giudicato progressivo fatto che il punto relativo allo scostamento della sanzione per il reato base aveva formato oggetto di impugnazione.
3. Il secondo motivo attiene alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall’art.597, comma 3, cod.proc.pen., derivante dall’applicazione – per il reato satellite contestato al capo B) – di una sanzione più elevata ri a quella determinata dal giudice dell’appello.
Il motivo è fondato.
In particolare, il giudice del rinvio – in riferimento al predetto capo B) – d avere ritenuto applicabile la circostanza attenuante a effetto speciale di all’art.609-bis, ultimo comma, cod.pen. e averla ritenuta equivalente al contestate e residue aggravanti, previa esclusione dell’aggravante previs dall’art.609-ter, comma 1, n.1, cod.pen., nel testo applicabile ratione temporis (data la mancanza di prova di atti sessuali consumati con la figlia NOME prima del compimento dei quattordici anni di età da parte della persona offesa) determinato l’aumento in ragione di anni uno; mentre, sul punto, il giudic dell’appello aveva determinato l’aumento in “mesi 9 per quegli atti di violenza sessuale compiuti nei confronti di NOME COGNOME quando la stessa era infraquattordicenne e pari a mesi 6 per gli ulteriori atti di violenza sessuale compiuti nei confronti di NOME COGNOME quanh) la stessa era minore di diciotto anni”; conseguendone che, in riferimento al reato concretamente giudicato dal giudice del rinvio – previa esclusione dei fatti commessi quando la persona offes era infraquattordicenne – è stato applicato un aumento di pena in misura superior a quello di sei mesi determinato dal giudice dell’appello.
A tale proposito, sulla base di orientamento cui si ritiene di dover d continuità, deve ritenersi che violi il divieto della reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione ovvero di eliminazione di una circostanza aggravante che abbia influito sul calcolo della pena finale, operi un diverso computo delle pe intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispett a quella fissata dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/202 Somma, Rv. 283113; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217 04; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271626).
Ancora più specificamente è stato altresì affermato che, nel giudizio di rinv celebrato a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell’ art. cpv., cod. pen.; ma che tuttavia egli, proprio in relazione alla regola del divie reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo continuazione e ciò anche nel caso in cui la pena irrogata dallo stesso giudice rinvio sia, come nel caso di specie, concretamente inferiore a quella applicata giudice di appello (Sez. 1, n. 44000 del 15/10/2024, Pulaj, Rv. 287281; Sez. 4, 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601; Sez.3, n.36234 del 18/11/2020, El Boussetaoui, non massimata; Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona, Rv. 254263); principio a maggior ragione applicabile quando, come nel caso di specie, la sentenza di annullamento abbia anche e specificamente riguardato il trattamento sanzionatorio da applicare per il reato satellite.
Ne consegue che, nel caso in esame e pure avendo irrogato una pena complessiva inferiore rispetto a quella applicata dal giudice di appello, il giu del rinvio – nel determinare un aumento per un reato satellite in senso ecceden rispetto a quello quantificato nel giudizio di secondo grado – è pertanto incor nella violazione del divieto della reformatio in peius, ragione che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; con conseguente assorbimento dell’esame del terzo motivo di ricorso, attinente al corretto eserci dei poteri discrezionali in punto di dosimetria della pena per il suddetto r satellite previa la valutazione dì equivalenza tra residue aggravanti e attenua a effetto speciale di cui all’art.609-bis, ultimo comma, cod.pen..
Il quarto motivo, attinente al giudizio di bilanciamento tra la prede attenuante e le residue circostanze aggravanti (ovvero quelle previste dall’art.60 ter, comma 5, cod.pen. e dagli artt. 61, nn.5 e 11, cod.pen.) è infondato.
Sul punto, va difatti richiamato il principio in base al quale, in tema di conco di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risul sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza allorché il giudic nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., l ritenuta la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrog (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246134).
Nel caso di specie, quindi, non è censurabile sotto il predetto profi dell’arbitrarietà ovvero della illogicità il complessivo giudizio di equivalenza t predette circostanze, anche in considerazione della implicita valutazione in punt di particolare rilevanza delle condotte abusive commesse all’interno del nucle familiare (aspetto su cui cfr. Sez. 3, n. 23078 del 17/12/2021, dep. 2022, G., R 283233).
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, ai fini della determinazione complessiv della sanzione alla luce dei predetti criteri in punto di commisurazione della pe da applicare per il reato satellite; con rigetto, nel resto, del ricorso.
Ai sensi dell’art.624, comma 2, cod.proc.pen., va dichiarata l’irrevocabili dell’affermazione di penale responsabilità del ricorrente.
In riferimento alle spese richieste dalla costituita parte civile con la allegata alle relative conclusioni, va richiamata la giurisprudenza di questa Cor in base alla quale, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito came non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, p difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazion spese processuali, ma nel solo caso in cui abbia esplicato, attraverso memori scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Se n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, (te th GLYPH F D., Rv. 281960)q g~non`Vavvisabile nel caso di specie, atteso che la parte civile suddetta si è limitata a depositare le relative conclusioni con la sola richiest rigetto del ricorso dell’imputato.
D’altra parte, anche in riferimento al contenuto della sentenza resa dal Sezioni Unite in data 26/06/2025 e sulla base del tenore dell’informazion
provvisoria, deve comunque ritenersi che sussista un effettivo interesse in cap alla parte civile a contraddire nel giudizio di impugnazione concernente la so
applicazione di circostanze attenuanti unicamente qualora – come non ravvisabile nel caso di specie – l’eventuale accoglimento del gravame possa incidere sull’enti
del danno patrimoniale o non patrimoniale (tanto sulla base dell’orientamento già
espresso, tra le altre, da Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, COGNOME, Rv. 286894).
Ai sensi dell’art.52 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196, va disposta, in caso diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri d
identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento ex art. 81 cpv cod. pen. ed alla conseguente rideterminazione della pena complessiva
P
5ezione della Corte di Appello di e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra
(
Firenze. igetta nel resto il ricorso. Dichiara l’irrevocabilità della declaratori penale responsabilità. Nulla sulle spese in favore della parte civile associazi
NOME.
Così deciso 111 luglio 2025