Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/03/1979
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, ii i riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per i fatti di cui ai capi a) e b) della rubrica e rideterm nava, conseguenza, il trattamento sanzionatorio in relazione al delitto di cui al :apo c).
Avverso la richiamata sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME ari icolando un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione del prir zipio del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. p3n.
A fondamento della censura deduce che la Corte territoriale ha rideb rminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base più elevata riHpetto a quella della decisione di primo grado, sicché, ove non fossero state con :esse le circostanze attenuanti generiche denegate in primo grado, la pena sareb )e stata quantificata in misura superiore a quella determinata dal Tribunale.
Evidenzia, inoltre, che, contraddittoriamente, la decisione impug -lata fa riferimento all’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generi:he nel giudizio di primo grado che in realtà non vi era stata, avendo il Ti ibunale riconosciuto, invece, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. p , 3n.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto.
Occorre considerare, a riguardo, che la sentenza del Tribunale aveva individuato, quale delitto più grave, quello di furto pluriaggravato di cui I capo a) della rubrica, e di qui determinato, poi, il trattamento sanzionatorio )er gli altri reati, ossia, rispettivamente, per quello ex art. 4, comma 2 e 3 9. condo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 di cui al capo b) e per quello di cui all’art. 495 cod. pen. ascritto al capo c).
In particolare, la pena base era stata determinata in mesi nove di recl, isione ed euro 200,00 di multa, previo giudizio di equivalenza tra le circo e tanze aggravanti e la riconosciuta circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. cod. pen.
In appello, una volta dichiarato non doversi procedere per mancar za di querela rispetto al delitto di cui al capo a) e per prescrizione per il delitto di cui capo b), è stata individuata, quale pena base del reato ascritto al capo c), iuella di dodici mesi di reclusione, essendo dipesa la determinazione finali , del
trattamento sanzionatorio in quello di otto mesi di reclusione dalla co icessione delle circostanze attenuanti generiche, invece non avvenuta in primo gr ido.
Occorre precisare che, tuttavia, la pronuncia della Corte territori aie non è in alcuna misura censurabile nella parte in cui non ha riconosciuto anche la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. poiché ciò era av renuto in primo grado con riferimento esclusivo al delitto di furto di cui al capc a) della rubrica.
Ciò posto, occorre considerare che, su un piano generale, le Sezi )ni Unite nella pronuncia “NOME COGNOME“, risolvendo il precedente GLYPH ontrasto giurisprudenziale che era sorto all’interno della giurisprudenza di que5:ta Corte sulla questione – in adesione alla più rigorosa concezione analitica e non sintetica del divieto di reformatio in peius, per la quale esso non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione – hanno affermato che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione in ‘eriore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura s aperiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 271(9/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 e, più di recente, Sez. 4, n. 34342 del 24/(6/2021, COGNOME, Rv. 281829).
Alla luce di tale principio, nella successiva giurisprudenza di legittimil à, che il collegio condivide, è stato puntualizzato che, poiché nel giudizio di a )pello il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imput ato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli dementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, ne l’ipotesi di reato continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la per a base stabilita per il reato più grave che concerne un punto della sentenza non Dggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a quella determinata H primo grado (Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 272779; Sez. 2, n 48259 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268636).
Ad analoga conclusione si deve pervenire, per una ipotesi, come quella considerata, nella quale sia stato escluso il reato principale. Deve dunque essere affermato il principio per il quale viola il divieto della reformatio in peius il giudice d’appello che, nell’ipotesi di reato continuato, investito dell’impugnazi( ne del solo imputato, escluso il reato principale, determini la pena base per qu( Ho che era il reato satellite nel grado precedente in misura superiore alla per a base individuata nel processo di primo grado, e ciò ove anche detta pena sia
determinata nel minimo edittale del “nuovo” reato principale, per effc tto di un errore del giudice di primo grado nell’individuazione del reato più grave.
5. Pertanto, avendo individuato una pena base superiore a quella d fl
giu ice di primo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata seri !a rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi in mesi sei di reclusione, avendo riguardo alla pena base di mesi nove comminata ne giudizio
di primo grado e tenendo conto dell’avvenuta concessione in app( llo delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trat lamento sanzionatorio che ridetermina in mesi sei di reclusione.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME
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Presidene