Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio che si chiede di rideterminare; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/04/2023, la Corte di appello di Catania, in riform della sentenza emessa in data 22/05/2018, all’esito di giudizio abbreviato, dal del Tribunale di Catania, confermata l’affermazione di responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, dpr n. 309/1 rideterminava la pena in mesi otto e giorni ventisette di reclusione ed 3.333,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento articoland un unico motivo, con il quale deduce violazione del divieto di reformatio In peius.
Argomenta che la Corte di appello, nell’accogliere il secondo motivo d gravame, riguardante l’esclusione dell’aumento di pena a titolo di continuazio invece, di eliminare siffatto aumento, rideterminava la pena in senso peggiorati muovendo da una pena base più elevata, così violando il disposto dell’art. cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va richiamato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appel divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorr alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a q applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissa la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo gra (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 – 01). E si è, precisato che divieto della reformatio in peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglim dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, di non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anch l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi. (Sez. 5, n. 1 del 12/01/2012, Rv. 252326 – 01); il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, p cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e l’effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, no
fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in p grado (Sez.2, n.48259 del 23/09/2016, Rv.268636 – 01).
Nella specie, la Corte di appello, investita del solo appello dell’imput accoglieva il motivo riguardante l’eliminazione dell’aumento di pena dispost titolo di continuazione, rilevando correttamente come il reato di cui all’ar comma 5, d.P.R. costituisse ipotesi autonoma di reato con pena unica e indifferenziata quanto alla tipologia di stupefacente, rideterminava la pena f in misura inferiore a quella irrogata dal Tribunale, partendo, però, da una base che, quanto alta pena detentiva fissava in misura superiore a quella stab in primo grado.
Trovano, dunque, applicazione il principio di diritto summenzionato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, in base al disposto dell’art. 620, cod.proc.pen., va rideterminato in mesi sei e giorni venti di reclusione (part dalla pena base di mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aument per la contestata recidiva a mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di mu diminuita a mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,00 di multa pe scelta del rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattament sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei e giorni venti di reclusion euro 3.333,33 di multa.
Così deciso il 24/01/2024