Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39963 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nata a Formia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte di appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/12/2024, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di Benevento, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 7 di reclusione condizionalmente sospesa per il reato di cui all’articolo 10ter d. lgs. 74/2000, concedeva alla condannata il beneficio della non menzione della condanna e disponeva la confisca fino a concorrenza di euro 598.819,05 del denaro nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE o, in caso di incapienza, di beni mobili o immobili nella disponibilità dell’imputata fino a concorrenza di detto importo.
Avverso tale sentenza l’imputata propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’articolo 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla confisca obbligatoria del denaro o per equivalente dei beni della ricorrente, disposta per la prima volta in grado di appello, in assenza di appello proposto dal pubblico ministero.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 43 cod. pen. e violazione della legge processuale in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen..
La Corte di appello ha preteso oneri di allegazione che l’imputata ha precisamente rispettato (deposizioni di Foligno, COGNOME e NOME) e ciononostante ha ritenuto irragionevolmente – che la stessa abbia ritenuto di privilegiare la continuità aziendale piuttosto che saldare il debito fiscale, privilegiando dipendenti e fornitori.
In data 3 novembre 2025, gli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, depositavano memoria in cui insistevano per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato.
Per ragioni di ordine logico, il Collegio tratterà prima il secondo motivo, che concerne la responsabilità penale.
Esso Ł inammissibile.
2.1. Ed infatti, tralasciando la vexata quaestio relativa alla natura della crisi di liquidità (o di impresa), ossia se essa incida sull’elemento psicologico del reato, andando ad impingere sulla colpevolezza, ovvero se costituisca causa di forza maggiore, toccando quindi la stessa antigiuridicità del fatto, ovvero ancora sia riconducibile alla incerta categoria dogmatica della ‘inesigibilità’, il Collegio osserva che, in ogni caso, affinchØ si possa parlare di impossibilità di tenere la condotta corretta con conseguente valore scusante, occorre che la crisi di liquidità sia determinata un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza dell’«agente modello» di settore, che esula dal dominio finalistico dell’agente e presuppone che egli non vi abbia in alcun modo dato causa (o concausa), sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento.
Questa Corte (Sez. 3, n. 30626 del 13/10/2020, COGNOME, n.m.), ha ad esempio affermato che «al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265262).
Per escludere la volontarietà della condotta Ł, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, COGNOME NOME; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014)», posto che, altrimenti, la crisi di liquidità costituisce elemento che «rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’erario» (v., ex multis , Sez. 3, n. 2613 del 2/12/2022, dep. 2023, Consoli, n.m.; Sez. 3, 13/11/2018, n.12906, Canella, Rv. 276546, non massimata sul punto).
Inoltre, si Ł affermato che Ł necessario che siano assolti precisi «oneri di allegazione» da parte dell’imputato, «che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto» (Sez. 3, n. 46237 del 18/10/2022, Campana, n.m., che ribadisce i principi già espressi daSez. 3, n. 11035 del 9/11/2017, dep. 2018, Magon, n.m.).
Occorre, in altre parole, una accorta ponderazione tra rischio di impresa (che non può essere posto a carico della collettività) e tutela dal soggetto agente da vicende di mercato assolutamente imponderabili e dallo stesso ingovernabili, tali da determinare una crisi di liquidità, non fronteggiabile con misure ordinarie e straordinarie.
Va infine ribadito il principio di diritto piø volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, in forza dei quali risulta indispensabile che il contribuente dimostri in modo preciso che gli sia stato impossibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie
all’adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo esperito tutte le possibili azioni, comprese quelle svantaggiose per il proprio patrimonio personale, tese a recuperare le somme necessarie a estinguere il debito erariale, senza esservi riuscito per ragioni a lui non imputabili e, comunque, indipendenti dalla sua volontà ( ex plurimis , Sez. 3, n. 39310 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 277171 – 01; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015; Sez. 3, n. 5905 del 09/10/2013; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014; Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 5467).
2.2. Scendendo in concreto, a pagina 4, la sentenza impugnata chiarisce che, dalla relazione redatta in vista della proposta di concordato, emerge che l’azienda avesse visto crescere il proprio fatturato negli anni di interesse; che dal bilancio 2016 emergeva come la società avesse anche immobilizzazioni per oltre 1.400.000,00 euro, rimanenze per 244.000.,00 e ricavi per oltre 1 milioni di euro; che nel successivo bilancio 2017 la società aveva ancora in pancia impianti, attrezzature e beni per circa 1.300.000,00 euro; che la crisi dell’impresa aveva iniziato a manifestarsi (teste NOME) solo alla fine del 2018; che non risulta che l’imputata abbia mai attinto – o non sia stata in grado di farlo – alle proprie risorse personali per fronteggiare tale crisi; che la scelta imprenditoriale di previlegiare la continuità aziendale rispetto alla soddisfazione del credito erariale non scrimina la condotta illecita; che l’attivazione di rimedi volti a ripianare il debito tributario Ł stata successiva alla scadenza del termine del relativo pagamento.
Trattasi di motivazione tutt’altro che illogica ed anzi conforme ai ripetuti arresti di questa Corte, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi in modo realmente critico, limitandosi, tra le varie ragioni addotte dal provvedimento, a selezionarne e contestarne una sola, in tal modo difettando della necessaria specificità.
3. Il primo motivo Ł, invece, fondato.
Questa Corte (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 2020, Albanelli, Rv. 278598 – 01) ha affermato che, in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12bis , d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius (in motivazione, la Corte ha precisato che all’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.).
In tale pronuncia si Ł affermato che la confisca per equivalente ex art. 12bis d.lgs. 74/2000, per quanto obbligatoria, può essere disposta solo ove non sia possibile disporre la confisca diretta del profitto; essa presuppone quindi un accertamento di fatto sia sull’ineseguibilità della confisca diretta, sia sull’entità del prezzo o del profitto.
Si tratta, quindi, di elementi di fatto che sono oggetto di prova; in conseguenza, il contenuto della confisca può ritenersi predeterminato solo ove i presupposti applicativi siano stati dimostrati.
Deve allora affermarsi che all’omissione del provvedimento di confisca ex art. 12 -bis d.lgs. 74/2000, in assenza di impugnazione, può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., nel contraddittorio tra le parti.
Nella stessa logica, la giurisprudenza ha affermato che il giudice d’appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, in quanto l’art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o piø grave.
Non Ł ritenuta ammissibile, stante il dettato dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero (cfr. Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261597, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, COGNOME,
Rv. 242919. 2.9. Tale principio Ł stato ribadito da Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578 – 01 in motivazione).
Nel caso esaminato, la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio: «Ł abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento Ł possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria».
Sempre nella stessa logica si pone Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096 – 01 che ha affermato in tema di impugnazioni, che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all’art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius , tenuto conto altresì della natura di tale confisca.
In motivazione la Corte ha precisato che all’omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. Si veda anche Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261587 – 01, che ha affermato, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, che il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall’art. 12sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si Ł concluso senza l’applicazione della predetta misura, e non Ł stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius .
Allo stesso modo, con riferimento alla confisca obbligatoria prevista per dall’art. 12bis DLgs. n. 74 del 2000, si Ł affermato (Sez. 1, n. 282 del 11.12.2019, dep. 2020, Pr., Rv. 278464; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15.12.2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10.9.2015, Rv. 265093; da ultimo: Sez. 3, n. 9478 del 19/01/2024, Friggi, n.m.) che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius ; nondimeno all’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. (Sez. 3, n. 7587 del 13.11.2019, dep. 2020, Al., Rv. 278598). che ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., il quale attribuisce al giudice dell’esecuzione «la competenza a decidere (…) in ordine (…) alla confisca», senza operare alcuna distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente (purchØ, si precisa, non vi abbia provveduto il giudice della cognizione e si tratti di confisca obbligatoria).
Non può invece trovare applicazione al caso in esame quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 9156 del 17/12/2020, dep. 2021, Petito, Rv. 281327 – 01) secondo cui «non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l’attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un’operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado (nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica della confisca di denaro ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in luogo dell’originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen.), posto che essa concerne l’ipotesi in cui in primo grado una confisca sia stata comunque disposta.
4. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla disposta
confisca, statuizione che va eliminata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca, statuizione che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME