Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1910 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1910 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 18 febbraio 2025 della Corte d’appello di L’Aquila;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, in difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale si riporta alla memoria depositata, chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Foggia, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Foggia, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza emessa il 26 marzo 2024 dal Tribunale di Chieti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato le pene applicate : 1) a COGNOME NOME in anni 7 di reclusione ed euro 10.100,00 di multa, per i reati di cui ai capi 3, 6, 9, 12, 1, 4, 13, 7 e 2a; 2) a COGNOME NOME in anni 4 di reclusione ed euro 6.150,00 di multa, per i reati di cui ai capi 3, 6, 1, 4 e 7; 3) a COGNOME NOME anni 6 e mesi 1 di reclusione ed euro 9.100,00 di multa, per i reati di cui ai ca 3, 9, 12, 1, 4, 13.
Gli imputati sono stati altresì condannati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento delle sp processuali.
1.1. Più in particolare, gli imputati, le cui pene sono state mitigate dalla Cor territoriale a seguito della rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabil sono stati ritenuti appartenenti ad una associazione per delinquere dedita all commissione di reati contro il patrimonio, nonché responsabili della consumazione di una serie di furti presso gli sportelli ATM di uffici postali e bancari.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del loro difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deducono la nullità della sentenza di primo grado nonché, in via derivata, di quella di appello ,poiché all’udienza del 19 dicembre 2023 la composizione del collegio del Tribunale è risultata essere in violazione dell’art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, per la presenza di un giudice onorari vietata procedendosi per reati in materia di armi.
Ricorre per cassazione anche COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. co proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte di appello, riconoscendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza, non ha considerato che le aggravanti, per la sua posizione, erano state già bilanciate d riconoscimento, ad opera del Tribunale, del vizio parziale di mente.
Conseguentemente, poiché di tale ultima attenuante non vi è menzione nella sentenza impugnata, non è chiaro se la pena finale è stata ottenuta semplicemente riducendo la pena base o per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, in considerazione del fatto che la pena pecuniaria, determinata dal Tribunale in euro 5.000,00, è stata elevata dalla Corte di appello, su impugnazione del solo imputato, ad euro 6.150,00.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il solo ricorso proposto da NOME COGNOME.
Preliminarmente deve ritenersi non fondata la doglianza con cui la parte civile RAGIONE_SOCIALE deduce l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, poiché gli allegati non risultano sottoscritti con firma digitale.
Osserva il Collegio che già nel vigore della disciplina emergenziale si è affermato che non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all’originale, delle copie informatiche degli allegati all’atto di gravame trasmesso telematicamente, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell’impugnazione – ad esempio perché inerenti aíti già presenti al fascicolo processuale – a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali (Sez. 1, n. 29173 del 25/05/2023, Loreto, non mass., in relazione agli atti già presenti nel fascicolo; Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023, NOME, Rv. 284966 – 01; Sez. 4, n. 22135 del 02/05/2023, COGNOME, Rv. 284644 – 01; Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, COGNOME., Rv. 283936 – 01).
Inoltre, l’art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, continua ora a prevedere, al comma 3, la sottoscrizione digitale sia della impugnazione sia della copia informatica degli allegati, ma al successivo comma 7 sanziona con la inammissibilità solo la mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione (lett. a), la trasmissione da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 della stessa norma (lett. b), o la trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all’ufficio competente a riceverlo (lett. c).
Pertanto, tra le ipotesi di inammissibilità dell’atto di impugnazione non compare più quella in cui sono le copie informatiche degli allegati ad essere prive di sottoscrizione digitale.
L’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile.
L’art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dispone che il giudice onorario di pace non può essere destinato, nel settore penale, a comporre i collegi del tribunale de riesame, né quelli dei processi nei quali si proceda per i reati indicati nell’arti 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, tra cui sono compresi, al n. 5, quelli in materia di armi.
Si tratta, come affermato in più occasioni da questa Corte, di una limitazione alla capacità di tale giudice allo svolgimento di quelle funzioni collegiali, la violazione è stata ritenuta causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. p pen. (cfr., con riguardo alla composizione del collegio del Tribunale del riesame, Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678 – 01 e Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, G.g.t. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279942 – 01; cfr., con riguardo alla composizione dei collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 40 comma 2, lett. a, cod. proc. pen., Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 – 01, in cui la Corte di cassazione ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. cod. proc. pen. la decisione della Corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).
Tale limitazione preclude al giudice onorario, in relazione ai procedimenti per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non so pronuncia di provvedimenti definitori ma anche la stessa partecipazione ai collegi del Tribunale.
Nella specie, dall’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che alla sola udienza del 19 dicembre 2023, in cui fu svolta parte dell’attività istruttoria, il Collegio composto anche da un giudice onorario; successivamente, dopo aver completato l’istruttoria, all’udienza del 26 marzo 2024 veniva emessa sentenza di condanna, con l’esclusione dei reati di cui all’art. 1 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (per i vi era assoluzione).
I ricorrenti proponevano dunque appello, per poi rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio.
Osserva quindi la Corte che i ricorrenti non prendono in considerazione né l’intervenuto definitivo proscioglimento per i reati di cui all’art. 1 legge 2 ott 1967, n. 895 (per i quali ormai non si procede), , ~.41. I . i in . e GLYPH e né l’intervenuta rinnovazione dinanzi ad un calyidluk ~ ·
collegio diverso (Sez. 3, n. 31844 del 01/04/2025, N., Rv. 288754 – 01, che in motivazione, ai fini che ci occupano, equipara il caso in cui, in assenza della esplicita richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, le prove vengono utilizzate dal Collegio diversamente composto, senza la partecipazione di giudici onorari: p. 8).
Né i ricorrenti deducono in che termini tale vizio avrebbe inciso sulla tenuta della complessiva motivazione.
Sono fondati i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME.
4.1. Secondo un risalente orientamento interpretativo, espresso da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione, la conferma da parte del giudice dell’impugnazione dell’esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l’esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola i principi posti dai commi 3 e 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 255660 01; conf., Sez. 4 n. 11369 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281805 – 01; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 279712 – 01; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254262 – 01).
Pertanto, la decisione di confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze, in esito all’impugnazione, deve essere sorretta da adeguata motivazione.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva riconosciuto al COGNOME l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., in regime di equivalenza con le aggravanti, condannandolo alla pena finale di anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 5.000 di multa.
La Corte d’appello, su impugnazione del solo imputato, ha riconosciuto anche le circostanze attenuanti generiche, senza menzionare in alcun modo quellcAdi cui all’art. 89 cod. pen., senza procedere al nuovo giudizio di comparazione e senza fornire alcuna motivazione, limitandosi piuttosto a modificare la pena stabilita per il reato di cui al capo 3, elevando la pena pecuniaria ad euro 6.150.
Segue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME NOME.
Stante l’inammissibilità dei restanti ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, liquidate come da dispositivo tenendo conto della nota spese presentata con le conclusioni.
Per quest’ultimo profilo, infatti, la parte civile non si è limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi, ovvero il rigetto, ma anzi ha contrastato specificamente i motivi di impugnazione, così fornendo un contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264 – 01; Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità nei confronti di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro tremila, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025