Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 556/2025
NOME COGNOME ZONCU
UP – 19/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCICLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza adottata dal Tribunale di Ragusa nei confronti di NOME COGNOME dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 703 e 697 cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per i reati di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen. e artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 597 comma 3, cod. proc. pen., evidenziando che la Corte di appello a seguito della
dichiarazione di prescrizione dei reati contravvenzionali avrebbe dovuto ridurre la pena applicata in primo grado e non piuttosto aumentare la pena detentiva di 4 mesi di reclusione, ancorché riducendo la pena pecuniaria di 500,00 euro.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto l’assoluta mancanza di motivazione in ordine all’aggravamento della pena.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.La Corte d’appello, previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali indicati, ha proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente in relazione al reato previsto dagli artt. 61, n. 2, c.p., e dagli artt. 4 e 7 della legge n. 895/1967. In particolare, rispetto a quanto stabilito nella sentenza di primo grado, i giudici di appello hanno disposto un incremento della pena detentiva pari a quattro mesi di reclusione e una riduzione della sanzione pecuniaria, quantificata in euro 4.000,
Così decidendo, i giudici sono incorsi nella violazione del divieto della reformatio in peius, stabilito, in via generale, dalla disposizione di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. secondo la quale «uando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado».
Tale divieto risponde alla necessità di evitare che l’imputato possa subire conseguenze peggiorative conseguenti all’esercizio del proprio diritto all’ impugnazione vanificando l’effettività del doppio grado di giurisdizione, che sarebbe certamente pregiudicata lì dove intervenga una decisione sfavorevole, come accaduto nella fattispecie.
I giudici di appello hanno, infatti, palesemente contravvenuto a tale divieto, in quanto a fronte del proscioglimento per intervenuta prescrizione dei due reati contravvenzionali hanno applicato, per la residuale ipotesi delittuosa, una pena
detentiva maggiore di quella inflitta in primo grado, a nulla rilevando che la pena pecuniaria sia stata diminuita.
Giova, infatti, ricordare che il divieto in questione richiede non solo che il giudice di appello non applichi una pena più grave per specie o quantità, ma, in forza del comma quarto della disposizione di cui all’art. 597 cod. pen., postula che la pena complessivamente irrogata sia corrispondente diminuita, nel caso in cui sia accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti.
Nel caso di specie i giudici di appello avrebbero, dunque, dovuto applicare una pena complessivamente diminuita, in conformità al principio che va qui ribadito, secondo cui viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta (Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961 01: fattispecie nella quale la Corte d’appello, nel dichiarare estinti per prescrizione due dei cinque reati oggetto dell’impugnata condanna, aveva “confermato nel resto” la decisione del primo giudice, senza diminuire l’entità della pena).
Alla luce delle argomentazioni esposte, si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME