Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13554 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 14/01/1981 avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecce udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 28 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo presentato dal detenuto NOME COGNOME contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva riconosciuto in suo favore l’esistenza della situazione di detenzione inumana e degradante per giorni n. 633 respingendo le richieste del riconoscimento di ulteriori giorni in cui il detenuto sosteneva di essersi trovato nella medesima situazione, ed anzi ha ridotto a n. 329 giorni quelli in chi ha riconosciuto l’esistenza di tale situazione, riducendo, pertanto, conseguentemente anche lo sconto di pena e l’indennizzo pecuniario riconosciuto al reclamante.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. perchØ l’ordinanza ha riformato in peius quella del magistrato pur in presenza di un reclamo presentato dal solo condannato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł fondato.
Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di
legittimità che ritiene che il procedimento di reclamo, che si innesta davanti al Tribunale di sorveglianza a seguito di quello assunto dal magistrato di sorveglianza in prima istanza sul rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen., abbia carattere di impugnazione (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, conflitto di competenza in proc. COGNOME, Rv. 277882; Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229), e che la natura impugnatoria del giudizio comporti che, quando l’impugnazione sia proposta unicamente dalla parte privata, ad esso sia applicabile, in conformità ai principi sul devolutum , il divieto, per il giudice di seconda istanza, di assumere una decisione meno favorevole di quella adottata dal primo giudice (Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 10/03/2022, COGNOME, n.m.).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che essa deve essere annullata.
L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., atteso che l’accoglimento del ricorso, che ha lamentato soltanto la reformatio in peius rispetto al provvedimento del magistrato, e non ha coltivato in sede di legittimità le ulteriori istanze che erano state proposte nel reclamo al Tribunale, comporta semplicemente il ripristino del riconoscimento a favore del condannato dell’esistenza della situazione di detenzione inumana e degradante per giorni n. 633 che era stata riconosciuta dal magistrato di sorveglianza, operazione cui può provvedere direttamente la Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ridetermina la riduzione di pena per detenzione inumana e degradante in giorni 63 di detenzione e in euro 24,00 di indennizzo monetario.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME