Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/11/1976 Pv , ‘702 -jA avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 febbraio 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 9 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione del principio di devoluzione e del divieto di reformatio in peius.
La Corte territoriale, ex officio, avrebbe fissato in sei mesi il termine per il rilascio dell’immobile cui è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena sull’erroneo presupposto che il primo giudice avrebbe «dimenticato» di indicare tale termine.
Il ricorrente ha evidenziato, in proposito, che tale «omessa indicazione» non sarebbe stata oggetto di devoluzione in sede di gravame e che il Tribunale non
avrebbe indicato il termine per il rilascio ritenendo applicabile il termine quinquennale previsto dal combinato disposto degli artt. 163 e 165 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza dell’unico motivo di impugnazione.
Deve essere preliminarmente ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che, non incorre nel divieto di reformatio in peius, la Corte d’appello che, in difetto di impugnazione sul punto, disponga la modifica in senso peggiorativo delle modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. (Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, COGNOME, Rv. 284337 – 01).
Il collegio intende ribadire che il divieto di reformatio in peius ha carattere eccezionale, il che preclude, la possibilità di ampliarne l’ambito applicativo per analogia, anche se in bonam partem. Da tale affermazione consegue l’impossibilità di ritenere operante il divieto con riferimento alle modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena: invero, l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riconduce all’ambito applicativo del divieto unicamente la «revoca del beneficio», e, pertanto, a tale dato letterale occorre necessariamente limitarsi nel definire l’ambito operativo del divieto di reformatio in peius (vedi Sez. 2, n. 34727 del 30/6/2022, Pastore, Rv. 283845-02).
In considerazione del principio di diritto per cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo può essere disposta anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, a maggior ragione si deve ritenere legittima la mera determinazione di un termine per l’adempimento della condizione cui la concessione del beneficio de quo era stata individuata dal primo giudice.
In conclusione, deve ribadirsi il principio secondo cui non incorre nel divieto di reformatio in peius la Corte d’appello che, in difetto di appello sul punto, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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