Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17444 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CROTONE il 03/01/1997
NOME nato a CROTONE il 24/05/1990
NOME nato a CROTONE il 18/09/1992
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento della sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicazione degli aumenti di pena pecuniaria a titolo di continuazione, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso di COGNOME Giuseppe nel resto. Ha, inoltre, concluso per ‘éinamnnissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
letta la memoria del difensore di COGNOME NOME, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, per quanto qui d’interesse, la pronuncia di condanna emessa in data 13 dicembre 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di COGNOME NOME per plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi A, C, D, G, H, 3, K, M, O, S, T, U, V, Z, II, MM, NN, TT, WW, AAA, BBB, EEE, KKK, 000, PPP/QQQ considerati unico reato, RRR, UUU, VVV e WWW dal 2018 al luglio 2022), previa qualificazione di tutti i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; SERIO NOME per i reati di cui ai capi Y, AA, EE ed FF (nel mese di giugno 2022) e COGNOME NOME per i reati di cui ai capi B, F e G (nel mese di giugno 2022).
Le imputazioni hanno riguardo a ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, consumate dagli imputati in Isola Capo Rizzuto, nel rione c.d. Palazzine.
Il giudice di primo grado aveva già qualificato i reati ascritti a COGNOME Giuseppe e COGNOME NOME ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup., escludendo in ogni caso per tutte le imputazioni l’aggravante di cui all’art. 80 T.U. Stup. correlata alla consumazione dell’attività di spaccio nei pressi dell’Istituto scolastico NOME COGNOME e della Tenenza de Carabinieri di Isola Capo Rizzuto.
Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, l’indagine sottesa al presente procedimento, vertente su plurime ipotesi delittuose riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo cocaina, nel territorio di Isola di Cap Rizzuto, veniva avviata sulla scorta di informazioni acquisite grazie a fonti confidenziali relative a un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti condotta presso le palazzine popolari ubicate tra INDIRIZZO e INDIRIZZO (nel rione c.d. Palazzine).
Erano stati disposti servizi mirati di polizia giudiziaria, all’esito dei quali, in 26 aprile 2022, si perveniva all’arresto di COGNOME NOME, colto in flagranza di reato mentre cedeva cocaina a Riillo Domenico (capo A), il quale aveva confermato di essere un cliente abituale dello Scuteri (che riconosceva effigiato in un album fotografico sottopostogli) e aveva riferito anche di avere acquistato da quest’ultimo circa qualche settimana prima, in due occasioni, la medesima quantità e tipologia di droga (capo 000 della rubrica). In tale occasione COGNOME riferiva di aver contattato telefonicament l’imputato, come d’uso, sull’utenza 388.3077580 prima di raggiungerlo alle palazzine, per accertarsi che lo stesso avesse effettivamente nella sua disponibilità il narcotico. Sottoposto lo COGNOME a perquisizione personale, gli veniva rinvenuta la somma di euro
715,00 (suddivisa in n. 10 banconote da euro 50,00 – n. 7 banconote da euro 20,00 n. 4 banconote da euro 10,00 e n. 7 banconote da euro 5,00).
Emergevano, inoltre, numerosi contatti telefonici tra lo COGNOME e altri soggetti notoriamente dediti al traffico di sostanze stupefacenti e gravati da precedenti specifici.
Gli esiti sopra riepilogati avvaloravano l’ipotesi investigativa circa coinvolgimento dello COGNOME nel traffico di stupefacenti sul territorio di Isola di Cap Rizzuto, accreditando l’ipotesi che egli si approvvigionasse costantemente – attraverso canali consolidati – di stupefacente da destinare a successive, sistematiche cessioni. Acquisiti tali primi riscontri, gli inquirenti avevano installato nel luogo di ipotiz cessione tre telecamere, precisamente disposte una in INDIRIZZO, una in INDIRIZZO INDIRIZZO e un’altra in INDIRIZZO
Dal confronto tra quanto captato dall’impianto di videosorveglianza e gli esiti delle attività di riscontro condotte presso gli acquirenti immortalati dalle telecamere, emergeva che il traffico di sostanze stupefacenti veniva svolto a domicilio da COGNOME NOME, il quale, con cadenza quotidiana, riceveva gli acquirenti presso la sua abitazione o nel parcheggio antistante la stessa, per cedere loro il narcotico dietro corrispettivo.
Emergevano altri soggetti coinvolti nell’attività illecita, tra i quali COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME soggetti autonomamente dediti ad attività di spaccio che, al contempo, coadiuvavano nei traffici illeciti COGNOME e altro imputato non ricorrente, garantendo ai clienti continuità nel rifornimento.
Il /ocus commissi delicti era sempre costituito dalle palazzine popolari site in Isola di Capo Rizzuto, ubicate tra INDIRIZZO e INDIRIZZO
Si trattava, in particolare, di due stabili, posti l’uno di fronte all’altro, separa un piazzale comune adibito a posteggio auto, ciascuno dei quali godeva di due ingressi serviti dalla medesima scala ed era composto da cinque piani fuori terra, ognuno dei quali, a propria volta, ricomprendeva due appartamenti, l’uno posto sulla destra e l’altro sulla sinistra.
COGNOME NOME risiedeva nella palazzina posta sulla destra (rispetto all’ingresso da INDIRIZZO), al secondo piano fuori terra.
NOME NOME abitava nella palazzina posta sulla sinistra (rispetto all’ingresso da INDIRIZZO), al quinto piano, in un appartamento accessibile mediante ingresso comune, posto sulla sinistra (rispetto all’inquadratura della telecamera istallata a seguito del decreto 15/2022).
COGNOME NOME risiedeva in INDIRIZZO pur trovandosi sovente a orbitare nella zona delle palazzine popolari.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. b), e vizio di motivazione, ex
art. 606, comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione delle prove.
Secondo la difesa, la Corte territoriale ha contraddittoriamente confermato la responsabilità del ricorrente con riguardo ad alcune contestazioni, pur avendola esclusa per altre, connotate dal medesimo compendio probatorio.
Il ricorso concerne, in particolare, i soli capi di imputazione contestati con l’atto appello (M, D, C, G, H, 3, K, T, U, WW e AAA), in relazione ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze difensive in punto di prova ignorassero il contesto indiziario di cui si è detto, idoneo a fornire la prova delle cessioni di droga anche laddove non vi sono stati il sequestro dello stupefacente o le dichiarazioni degli acquirenti. La difesa, invece, sostiene che l’assenza di prova circa qualità e quantità di sostanza ceduta, l’assenza di prove circa l’effettiva cessione nel singolo episodio contestato (videoregistrazioni e/o sequestri agli acquirenti) avrebbe dovuto condurre all’esito assolutorio.
Così, in riferimento ai capi M) (cessione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, in quantità imprecisata a Pullano Maurizio in Isola di Capo Rizzuto il 14.06.2022) e D) (cessione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, in quantità imprecisata a Trovato Mario in Isola di Capo Rizzuto 1’11.06.2022), in cui il contesto probatorio è connotato da incertezza della sostanza, nella qualità e quantità, e dall’assenza di prove che diano conto della cessione. Con riguardo al capo C) (cessione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, in quantità imprecisata a Bianco Carmine in Isola di Capo Rizzuto 1’11.06.2022), l’assenza di sequestro della sostanza, l’assenza di dati quantitativi e qualitativi depongono, si assume, per un quadro probatorio insufficiente e incerto, specie in considerazione del salto logico operato dalla Corte laddove rapporta il dato (presuntivamente) probante dell’evento a fatti accaduti tre giorni dopo. Con riguardo ai restanti capi contestati (G, H, 3, K, T, U, WW, AAA), si deduce che la sentenza contiene le stesse generiche valutazioni operate per i capi sopra rappresentati, connotati da incertezza probatoria, peraltro specificamente argomentata nell’atto di appello, a cui il giudice di appello non ha fornito idonea risposta, utilizzan parametri di valutazione che in precedenza erano serviti per assolvere.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 581 comma 1 lett. a) e 597 cod. proc. pen. per aver la Corte di appello superato i limiti del devolutum in relazione all’aumento di pena (multa) operato. Con riguardo ai reati di cui ai capi capi A, C, D, G, H, 3, K, M, O, S, T, U, V, Z, II, MM, NN, TT, WW, AAA, BBB, EEE, KKK, 000, il giudice di primo grado aveva operato un aumento di euro 300,00 di multa per ogni singolo capo di imputazione contestato in continuazione, mentre con riguardo ai reati di cui ai capi PPP/QQQ, UUU, VVV e WWW, aveva operato un aumento di euro 600,00 di multa per ogni singolo capo. La Corte di appello, nel rideterminare la pena all’esito
dell’assoluzione da taluni reati e della riqualificazione di tutte le condotte ai sen dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup., ha applicato l’aumento di euro 1.000 di multa per ciascun reato in continuazione, risolvendosi secondo la difesa tale aumento nella violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597 cod. proc. pen.
NOME COGNOME e COGNOME NOME propongono ricorso, con unico atto, deducendo che la sentenza si presenta immotivata, illogica e contraddittoria; in particolare, che assume quale prova d’accusa dei fatti contestati elementi che tali non sono. I giudici, nel valutare la prova, si sostiene, avrebbero dovuto dar conto nella sentenza, usando argomentazioni giuridiche, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati con motivazione analitica e completa del convincimento e della scelta operata, sia in ordine alla posizione del Rubino che del Serio. La sentenza, secondo la difesa, ha disatteso risultanze probatorie certe e oggettive, evidenziate dagli elementi emersi dagli atti processuali, basandosi su dati di fatto ed elementi del tutto generici e incert elaborando una sorta di presunzione sfavorevole in danno dei due imputati e travisando i fatti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicazione degli aumenti di pena pecuniaria a titolo di continuazione, con rinvio per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso di COGNOME Giuseppe nel resto. Ha, inoltre, concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria difensiva insistendo per l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità in quanto tende a ottenere una diversa valutazione dei fatti senza adeguato e specifico confronto con il tenore delle conformi sentenze di merito. In particolare, con riguardo al reato contestato al capo M), la Corte ha logicamente posto in correlazione l’incontro dello COGNOME con Pullano Maurizio in data 14 giugno 2022 a quanto da quest’ultimo dichiarato due giorni prima circa l’abituale rapporto con lo
COGNOME per la fornitura di cocaina; con riguardo al reato contestato al capo D), il cessionario NOME COGNOME ha indicato lo COGNOME quale suo fornitore abituale e risulta aver fissato un appuntamento con quest’ultimo in data 11 giugno 2022, ritenuto logicamente finalizzato alla cessione di stupefacente; con riguardo al capo C), la Corte (pag.50) ha giudicato inconcludenti le doglianze difensive a fronte dell’ingresso di NOME COGNOME nelle palazzine insieme allo COGNOME, a cui aveva fatto seguito l’uscita del medesimo Bianco in possesso di un involucro di colore bianco, come direttamente osservato dagli operanti.
Il generico richiamo alle allegazioni difensive contenute nell’atto di appello, con riguardo a tutti gli altri reati indicati nel presente motivo di ricorso, rende la cens aspecifica per omesso confronto con la puntuale motivazione offerta dalla Corte di appello alle pagg.50-51 ove, con riferimento a ciascuna condotta, i giudici di merito hanno indicato le prove poste a fondamento della condanna, quali le riprese delle telecamere (capo G), l’osservazione del lancio di stupefacente dai piani superiori agli acquirenti che attendevano in basso (capo H), il sequestro di stupefacente in possesso dell’acquirente (capo J), l’abitualità degli acquisti da parte del COGNOME, visto entrar con lo Scuteri nelle palazzine (capo K), il sequestro di sostanza rinvenuta indosso all’acquirente (capo U), l’ingestione di un involucro da parte dell’acquirente Corigliano, fermato dagli operanti all’uscita dalle palazzine (capo WW), l’abitualità degli acquisti da parte dello Scandale e del COGNOME (capo AAA). A ciò si aggiunga quanto indicato dai giudici di merito nella parte descrittiva del contesto in cui si collocano le condotte; tan per evidenziare ulteriormente l’aspecificità del motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
In punto di determinazione della pena, la sentenza impugnata afferma quanto segue: «Allo Scuteri, per effetto della qualificazione dei reati ascritti nella fattispeci cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va irrogata la pena finale di anni due, mesi otto di reclusione ed C 22.000 di multa così determinata: pena base per il reato più grave di cui al capo RRR, valutata la continuazione interna, anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata per gli altri 28 reati di 28 mesi e 28.000 euro di multa (un mese e 1000 euro di multa ciascuno), diminuita per la scelta del rito alla pena finale indicata», laddove il giudice di primo grado aveva determinato l’aumento per la continuazione in euro 300,00 di multa con riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi A, C, D, G, H, 3, K, M, O, S, T, U, V, Z, II, MM, NN, TT, WW, AAA, BBB, EEE, KKK, 000 e in euro 600,00 di multa con riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi PPP/QQQ, UUU, VVV e WWW.
Ma occorre osservare che viola il divieto della reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di
imputazione o di diversa qualificazione del fatto, operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 – 01). Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato hon riguarda, infatti, unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME Rv. 232066 – 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271626 – 01; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268636 – 01).
Ciò comporta l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro e con dichiarazione d’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME non superano il vaglio di ammissibilità. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 59 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) co le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Giuseppe limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazi della penale responsabilita’ di COGNOME Giuseppe.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2025.