Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49947 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49947 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), nato in Marocco il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 13/1/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostit AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dell’imputato ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata, illustrand diffusamente i motivi di ricorso.
. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava (quanto ad accertamento della responsabilità e misura della sanzione) la sentenza emessa dal Tribunale monocratico della stessa sede in data 24 marzo 2022, che aveva qualificato il fatto di rapina tentata contestato in imputazione come furto aggravato tentato, mentre ne disponeva la riforma quanto a qualificazione giuridica, tornando alla originaria qualificazione di ten rapina. Avverso tale decisione ricorre l’imputato, a ministero del difensore, deducendo il moti unico in appresso sinteticamente indicato, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
1.1. inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., art. 6 CEDU), quanto a qualificazi del fatto nel più grave reato di rapina tentata; violazione dell’art. 6 CEDU, sul giusto proce e vizi esiziali di motivazione, per avere la Corte di appello qualificato, a sorpresa, i ritenuto dal primo giudice (furto tentato, peraltro oggi improcedibile per difetto di querel tentativo di rapina, in aperta violazione del divieto di reformatio in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo unico di ricorso è infondato, in forma manifesta.
1.1. La difesa ritiene che la più grave veste giuridica (tentata rapina) attribuita in ap (proposto dal solo imputato) ai fatti originariamente così contestati e qualificati, che il giudice aveva tuttavia inteso qualificare come tentato furto aggravato, ricada sotto la scu sanzionatoria dell’art. 6 CEDU (precipitato nel processo attraverso gli artt. 521 597 cod. pro pen.), che stigmatizza la condanna a sorpresa per un fatto mai prima chiaramente contestato in fatto.
1.2. Si tratta, viceversa, ad avviso del Collegio, del ritorno alla originaria contestazione, all’imputato, che rispetto a tale qualificazione giuridica ha svolto le sue difese in primo gr che costituisce l’in sé dell’attività propria della giurisdizione (narra mihi factum dabo tibi ius). La condotta, già descritta in fatto e più gravemente qualificata in diritto, era infatti certa conosciuta dall’imputato nei suoi tratti identificativi, in quanto immanente in imputazione dall’atto di esercizio dell’azione penale. Alcuna violazione della legge processuale infirma sentenza impugnata. Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Sez. 3, n. 8965, del 16/1/2019, Rv. 275928; Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, Rv. 280938; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, Rv. 276125; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025; Sez. 2, n. 38702 del 22/6/2023, COGNOME ed altro, non mass.). Attesa la medesimezza delle condotte inizialmente contestate e qualificate, consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, dovendo escludersi che l’affermazione di responsabilità abbia trovato fondamento
nell’accerta.mento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale conosciuto. L’imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta in grado di appello per il p grave delitto di tentata rapina (Sez. 2, n. 23410 del 1/7/2020, Rv. 279772; Sez. 6. n. 422, d 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.