Reformatio in Peius e Reato Continuato: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Il principio del divieto di reformatio in peius, sancito dall’art. 597 del codice di procedura penale, rappresenta una garanzia fondamentale per l’imputato che decide di impugnare una sentenza. Significa che, se solo l’imputato presenta appello, la sua posizione non può essere peggiorata dal giudice del grado successivo. Tuttavia, l’applicazione di questa regola può diventare complessa in scenari particolari, come quello del reato continuato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 41584/2024) offre un importante chiarimento su come bilanciare questa garanzia quando la struttura stessa del reato cambia tra un grado di giudizio e l’altro.
Il Caso: La Rimodulazione della Pena in Appello
Nel caso di specie, un imputato era stato condannato in primo grado per due reati, uniti dal vincolo della continuazione. Il giudice aveva individuato il reato più grave (capo a), determinato la pena base per quello, e poi applicato un aumento per il secondo reato, meno grave (capo b), detto ‘reato satellite’.
In appello, però, il reato più grave (capo a) è stato dichiarato estinto. Di conseguenza, il giudice di secondo grado si è trovato a dover ricalcolare la pena solo per il reato residuo (capo b). Nel farlo, ha stabilito una pena base per questo reato superiore a quella applicata in primo grado. Tuttavia, la pena finale complessiva inflitta in appello era comunque inferiore a quella totale stabilita nella prima sentenza. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’aumento della pena base per il singolo reato violasse il divieto di reformatio in peius.
Limiti del Divieto di Reformatio in Peius
La regola generale, come ribadito dalle Sezioni Unite (sent. Morales, n. 40910/2005), è che il divieto di peggioramento non riguarda solo l’entità totale della pena, ma anche tutti gli elementi autonomi che la compongono. Ciò significa che il giudice d’appello, anche se diminuisce la pena finale, non può aumentare la pena base stabilita in primo grado o eliminare il riconoscimento di circostanze attenuanti.
Questa interpretazione estensiva mira a garantire che l’imputato non subisca alcun tipo di pregiudizio, neanche indiretto, per aver esercitato il suo diritto di impugnazione. L’argomentazione del ricorrente si fondava proprio su questo consolidato principio.
La Decisione della Cassazione: Un’Eccezione Strutturale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Pur confermando la regola generale, ha evidenziato un’importante eccezione, anch’essa delineata dalle Sezioni Unite (sent. C., n. 16208/2014), che si applica specificamente ai casi di mutazione della struttura del reato continuato.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che quando il reato più grave, che fungeva da perno per il calcolo della pena, viene meno (ad esempio per estinzione o assoluzione), l’intera struttura sanzionatoria deve essere riconsiderata. Il reato residuo, precedentemente ‘satellite’, diventa l’unico reato sub iudice. In questo scenario, il giudice d’appello ha il potere e il dovere di determinare una nuova pena base congrua per quel reato, che ora è il fulcro della condanna.
L’operazione non viola il divieto di reformatio in peius a due condizioni fondamentali:
1. Il giudice può applicare un aumento per quel singolo fatto rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.
2. La pena complessiva finale non deve in alcun modo essere superiore a quella irrogata con la sentenza di primo grado.
In sostanza, il limite invalicabile rimane il quantum totale della pena originaria, ma all’interno di tale tetto il giudice ha la flessibilità di ricalibrare le singole componenti sanzionatorie per adeguarle alla nuova realtà processuale.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di logica e giustizia sostanziale. Impedire al giudice di ricalcolare la pena per il reato residuo porterebbe a risultati paradossali, con sanzioni sproporzionatamente lievi solo perché il reato più grave è venuto meno. La decisione della Cassazione bilancia la garanzia per l’imputato con la necessità di assicurare che la pena sia sempre adeguata e proporzionata al fatto commesso. Per gli operatori del diritto, ciò conferma che il divieto di reformatio in peius è una regola solida, ma non cieca, capace di adattarsi alle dinamiche processuali, purché il risultato finale non si traduca mai in un danno concreto per chi ha legittimamente esercitato il diritto di impugnazione.
In appello, il giudice può aumentare la pena base per un reato anche se la pena complessiva finale diminuisce?
Di norma, no. Il divieto di reformatio in peius si applica a tutti gli elementi autonomi della pena, inclusa la pena base. Un aumento di quest’ultima è vietato anche se la sanzione finale è inferiore.
Cosa accade al divieto di reformatio in peius se cambia la struttura del reato continuato?
In questo caso specifico, se il reato più grave viene meno (ad esempio per estinzione), il giudice d’appello può determinare per il reato residuo una pena base più alta di quella originaria, a condizione che la pena complessiva finale non sia superiore a quella inflitta in primo grado.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. Le argomentazioni del ricorrente erano in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha già chiarito come opera il divieto di reformatio in peius in caso di mutata struttura del reato continuato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
48-19542/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, in via generale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e, per l’effetto, irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, COGNOME. COGNOME, Rv. 232066 – 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271626);
che, tuttavia, nello specifico caso di mutazione della struttura del reato continuato, non viola il divieto di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. giudice dell’impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall’identità de disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214);
che, nella specie, mutata la struttura del reato continuato in ragione dell’estinzione del reato più grave di cui al capo a) dell’imputazione, il giudice dell’appello ha correttamente irrogato per il residuo reato di cui al capo b) non più reato satellite, ma unico reato sub iudice -una pena più grave, ma comunque complessivamente inferiore a quella finale precedentemente irrogata per entrambi i reati contestati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.