Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10082 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10082 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Milena (CL) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 23/06/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria scritta trasmessa dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, difensore di NOME, con la quale conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23 giugno 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 2 ottobre 2023, appellata
da NOME COGNOME, determinava la pena per i reati di cui ai capi O) – artt. 56, 640bis cod. pen. – e P) – art. 483 cod. pen. -, con la già ritenuta continuazione, nella misura di anni uno e mesi uno di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen.
2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione. Nella determinazione della pena per i residui reati la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di proporzionalità, nonché il divieto di reformatio in peius , partendo da una pena base, in relazione ad un tentativo di truffa aggravata, identica a quella che era stata determinata per il delitto di truffa aggravata, poi dichiarato estinto per prescrizione, sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, facendo riferimento a reati prescritti e ad un fatto inesistente, senza considerare gli elementi favorevoli all’imputato.
2.2. Si prospetta, con il secondo e il terzo motivo, violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 62bis, 133 e 163 cod. pen. e vizio di motivazione per avere omesso qualsiasi motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.3. Si lamenta, con il quarto motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., per non avere rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi O) e P).
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale e memoria scritta il difensore de ricorrente, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati o, comunque, proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Invero, la pronuncia rescindente di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 15038 del 13/03/2025, non mass.) aveva già dichiarato inammissibili, perché manifestamente infondati, i motivi di ricorso, proposti nell’interesse dell’imputato, con i quali si era lamentato l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (vedi pag. 4). Pertanto, in virtù del principio di formazione progressiva del giudicato, tali questioni non potevano essere oggetto del giudizio di rinvio, limitato alla sola determinazione della pena per i residui reati di cui ai capi O) e P), né possono essere riproposte in questa sede.
Quanto alla possibilità di rilevare la maturata estinzione del reato per prescrizione in epoca successiva alla sentenza di annullamento parziale con rinvio, mette conto rilevare che la già citata sentenza rescindente n. 15038 del 2025 aveva espressamente dichiarato l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi O) e P), essendosi disposto l’annullamento con rinvio solo per la determinazione della pena in relazione ai predetti reati. Orbene, come è noto, l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792-01).
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Lamenta il ricorrente che la pena base irrogata per il più grave delitto di cui al capo O) sarebbe sproporzionata, mascherando in sostanza una vera e propria violazione del divieto di reformatio in peius , tenuto conto che trattasi di fattispecie tentata, poiché sarebbe stata determinata dalla Corte di appello parametrandola a quella che era stata irrogata per una fattispecie di truffa aggravata consumata, dichiarata estinta per prescrizione.
Va, in primis , rilevato che non viola il divieto di ” reformatio in peius ” di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto (Sez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Rv. 28710901): ovviamente purché la pena finale, derivante dalla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell’indicato mutamento di struttura del reato continuato, non sia superiore alla pena precedentemente fissata dal giudice di primo grado.
Ciò detto, la Corte del merito, con motivazione immune da censure, sotto il profilo logico e giuridico, ha, innanzitutto, determinato la pena per i residui reati ascritti al NOME partendo da una pena base per il delitto di cui al capo O) largamente all’interno della media edittale, e ciò l’avrebbe esonerata dal rendere
una specifica e dettagliata motivazione.
Invero, secondo un orientamento cui questa Corte intende dare continuità, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (da ultimo Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953-01), non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283-01)
In ogni caso, la Corte territoriale giustificava la pena irrogata in considerazione del fatto che il ricorrente aveva posto in essere analoghe condotte criminose negli anni 2015 e 2016, in tale modo dimostrando l’abitualità con la quale l’imputato tentava di frodare l’AGEA, conseguendo nell’anno 2006 ( rectius 2016, trattandosi di evidente errore materiale, essendo chiaro il riferimento al reato di cui al capo K) anche il risultato sperato.
Trattasi di motivazione, come detto, del tutto congrua ed immune da rilievi sotto il profilo logico.
D’altra parte, giova ricordare che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità (Sez. 4, n. 18795 del 07/04/2016, Rv. 266705-01).
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME