Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4421 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Battipaglia il 23/07/1970, avverso la sentenza del 28/01/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere COGNOME
· lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento per continuazione relativo ai capi a), c), d), e), f), rideterminando la pena complessiva in otto mesi di rec usione e 500 euro di multa.
RITENUTO IN FATTO
La Sezione terza di questa Corte, con sentenza n. 25603 del 07/02/2018, annullava con rinvio la sentenza in data 09/06/2017 della Corte di appello di Salerno, con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 26/01/2016, con cui NOME COGNOME era stato condannato ad un anno di reclusione in ordine a due reati di violazione di sigilli, a cinque violazioni del d.P.R. n. 380/2001 e al reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. r. 42/2004, considerato quest’ultimo, nel calcolo della pena in continuazione tra tutti i reati, quale reato più grave.
L’annullamento con rinvio era disposto affinché la Corte di appello di Napoli rivalutasse la configLrabilità dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016, con le conseguenti ricadute sul piano sanzionatorio nel caso in cui i fatti fossero stati inquadrati nella ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 28/11/2023, ha riqualificato il reato originariamente contestato di cui all’art. 181, comma 1bis, d.lgs. n. 42/2004 nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, dichiarandone l’estinzione per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, individuando la nuova pena base in mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa per il più grave reato di cui al capo H) ex art. 349 cod. pen., per poi aumentare :a pena di mes: due di reclusione per l’ulteriore violazione dell’art. 349 cod. peri. contestata al capo K) e di complessivi mesi cinque di reclusione per le cinque violazioni di cui al d.P.R. n. 380/2001, infine applicando la riduzione per il rito e così giungendo alla pena finale di dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 d multa.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza e/o erronea applicazione del divieto di refornnatio in peius per violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa deduce una duplice violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La prima riguarda l’innalzamento reatc base del concorrente reato di cui al capo H) ex art. 349 cod. pen., aumentato da mesi due di reclusione a mesi otto di reclusione, in assenza di impugnazione del P.M. La seconda è relativa al calcolo dei residui reati concorrenti portati a mesi cinque di
reclusione, anziché fermi a due mesi di reclusione, oltre a mesi due di reclusione per il reato di cui a capo K) ex art. 349 cod. pen.
E’ pervenuta memoria dell’avv, NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che l’unico motivc di ricorso riguarda la violazione del divieto di reformatio in peius per aver la Corte di merito, in sede di rinvio, aumentato le pene per il reato di cui al capo H (da due mesi di reclusione ad otto mesi di reclusione ed euro 750,00 di multa) e per i reati di cui ai capi A, C, D, E, F (da due mesi di reclusione a cinque mesi di reclusicne), rispetto a quelle determinate dal Tribunale di Salerno, poi confermate dalla Corte di appe lo di Napoli.
Tanto premesso, il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l’imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla (Sez 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747; Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434). Ancora, negli esatti termini di quanto qui accaduto, divieto di “reformatio in peius” opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo’ grado sia stata appellata dal pubblico ministero” (Sez. U, n. 16208 del 2.3/07/2014, C., Rv. 258652).
Ulteriore corollario è quello secondo cui il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281829 – 02; Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 271182; Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066).
Inoltre, l’eventuale proscioglimento dal reato per il quale è stata determinata la pena base comporta una nuova determinazione per il reato residuo. E non è possibile ritenere in sede ci rinvio al giudi:e d’appello l’ambito di tale determinazione limitato alla quantità già stabilita per tale reato dal giudice di primo grado, quale aumento ai sensi dell’a -t. 81 c.p. percié, con l’annullamento parziale, è venuta meno la stessa ragione di riconoscimento del vincolo, che
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giustifica il cumulo giuridico. In tal caso, la norma di cui all’art. 597, comma 3, c.p.p., per cui il giudice d’appello non può applicare una pena più grave, per specie o quantità, di quella già irrogata, va letta nel senso che, ferme le previsioni edittali relative al reato residuo, non può superarsi specie e quantità di pena già determinata quale base dal giudice di grado precedente, in relazione all’altro reato ritenuto più grave (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, Rv. 285873; nello stesso senso, Sez. 4, n. 12334 del 28/02/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, COGNOME, Rv. 284601; Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258253). In altri termini, quando venga in rilievo l’esercizio di un nuovo potere discrezionale di determinazione della pena base per un reato diverso da quello ritenuto nella sentenza appellata, la valutazione del giudice è libera, ben potendo fissare una nuova pena base in misura superiore al minimo edittale, pur se quella precedente – sebbene più elevata fosse parametrata a tale limite, con il solo limite di non superare la pena base per il reato ritenuto in primo grado ovvero con l’obbligo di ridurre la pena qualora il reato ritenuto in appello sia meno grave (Cass., n. 14991/2012; SS.UU., n. 16208/2014).
1.1 Sulla base dei principi esposti, è infondata la prima doglianza, dal momento che, a seguito della riqualificazione del più grave tra i reati in continuazione di cui all’art. 181, cornma 1-iDis, cligS. n. 42/2004 nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, e della conseguente declaratoria di prescrizione, la Corte territoriale in sede di rinvio ha individuato come più grave tra i reati in continuazione residui il reato di cui all’art. 349 cod. pen., contestato al capo H, determinando la pena base in mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa. In tal modo, la Corte di merito ha operato conformemente ai principi affermati, non avendo superato la pena di un anno di reclusione, determinata quale base dal Tribunale di Salerno in relazione al reato di cui all’art. 181, dorma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004, ritenuto in precedenza più grave.
1.2 E’ invece fondata la seconda doglianza, dal momento che la Corte territoriale, in sede di rinvio, oltre ad aver determinato, come detto, in mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa, la pena base -per il “nuovo” reato considerato più grave, ha poi aumentato la pena base per i reati satellite nella misura di mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 349 cod. pen. sub K (il medesimo aumento operato nel proced.mento di calcolo dal Tribunale di Salerno), nonché di mesi cinque di reclusione per le ulteriori violazioni di cui ai capi A, C, D, E, F, in ragione di un mese di reclusione per ciascuna violazione, in
tal modo applicando un aumento di pena superiore E quello applicato dal Tribunale di Salerno che aveva contenuto l’aumento di pena in complessivi mesi due di reclusione per i cinque reati satellite. L’aumento di pena per i reati di cui ai capi A, C, D, E, F, applicato dalla Corte di appello di Napoli, in misura superiore a quello applicato dal Tribunale di Sale -no, in presenza di impugnazione del solo imputato, viola pertanto il divieto di reformatio in peius, operante con riguardo alle singole componenti della pena complessiva e conseguentemente importando l’impossibilità di elevare la pena irrogata per ciascuna delle componenti anzidette (cfr., Sez. 1, n. 25445 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286596).
Conclusivamente, dalle precedenti considerazioni discende l’annullamento della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzioratorio e, versandosi in ipotesi senz’altro sussunnibile nell’ambito applicativo dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la rideterminazione cella pena, mediante eliminazione dei vizi riscontrati, in otto mesi di reclusione ed euro cinquecento di multa (pena base mesi otto di reclusione ed euro settecentocinquanta di mu ta per il reato di cui al capo H, aumentata ci mesi due di reclusione per il reato di cui al capo K, di ulteriori mesi due di reclusione per i reati di cui ai cap A, C, D, E, F, infine ridotta a mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per la scelta del rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rideterm nando la pena in mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di .
Così deciso il 12/12/2024