Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME (CUI TARGA_VEICOLO), nato a Catania il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nata a Catanzaro il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 24.01.2023 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse della COGNOME, che hanno insistito
per chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Catania emessa in data 9 dicembre 2020, disposto dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, in riforma della sentenza pronunciata in data 7 marzo 2019 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, fra gli altri, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e appellata dai medesimi, riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena:
per NOME COGNOME in diciassette anni di reclusione, già ridotta per il rito;
per NOME COGNOME in due anni, otto mesi di reclusione ed euro 5.334,00 di multa, già ridotta per il rito, e ha rideterminato la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata nella misura di un anno.
Gli avvocati NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, e NOME COGNOME, nell’interesse della COGNOME, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del NOME, ha dedotto due motivi.
3.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e l’erronea applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il difensore premette che la Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del COGNOME limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione con reati precedentemente giudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
La Corte di appello di Catania ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quelli giudicati dalla sentenza n. 2528 del 2018 emessa dalla Corte di appello di Catania in data 20 luglio 2018 e divenuta irrevocabile in data 14 dicembre 2018.
Il difensore rileva che, tuttavia, la Corte di appello mentre per la continuazione con il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. si è conformata alla precedente valutazione, per la continuazione con il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha applicato un aumento di pena di due anni di reclusione, che è doppio rispetto a quello applicato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
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di Catania.
La Corte di appello, dunque, nel rideterminare l’aumento di pena per tale delitto, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto avrebbe irrogato una pena per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 superiore a quella inflitta nella sentenza di primo grado.
3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione all’aumento di pena disposto per la continuazione e la mancanza di motivazione sul punto.
La Corte di appello, nel rideterminare in sede di rinvio l’aumento di pena per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in misura doppia rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, infatti, non avrebbe motivato questa statuizione.
AVV_NOTAIO, nell’interesse della COGNOME, ha dedotto due motivi.
4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata in violazione del divieto di reformatio in peius.
Il difensore rileva che la ricorrente è stata condannata nel giudizio di primo grado alla pena di dodici anni di reclusione ed euro 40.000 di multa, in quanto ritenuta responsabile del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che tale sentenza ha applicato, ai sensi dell’art. 230 cod. pen, all’imputata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2020, ha, tuttavia, riformato la sentenza di primo grado, assolvendo la Zannpaglione dal reato associativo, e ha rideterminando la pena irrogata nei confronti della stessa in quattro anni di reclusione ed euro 8.000,00 di multa; la Corte di appello ha, inoltre, revocato, solo per la predetta, la misura di sicurezza della libertà vigilata.
La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022, ha annullato la sentenza di secondo grado emessa nei confronti della COGNOME «limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto».
Il Giudice del rinvio, dunque, ha violato il disposto dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., in quanto ha applicato nuovamente alla COGNOME una misura di sicurezza già revocata dalla precedente sentenza di appello.
4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 203 cod. pen., con riferimento all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata applicata nel giudizio di rinvio, benché revocata nel giudizio di
secondo grado.
La Corte di appello di Catania, infatti, avrebbe applicato la misura di sicurezza in violazione di legge e illogicamente, in quanto la COGNOME sarebbe risultata estranea al contesto dell’associazione dedita al narcotraffico per cui si è proceduto ed è stata ritenuta responsabile solo del delitto di cui all’art. 73, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La Corte di appello, peraltro, non avrebbe fornito alcuna motivazione della permanente pericolosità sociale della COGNOME per fatti di reato accaduti dal novembre 2011 al gennaio 2012.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dalla COGNOME limitatamente alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del COGNOME limitatamente all’aumento di pena per la continuazione relativo al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
AVV_NOTAIO in data 22 marzo 2024, con conclusioni scritte depositate in data 29 marzo 2024, ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dalla COGNOME.
AVV_NOTAIO, con conclusioni scritte depositate in data 29 marzo 2024, ha insistito per l’accoglimento del ricorso proposto dal NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
AVV_NOTAIO, con il primo motivo proposto nell’interesse del NOME, ha censurato l’inosservanza del divieto di reformatio in peius e l’erronea applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
3. Il motivo è infondato.
La Seconda Sezione penale, nella sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022 (a pag. 36), ha statuito che «La Corte non ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in questo procedimento e quelli per i quali il ricorrente è stato condannato in altra sede con la sentenza prodotta agli atti ed allegata al ricorso. La motivazione non è convincente sul piano logicoricostruttivo e la questione merita un nuovo esame di merito posto che nella diversa sede giudiziaria il ricorrente rispondeva, come in parte anche oggi, di reati
in materia di stupefacenti commessi in periodo non distante dall’odierna incolpazione, sempre commessi nell’ambito delle vicende delittuose legate al RAGIONE_SOCIALE e per effetto della sua vicinanza al coimputato COGNOME, rilevabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, sia in questo che nel diverso procedimento».
La Corte di cassazione ha, dunque, disposto l’annullamento della «sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione con reati precedentemente giudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto».
La Corte di appello di Catania, nel rideterminare la pena per il COGNOME, ha ritenuto più grave il delitto di cui all’art. 74 d.P.R., giudicato nel processo defini con la sentenza n. 2528/18 della Corte di appello di Catania, e non già il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato nel presente processo.
Non è stato, dunque, violato il divieto di reformatio in peius, nel giudizio di rinvio, in quanto, per effetto del riconoscimento della continuazione c.d. esterna, è mutato il reato base per l’applicazione della disciplina della continuazione.
Secondo le Sezioni unite, infatti, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 01).
Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione all’aumento di pena disposto per la continuazione e la mancanza di motivazione sul punto.
5. Il motivo è fondato.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01; conf. Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, COGNOME, Rv. 201549 – 01).
Nella motivazione le Sezioni unite hanno precisato che il grado di intensità della motivazione richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertat
che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
La Corte di appello di Catania, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non ha motivato la misura dell’aumento di pena inflitto e, in particolare, il sensibile scostamento di pena operato rispetto alla sentenza di primo grado.
AVV_NOTAIO, con il primo motivo proposto nell’interesse della COGNOME, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata in violazione del divieto di reformatio in peius.
7. Il motivo è fondato.
La Corte di appello ha, infatti, disposto la riduzione ad anni uno della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata revocata con la sentenza di appello, non annullata sul punto.
L’accoglimento del motivo non può, peraltro, essere escluso del provvedimento di correzione dell’errore materiale medio tempore disposto dalla Corte di appello.
A pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha preannunciato la correzione di errore materiale del dispositivo in relazione alla disposta riduzione della libertà vigilata e, con provvedimento adottato in data 11 aprile 2023, ha disposto la correzione, come da annotazione in calce alla sentenza medesima.
La statuizione sulla rideterminazione della durata della libertà vigilata, tuttavia, non può essere ricondotta a un mero errore materiale, consistente nel mancato rilievo della già avvenuta revoca, ma costituisca un provvedimento di ripristino della misura di sicurezza espressione di valutazione discrezionale, adottato in violazione di legge e non emendabile, dunque, con la procedura della correzione di errore materiale.
Deve, pertanto, ritenersi attuale e permanente l’interesse della ricorrente all’annullamento senza rinvio della sentenza nella parte in cui ha disposto la misura della libertà vigilata.
L’accoglimento di tale motivo, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dalla ricorrente.
Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’aumento di pena per continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per
nuovo giudizio sul punto, e senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina.
P.Q.M.
NOME limitatamente alla Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’aumento di pena per continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.