Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9927 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9927 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Zagarolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO del foro di Velletri, difensore di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto della Corte cassazione, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, rideterminava la pena inflitta ad NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, D.p.r. cit., in anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La sentenza impugnata, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto ai soli fini del ricalcolo della pena, tenuto conto dell’esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup. già intervenuta in sede di primo giudizio di rinvio, pur rideterminando la pena complessivamente irrogata a COGNOME in misura inferiore rispetto a quel applicata dal giudice di primo grado e dalla Corte di appello nelle sentenze annullate, ha tuttavia errato nel calcolo della pena, applicando un aumento per la contestata recidiva pari a tre anni, superiore, quindi, a quello pari ad anni uno e mesi sei disposto in primo grado ed a quello pari ad anni uno disposto in grado di appello. L’impugnata sentenza è dunque incorsa in una nuova violazione del divieto di reformatio in peius, la cui portata concerne non soltanto il risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli aumenti e delle diminuzioni di pena per effetto del concorso delle circostanze, ma anche i singoli elementi che a tale operazione concorrono, rimanendo esclusa la possibilità di compensare la riduzione di pena conseguente all’esclusione della contestata circostanza aggravante con l’aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzioNOMErio, da ritenersi, in questo caso, coperte dal giudicato. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha anche proceduto, ai fini del calcolo dell’aumento per la recidiva, ad una rivalutazione nel merito della vicenda, preclusa dal perimetro del giudizio di rinvio delineato dalla Corte di cassazione, rendendo sul punto una motivazione meramente apparente e comunque illogica in relazione ad una componente del trattamento sanzioNOMErio su cui si era formato il giudicato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con memoria del 10/12/2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha rilevato che il motivo deve ritenersi infondato alla luce di quanto recentemente chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 3, n. 36104 del 9/04/2024 che ha affermato che non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di appello, avendo escluso la sussistenza della più grave delle aggravanti ad effetto speciale, abbia applicato un aumento di pena per l’aggravante ad effetto speciale residua, superiore a quello determiNOME dal primo giudice, purché la pena complessiva sia stata irrogata in misura inferiore a quella della sentenza impugnata, non trovando più applicazione, in tal caso, il meccanismo di contenimento previsto dal quarto comma dell’art. 63 cod. pen.
Con memoria del 10/12/2025 il difensore del ricorrente ha replicato che l’orientamento di legittimità richiamato nelle conclusioni scritte depositate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è da ritenersi minoritario e comunque superato da un più recente orientamento, espresso, da ultimo, con sentenza della Corte di cassazione n. 34508/25.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le questioni poste con il ricorso impongono, in via preliminare, di ricostruire la vicenda processuale, così come risultante dalle sentenze in atti.
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen, 73, comma 1, e 80, comma 2, D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro trentacinquemila di multa così determinata: pena base anni sette di reclusione ed euro quarantamila di multa, aumentata ad anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro sessantamila di multa ex art. 80, comma 2 T.U. stup., ulteriormente aumentata per effetto della recidiva specifica ad anni dodici di reclusione ed euro settantacinquemila di multa, diminuita ad anni otto ed euro cinquantamila di multa ex art. 56 cod. pen. e, infine, ridotta di un terzo per la scelta del rito.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31/03/2023, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto dall’imputato in ordine alla determinazione della pena e previa conferma della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup., aveva ridetermiNOME la pena in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro ventiseimilaseicentosessantasette di multa, così determinata: pena base anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa, aumentata ex art. 80 T.U. stup. ad anni nove di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa, ulteriormente aumentata ex art. 63, quarto comma cod. pen. per effetto della recidiva specifica ad anni dieci di reclusione ed euro sessantamila di multa; diminuita ex art. 56 cod. pen. ad anni sei e mesi otto di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa ed infine ridotta di un terzo per la scelta del rito.
A seguito di ricorso per cassazione proposto da COGNOME, la sentenza della Corte di appello era stata annullata con decisione della Corte di cassazione del 5/12/2023 per vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante all’art. 80, T.U. stup.
Con sentenza pronunciata in data 8/04/2024 la Corte di appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup. aveva irrogato a COGNOME la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 26.666,00 di multa, superiore alla pena detentiva irrogata, tenendo conto dell’aggravante, dalla Corte di appello con la sentenza annullata.
Ne era seguito un nuovo annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione del 16/01/2025 per violazione del divieto di reformatio in peius, per non avere il giudice di merito tenuto conto, nel giudizio rescissorio, del trattamento , sanzioNOMErio determiNOME nella sentenza annullata, con rinvio ad altra sezione per la “corretta determinazione del trattamento sanzioNOMErio”.
All’esito di tale ultimo annullamento, è stata pronunciata la sentenza impugnata con l’odierno ricorso che ha irrogato a COGNOME la pena di anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa così determinata: pena base anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa, aumentata per effetto della recidiva specifica ad anni nove di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa, diminuita ex art. 56 cod. pen. ad anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa ed infine ridotta di un terzo per il rito.
Risulta, dunque, confermato quanto rappresentato nel ricorso circa il maggiore aumento della pena detentiva a titolo di recidiva disposto con l’impugnata sentenza (pari ad anni 3 di reclusione) rispetto all’aumento disposto per la medesima circostanza dal giudice di primo grado (pari ad anni uno e mesi sei di reclusione) e dalla Corte di appello nella sentenza del 31/03/2023 (pari ad anni uno di reclusione). Quanto alla sentenza di appello del 8/04/2024 che, in sede di rinvio, ha ridetermiNOME la pena previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup., nulla risulta sul punto, non essendo state indicate le componenti del trattamento sanzioNOMErio e il criterio di calcolo adottato.
Tanto premesso quanto alla ricostruzione della vicenda processuale, va rilevata l’infondatezza di entrambe le doglianze prospettate con il ricorso.
Quanto al divieto di reformatio in peius, la questione va affrontata alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Con sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066-01, le Sezioni Unite hanno affermato che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore
rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066-01). Si è poi precisato che tale divieto opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello, se il ricorso per cassazione risulta proposto dall’imputato, e ciò anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652).
In ossequio a tali principi, questa Corte ha già avuto modo di affermare con sentenza Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Rv. 284591-01, che “in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di “reformatio in peius”, che costituisce un principio AVV_NOTAIO nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata”. Si è, sul punto, precisato che l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente alla concedibilità di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne la pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto quest’ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell’annullamento, sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere alla rideterminazione di essa (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01).
Le coordinate interpretative offerte dalle decisioni da ultimo richiamate soccorrono alla individuazione dell’ambito del potere riservato, nel caso di specie, al giudice del rinvio nella rideterminazione della pena, dovendosi avere riguardo all’esistenza, o meno, di una connessione sostanziale tra l’oggetto dell’annullamento e le componenti del trattamento sanzioNOMErio.
Sul punto va osservato che la sentenza impugnata si muove nell’ambito delineato dalla pronuncia rescindente, che ha disposto il rinvio “limitatamente alla misura del trattamento sanzioNOMErio”, vincolando la Corte di appello alla “corretta determinazione del trattamento sanzioNOMErio” cui procedere tenendo conto dell’esclusione dell’aggravante ex art. 80 TU stup. già disposta con sentenza della Corte di appello del 8/04/2024, e del trattamento sanzioNOMErio determiNOME con la sentenza di appello del 31/03/2023.
Il giudice del rinvio ha, dunque, correttamente applicato una pena complessivamente inferiore a quella già irrogata dal giudice di appello con sentenza del 31/03/2023, mantenendo fermi tanto la pena base quanto la misura
della riduzione operata per il tentativo, costituenti elementi autonomi concorrenti alla determinazione della pena non connessi all’oggetto dell’annullamento e, dunque, coperti da giudicato parziale.
Tale ultimo rilievo non vale, invece, quanto alla misura dell’aumento della recidiva specifica.
L’aumento per la recidiva nella sentenza di appello del 31/03/2023 risulta operato “ex art. 63, co. 4 c.p.”, ovvero in applicazione del criterio in forza del quale, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave (nel caso di specie, quella di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup. che determina l’aumento della pena “da un terzo alla metà)”, ferma la possibilità per il giudice di aumentare la pena in ragione del concorso delle altre meno gravi circostanze ad effetto speciale (nel caso di specie, la recidiva specifica, che determina, ai sensi dell’art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen. l’aumento della pena “sino alla metà”), in misura non superiore ad un terzo (“ma il giudice può aumentarla”).
L’esclusione della più grave tra le concorrenti circostanze aggravanti ad effetto speciale, di cui il giudice del rinvio è stato chiamato a tenere conto, implica, ex lege, la (sopravvenuta) inoperatività del criterio di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., che aveva presieduto alla individuazione della misura (contenuta entro un terzo) dell’aumento per la recidiva da parte del giudice di appello. Emerge, dunque, una stretta correlazione sostanziale tra l’oggetto dell’annullamento e la misura dell’aumento della recidiva che, venuto meno il criterio limitativo di cui al citato art. 63, quarto comma cod. pen. non può che essere determiNOME ai sensi dell’art. 99, secondo comma, cod. pen. da parte del giudice del rinvio cui è stata demandata la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
Ciò che vale ad escludere che si sia verificato, sul punto, un giudicato parziale e che il maggiore aumento disposto ex art. 99 cod. pen. per la recidiva specifica abbia determiNOME violazione del divieto di reformatio in peius.
Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che “Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, in accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determiNOME in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna”(Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, Rv. 286001 e Sez. 3, n. 36104 del 09/04/2024 Rv. 286882-01). Si è in proposito chiarito, così superando un contrario arresto giurisprudenziale espresso da Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Rv. 282145, che “una volta venuta meno la circostanza ad effetto speciale più grave,
l’effetto che ne consegue è quello della “riespansione” dell’ordinaria efficacia della circostanza a effetto speciale residua, venendo meno l’applicabilità dell’art.63, quarto comma, cod. pen., che prevede un meccanismo di contenimento della pena, basato sul principio del cumulo giuridico, in virtù del quale, nel caso di concorso omogeneo tra più circostanze aggravanti autonome o a effetto speciale, il giudice deve applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma può discrezionalmente aumentare la pena così determinata fino a un massimo di un terzo. Tale interpretazione è da ritenersi in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite in forza del quale non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653-01)”. Infatti, ove venga esclusa nel giudizio di appello un’aggravante ad effetto speciale restandone tuttavia applicabile un’altra, con conseguente esclusione del concorso che ha determiNOME l’applicazione da parte del primo giudice del contenimento previsto dall’art. 63 quarto comma cod. pen., “è lo stesso meccanismo di aggravamento della pena a subire una novazione strutturale non permettendo più l’applicazione dello sbarramento operante nel precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione: venendo meno il contenimento determiNOME dal concorso delle circostanze ad effetto speciale, è evidente che non si possa più stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice.”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Una diversa soluzione si sarebbe potuta prospettare, nel caso di specie, solo ove la sentenza di appello del 8/04/2024, che in sede di giudizio di rinvio ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup., con conseguente inoperatività del criterio di cui all’art 63, quarto comma cod. pen., avesse stabilito l’aumento per la recidiva specifica in misura inferiore rispetto a quella poi individuata nella sentenza impugnata.
Ma tanto non risulta dagli atti né è stato evidenziato nel ricorso, che assume, quale parametro di riferimento della denunciata violazione, l’aumento per la recidiva specifica operato nella sentenza di primo grado e in quella di appello del 31/03/2023.
Per completezza di analisi, va osservato che la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 34508/25 (non massimata) citata dal ricorrente a sostegno
della fondatezza del ricorso, è in realtà intervenuta in relazione ad una fattispecie nella quale proprio il perimetro del giudizio rescindente marca la differenza rispetto al caso di specie.
Nel caso deciso dalla sentenza richiamata relativo ad una fattispecie di estorsione aggravata e in cui non risulta avere avuto rilievo o incidenza il meccanismo delineato dall’art. 63, comma 4, cod. pen., la violazione del divieto di reformatio in peius è stata individuata nella rideterminazione dell’aumento per una circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 7 I. 203 del 1991) “rimasta estranea all’intervento rescindente”. La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 2, n. 44566/2019, aveva, infatti, annullato la sentenza di appello nella parte in cui, dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. (come richiamata dall’art. 629, comma 2, cod. pen.), aveva assunto quale pena base per il calcolo della pena quella prevista per la fattispecie dell’estorsione aggravata. Il rinvio era stato, dunque, disposto ai soli fini dell “determinazione della pena tenendo in considerazione i limiti edittali previsti dall’art. 629, comma 1, cod. pen.”, rimanendo con evidenza estraneo, al perimetro delineato dal giudice del rinvio, l’intervento poi censurato con la sentenza richiamata.
Ugualmente infondata è la doglianza concernente il vizio di motivazione.
La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzioNOMErio, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto congruo calcolare nel massimo (ovvero sino alla metà) l’aumento per la recidiva, avuto riguardo alla gravità della condotta, alla specifica pericolosità dell’imputato e all’intensit dell’elemento psicologico del reato e tenuto conto dei comprovati collegamenti con personaggi di spicco della criminalità nel settore del traffico di stupefacenti e del ruolo di acquirente-finanziatore svolto dall’imputato nella vicenda concernente lo smercio di un quantitativo di cocaina comunque cospicuo (ferma l’esclusione dell’art. 80) in quanto corrispondente ad un controvalore di 100 mila euro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13/01/2026