Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7728 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 12/02/2025 R.G.N. 40557/2024
COGNOME SESSA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 20/07/1996 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo il trattamento sanzionatorio a nove mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda, la sentenza con la quale il 22 novembre 2023 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Palermo il 14 luglio 2019.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 130, comma 1, e 547 cod. proc. pen. nonchØ per vizio di motivazione, deducendo che il Tribunale di Palermo, al momento della lettura del dispositivo avvenuto in pubblica udienza il 22 novembre 2023, ha condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda; tuttavia, la sentenza depositata il 5 dicembre 2023 indica, sia nella motivazione che nel dispositivo, una condanna diversa, aumentando la pena a un anno di arresto. Nonostante la sentenza sia stata impugnata e la Corte di appello abbia ritenuto di ridurre il trattamento sanzionatorio, la pena Ł stata rideterminata in nove mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda senza previa correzione dell’errore in cui era incorso il giudice di primo grado. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere d’ufficio alla correzione del dispositivo e, in mancanza dell’appello della parte pubblica, non avrebbe potuto modificare in peius il trattamento sanzionatorio. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, l’elemento decisionale prevale sulla motivazione e il divario può essere eliminato con la correzione dell’errore materiale.
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonchØ vizio di
motivazione in relazione all’omesso esame di un punto decisivo e alla erronea applicazione del sistema di garanzie delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. e 354 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della procedura che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale ovvero alle analisi cliniche, indipendentemente dall’esito della stessa. La polizia giudiziaria, si assume, Ł tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ‘nel procedere’ al compimento dell’accertamento, quindi prima di procedervi. L’inosservanza del dovere di avvertimento genera una nullità di ordine generale disciplinata dall’art. 180 cod. proc. pen. e determina l’inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest, se effettuato. AffinchØ il rifiuto possa integrare la condotta contestata, deve trattarsi di accertamento legittimamente richiesto e la legittimità della richiesta presuppone l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che il reato contestato non Ł prescritto. A causa della successione di diverse leggi in materia di prescrizione (l. 23 giugno 2017, n. 103, l. 9 gennaio 2019, n. 3 e l. 27 settembre 2021, n. 134), si Ł posto un complesso problema di diritto intertemporale, tale da generare anche un contrasto giurisprudenziale rispetto alla normativa applicabile con riferimento ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, e il 31 dicembre 2019, quale Ł quello oggetto di esame. Detto contrasto Ł stato risolto dalle Sezioni Unite, che hanno stabilito il seguente principio di diritto: «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» (Informazione provvisoria n. 19/2024 diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2024).
2. Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Indipendentemente dal valore probatorio da attribuire alla prova documentale avente a oggetto l’avvertimento alla persona della facoltà di farsi assistere dal difensore, tale questione Ł stata correttamente ritenuta irrilevante nel caso concreto dal giudice di merito ai fini della validità del procedimento.
La difesa afferma che, invece, i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la nullità della procedura, alla luce di alcune pronunce della Corte di legittimità che avevano ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. anche nell’ipotesi di reato concretata dal rifiuto opposto all’accertamento dello stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche.
Nella sentenza impugnata si Ł, invece, fatta corretta applicazione della piø recente giurisprudenza della Corte di legittimità che, ormai costantemente, nega la sussistenza dell’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore Ł considerata funzionale a garantire che l’attuazione di un accertamento tecnico, in quanto non ripetibile, sia condotta nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n.16816 del 14/01/2021, COGNOME Rv. 281072 – 01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920 – 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 280028 – 01).
Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
Dall’esame degli atti emerge la divergenza tra il dispositivo letto in udienza, nel quale Ł indicata
la condanna alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, e il dispositivo della sentenza depositata il 5 dicembre 2023, nel quale Ł indicata la pena di un anno di arresto ed euro 2.000 di ammenda.
Trovando applicazione il principio secondo il quale «la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non Ł causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità Ł sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale», la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto di tale difformità nella determinazione del trattamento sanzionatorio e valutarne la congruità in relazione alla sanzione irrogata nel dispositivo letto in udienza.
La sentenza impugnata si risolve in una reformatio in peius della pena detentiva e deve, per tale ragione, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, previa correzione dell’errore materiale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l’irrevocabilita’ della declaratoria di responsabilita’. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Vicentin Alessandro il 22 novembre 2022, sostituendo nel dispositivo alle parole “anni uno di arresto” le parole “mesi sei di arresto”. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Così Ł deciso, 12/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME