Reformatio in Peius: Quando il Giudice d’Appello Può Riqualificare il Reato in Peggio?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti del divieto di reformatio in peius nel processo penale. La Suprema Corte ha stabilito che un giudice d’appello può legittimamente riqualificare un reato in una fattispecie più grave rispetto a quella del primo grado, a patto di non aumentare la pena inflitta. Questa decisione analizza anche la natura degli accertamenti sulle impronte digitali, confermando che non richiedono un avviso preventivo alla difesa.
La Vicenda Processuale: Da Ricettazione a Furto Aggravato
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale che aveva condannato un imputato per il reato di ricettazione. In sede di appello, la Corte territoriale, riesaminando i fatti, ha ritenuto che la condotta dell’imputato non integrasse la ricettazione, bensì il più grave reato di furto in abitazione, previsto dall’art. 624 bis del codice penale. Di conseguenza, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, modificando la qualificazione giuridica del fatto ma mantenendo invariata la pena.
L’imputato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando tre violazioni principali: una procedurale, relativa alla mancata notifica per l’analisi delle impronte digitali; una di merito, per l’omessa valutazione di alcuni motivi di appello; e una sostanziale, per la presunta violazione del divieto di reformatio in peius.
I Limiti della reformatio in peius e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara analisi per ciascuno dei motivi sollevati. La parte più significativa della pronuncia riguarda proprio l’interpretazione del divieto di reformatio in peius.
Sulla Natura degli Accertamenti Papillari
In primo luogo, la Corte ha respinto la censura relativa agli accertamenti sulle impronte digitali. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’analisi e la comparazione delle impronte papillari non costituiscono “atti irripetibili” ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura penale. Di conseguenza, non era necessario alcun avviso preventivo all’allora indagato o al suo difensore. Si tratta di operazioni tecniche che possono essere verificate e discusse nel corso del dibattimento, anche attraverso l’esame del personale di polizia giudiziaria che le ha eseguite.
La Riqualificazione Giuridica del Fatto
Il cuore della decisione si concentra sul terzo motivo di ricorso. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello, qualificando il fatto come furto aggravato anziché ricettazione, avesse peggiorato la sua posizione in violazione dell’art. 597 c.p.p. La Cassazione ha definito questa doglianza “manifestamente infondata”.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una precisa interpretazione del comma 3 dell’articolo 597 del codice di procedura penale. Questa norma consente esplicitamente al giudice d’appello, anche in assenza di un’impugnazione del pubblico ministero, di dare al fatto una definizione giuridica diversa e più grave. Esiste un unico, fondamentale limite: la pena inflitta non può essere aumentata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, riqualificando il reato ma lasciando inalterata la sanzione determinata in primo grado.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che i precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente non erano pertinenti, in quanto si riferivano a un’ipotesi diversa, ossia al caso in cui il giudice d’appello avesse riconosciuto una circostanza aggravante non contestata né ritenuta in primo grado, un’operazione non consentita.
Infine, per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, in quanto non specificava quali elementi non fossero stati presi in considerazione dalla Corte d’Appello a fronte di una motivazione logicamente corretta e completa.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio del diritto processuale penale. Il divieto di reformatio in peius protegge l’imputato da un aumento della pena a seguito del suo solo appello, ma non preclude al giudice una rivalutazione completa della qualificazione giuridica del fatto. Ciò significa che la Corte d’Appello ha il potere-dovere di inquadrare correttamente la fattispecie criminosa emersa dall’istruttoria, anche se ciò comporta l’applicazione di una norma incriminatrice più severa, purché il trattamento sanzionatorio finale non risulti peggiorativo. La decisione ribadisce, inoltre, l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, pena la dichiarazione di inammissibilità.
È necessario avvisare l’indagato prima di procedere all’analisi delle impronte digitali?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’analisi e la comparazione delle impronte digitali non sono considerate “atti irripetibili”. Pertanto, non è richiesto per legge l’avviso preventivo alla difesa, in quanto tali accertamenti possono essere discussi e verificati durante il processo.
Il giudice d’appello può modificare l’accusa in un reato più grave senza un appello del pubblico ministero?
Sì. L’articolo 597, comma 3, del codice di procedura penale permette al giudice d’appello di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e anche più grave rispetto a quella di primo grado. L’unico limite è che non può essere aumentata la pena inflitta dal primo giudice.
Cosa significa che un ricorso è “generico” e quali sono le conseguenze?
Un ricorso è considerato “generico” quando non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, non consentendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi. La conseguenza di un ricorso generico è la sua dichiarazione di inammissibilità, che impedisce l’esame del merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31445 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME TUDEOR
GLYPH (CUI 05GDUME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME alias COGNOME NOME alias COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di ricettazione, riqualificando il reato contes in quello ex art. 624 bis cod.pen.;
Premesso che il ricorso non è distinto in motivi benché affronti differenti aspetti, per cu seguito si scriverà di “passaggi” del ricorso;
Rilevato che il primo passaggio del ricorso – con cui l’imputato lamenta vizio di motivazione quanto al mancato avviso all’allora indagato o indagabile dell’esaltazione delle impronte papillari -è manifestamente infondato giacché gli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen. non erano dovuti, in quanto – come correttamente argomentato dalla Corte di merito – l’esaltazione delle impronte (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 280907) e la loro comparazione (Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 275196) non sono atti irripetibili e, pertanto, non necessitano dell’effettuazione degli avvisi predetti. Né ha pregio la tesi ricorrente secondo cui tali avvisi sarebbero stati comunque dovuti perché la natura non ripetibile degli accertamenti è stata sancita solo dalla Corte distrettuale, dal momento ch quest’ultima non ha fatto altro che prendere atto di un dato preesistente circa la natura degl accertamenti e di ovviare alla conseguente, necessaria espunzione delle relazioni dal fascicolo del dibattimento, disponendo ex art. 603 cod. proc. pen. l’escussione dell’operante di p.g. che li effettuò;
Rilevato che il secondo passaggio del ricorso – con cui il ricorrente lamenta omessa valutazione di parte dei motivi di appello – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il terzo passaggio del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui la Corte di Appello di Milano ha qualificato il fatto in maniera più grave rispetto a quello originariame contestato – è manifestamente infondato perché la norma di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. consente al Giudice di appello, anche laddove non vi sia impugnazione del pubblico ministero, di dare al fatto una definizione giuridica diversa e più grave (ferma restando la pen inflitta in primo grado) e le sentenze citate dal ricorrente attengono al diverso caso in c Giudice di appello abbia ritenuto una circostanza aggravante non riconosciuta in primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024.