Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8108 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/05/1995
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME in difesa di COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22/05/2024 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Caltanissetta, ha assolto l’imputato dal reato ascritto al capo 13) della rubrica (artt. 3 n. 8 e 4 nn. 1 e 7, legge n. 75/1958) e, per l’effetto, rideterminato la pena per il restante reato di violazione della legge stupefacenti di cui al capo 14 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990).
La difesa affida il ricorso a due motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, la Corte di merito aveva affidato a mere locuzioni prive di capacità rappresentativa.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello aumentato la pena pecuniaria e per avere confermato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato nonostante la dichiarazione di inammissibilità, per intervenuta rinuncia, dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
Il Pubblico ministero, con requisitoria-memoria dell’Il gennaio 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al motivo inerente alla pena pecuniaria.
Manifestamente infondato ed anche generico è il primo motivo.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta rinvenire congrua motivazione, essendosi fatto riferimento a plurimi indici di disvalore – con cui il ricorrente omette specificamente di confrontarsi – costituiti dall’esistenza di diversi precedenti penali, anche specifici, annoverati dall’imputato, nonché dall’inserimento dello stesso nell’ambito di un circuito criminoso non certo occasionale, per come il giudice del merito ha ricavato dai contatti intrattenuti per un periodo di tempo apprezzabile con plurimi soggetti coinvolti nei traffici di droga, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01).
La motivazione resa, pertanto, si nutre di decisivi indici di disvalore che si attagliano alla posizione del ricorrente non rendendo, pertanto, affatto distoniche le conclusioni raggiunte rispetto agli esiti raggiunti nei confronti di altro coimputato in relazione al quale ai fini del diniego si sono specificamente valorizzati i precedenti penali invece non annoverati dall’odierno ricorrente.
Fondato è il secondo motivo.
Risulta infatti:
che l’imputato fu condannato dal Gup del Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 16/12/2021, in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 14) dell’imputazione, ritenuto reato più grave la violazione della legge stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 di cui al capo 14), ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 7.333,33 di multa;
che con la sentenza della Corte d’appello in data 9/03/2023 oggetto dell’annullamento con rinvio ad opera della Corte di cassazione, su appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è stata rideterminata la pena inflitta all’imputato in anni cinque di reclusione ed euro 30.000,00 di multa (P.B., stabilita sempre sul reato di cui al capo 14 in quanto più grave, anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; aumentata ad anni sei e mesi due di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per l’aggravante della commissione da parte di tre persone, aumentata ad anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 45.000,00 di multa per il reato di cui al capo 13), poi ridotta per il rito ad anni cinque di reclusione ed euro 30.000,00 di multa (v. pag. 66 e pag. 93); è stata poi applicata all’imputato ai sensi dell’art. 86 D.P.R. n. 309/1990 la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato;
che, a seguito del giudizio di rinvio, la Corte di appello, con la sentenza ricorsa, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 13) e lo ha condannato, in ordine al reato di cui al capo 14), alla pena di anni quattro mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa già ridotta per il rito (P.B.= anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, aumentata per l’aggravante del numero degli associati, ad anni sei e mesi due di reclusione ed euro 30.000 di multa).
Essendo intervenuta nel giudizio di rinvio la rinuncia all’impugnazione da parte del P.G. c/o la Corte di appello, da riferirsi per come allegato dalla difesa ad entrambi gli imputati (cfr. nota vergata a mano “con rinuncia agli appelli proposti” su conclusioni P.G. Corte di appello Caltanissetta dell’8 maggio 2024), tanto che la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 589, seconda parte, cod. proc. pen., ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero presso il primo giudice, era precluso alla Corte di rinvio infliggere – pena la violazione del principio del divieto di reformatio in peius una pena pecuniaria superiore a quella inflitta dal Gup benché in misura illegale (in quanto stabilita al di sotto del minimo edittale di euro 26.000,00 per come sancito dal primo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990).
Del resto, è principio affermato dalla Corte di legittimità che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, anche alla Corte di cassazione è precluso correggere l’illegalità della pena laddove l’errore sia avvenuto a danno dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius” (Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Karsi, Rv. 281453 – 01).
Inammissibile, invece, per carenza di interesse è la censura in odine all’espulsione, in quanto la misura di sicurezza non risulta essere stata applicata dalla sentenza di primo grado, ma dalla precedente sentenza della Corte di appello annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Del resto, la sentenza oggi ricorsa ha “confermato nel resto quella di primo grado”, nessun cenno facendosi sia in motivazione che nel dispositivo alla disposta misura di sicurezza e alla sua persistente efficacia.
In accoglimento del ricorso va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., deve essere determinata in euro 7.333.,33 di multa, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
resto il ricorso. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena GLYPH zz -pecuniaria che ridetermina in euro 7.333,33 di multa. Dichiara inammissibile nel cx <
Così deciso, 1'11 febbraio 2025.