Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il giudice del rinvio, avendo assolto l’imputato dal più grave reato di cui all’art. 495 cod. pen., ha determinato la pena per quello residuo di resistenza a pubblico ufficiale – per cui in primo grado all’imputato era stata applicata, a titolo di continuazione, la pena di quattro mesi di reclusione – in un anno e tre mesi di reclusione (pena base: nove mesi di reclusione, aumentata di due terzi per la recidiva qualificata), comunque inferiore a quella illo tempore stabilita dal Tribunale per il delitto ex art. 495 cod. pen.;
che la fissazione della sanzione in misura leggermente superiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione è stata giustificata dalla Corte di appello i ragione delle modalità della condotta, del concreto coefficiente di offensività e dell’indole violenta dell’imputato;
che il giudice del rinvio, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, non ha violato il divieto di reformatio in peius atteso, da un cantò, che l’originario ancoraggio della pena, per il più grave reato per il quale è successivamente intervenuta sentenza di assoluzione, al minimo edittale (di un anno di reclusione), non vincola il giudice che, venuta meno la continuazione, debba rideterminare la sanzione per quello che, in precedenza, costituiva reato-satellite e, dall’altro, che la pena fissata per il delitto ex art. 337 cod. pen. è, come detto, inferiore a quella irrogata dal Tribunale per il reato di cui all’ad, 495 cod. pen.;
che in questo senso è stabilmente orientata la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. ma , per la regola del divieto di “reformatio in peius”, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione» (Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 – 01; nello stesso cfr. anche Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873 – 01); tanto, in ossequio al canone ermeneutico, da tempo enunciato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegn criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez. U, n. 16208 del
27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01; in termini, tra le più recenti, cfr. anche Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 – 01);
che, pertanto, deve essere dichiarata a inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.