Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tiztUrq Pu blic Mi=o, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Bari, in data 10.10.2022, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute di giustizia, in relazione a una serie di numerosi reati di furto pluriaggravato in concorso in rubrica loro ascritti. In particolare, il giudice di appello, dopo avere dichiarato non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati in ordine ai reati di cui ai capi sub 3), 4), 6), 7), 10), 11), 17), 18), 21), 23) e 24), per difetto di querela, rideterminava l’entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole ai prevenuti, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione il COGNOME e la COGNOME, con autonomi atti di impugnazione.
2.1. Il COGNOME, in particolare, nel ricorso a forma dell’AVV_NOTAIO, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, in violazione del divieto di cui all’art. 597, co. 3, c.p.p., nel rideterminare l’entità della pena da irrogare in relazione ai rimanenti reati unificati dal vicolo della continuazione , da un lato, è partito da una pena-base di anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 1000,00 di multa, superiore al quantum della pena-base determinato dal giudice di primo grado nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa; dall’altro, ha operato un aumento a titolo di continuazione sui reati-satellite, maggiore di quello fissato dal tribunale.
2.2. COGNOME, nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, in quanto la corte territoriale ha proceduto a una quantificazione della pena-base in misura sproporzionata, sia rispetto al quantum di disvalore della condotta soggettiva espressa dall’imputata, sia in relazione alla diversa e più grave posizione processuale del concorrente.
Il giudice di appello, in particolare, ha del tutto omesso di considerare i coefficienti di giudizio di cui all’art. 133, n. 3), c.p., nonché la condizione di dipendenza o di subordinazione psicologica della COGNOME rispetto al suo compagno COGNOME e lo stato di incensuratezza dell’imputata, elementi tutti che, in uno con l’ammissione di responsabilità intervenuta dopo la commissione dei fatti e la mancata ricaduta della ricorrente nella consumazione di condotte illecite, andavano presi in considerazione anche ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche.
Il giudice di appello, inoltre, ha operato un aumento a titolo di continuazione sui sei reati reati-satellite “sopravvissuti” alla dichiarazione di non doversi procedere, pari a mesi due, in misura maggiore di quanto fissato dal tribunale, che, in relazione alle undici imputazioni originarie, ha operato un aumento complessivo pari a diciotto mesi, dunque inferiore a due mesi per ciascun reato, ché altrimenti, se l’aumento fosse stato pari a due mesi, il risultato finale sarebbe stato di ventidue mesi e non di diciotto.
Con requisitoria scritta del 9.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che venga accolto il ricorso del COGNOME e dichiarato inammissibile il ricorso della COGNOME.
Il ricorso del COGNOME va accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore censura.
Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui, in ipotesi di reato continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la pena base stabilita per il reato più grave che concerne un punto della sentenza non oggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a quella determinata in primo grado (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 17731 del
15/02/2018, Rv. 272779; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Rv. 268636).
Orbene nel caso in esame, mentre il giudice di primo grado ha fissato la pena-base nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, il giudice di appello, pur affermando di condividere la pena-base calcolata dal tribunale, è incorso nella violazione del divieto della reformatio in peius, determinando la pena-base nella misura di anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari per un nuovo giudizio in tema di determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio nei confronti del COGNOME.
Inammissibile appare il ricorso presentato nell’interesse della COGNOME, con il quale, in ultima analisi si sollecita una nuova valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio non consentita in sede di legittimità.
Come è noto, infatti, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: infatti, tale valul:azione rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (cfr. Cass., sez. II, 03/02/2010, n. 8545, C.; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754)..
In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell’ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell’onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (cfr. Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Rv. 269317; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Rv. 266446).
Orbene il giudice di appello, con ampia e articolata motivazione, ha giustificato l’entità della pena inflitta, anche con riferimento agli aumenti
operati a titolo di continuazione, sulla base della “particolarissima gravità dei reati” e della “particolare intensità del dolo degli imputati, i quali si sono dedicati per un cospicuo lasso di tempo (settembre 2021/febbraio 2022) alla pervicace realizzazione di furti di auto, peraltro selezionate tra quelle più lussuose ed economicamente di valore”.
Allo stesso tempo la corte territoriale ha valorizzato anche l’atteggiamento COGNOME processuale COGNOME collaborativo, COGNOME ritenendolo COGNOME tale COGNOME da giustificare una riduzione delle pene apportate in aumento ex art. 81, cpv., c.p., ma non il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ostandovi la gravità delle condotte poste in esse (cfr. pp. 1011 della sentenza oggetto di ricorso).
Si COGNOME tratta COGNOME di COGNOME un COGNOME epilogo COGNOME decisorio COGNOME assolutamente conforme all’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
Del tutto generico appare, inoltre, il riferimento alla possibilità per la COGNOME di godere del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quanto al tema della violazione del divieto della reformatio in peius, non ignora il Collegio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale i non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Rv. 284214).
Tuttavia nel caso in esame il tema non merita un particolare approfondimento, in quanto, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella richiamata requisitoria scritta, il criterio matematico seguito dalla ricorrente non trova alcun riscontro nella motivazione del giudice di primo grado, risultando il frutto di una interpretazione
personale da parte dell’imputata, che sfocia inevitabilmente in un rilievo sul merito del trattamento sanzionatorio.
Senza tacere che, come si evince dalla motivazione della sentenza di appello, una volta individuata nel reato di cui al capo n. 1) la violazione più grave, il giudice di appello ha operato un primo aumento di mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa sulla pena-base, per la continuazione con il reato di cui al capo n. 9), per poi operare un successivo aumento non di due mesi, come lamentato dalla prevenuta, ma di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 80,00 di multa, per ciascuno degli altri reati di cui ai capi 12), 13), 14) e 15).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616. c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a COGNOME NOME f n rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.3.2024.