Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11921 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato ad Acri il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 04/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena nella misura di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna, aveva riformato, limitatamente alla qualificazione della recidiva, la sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“.
1.1. Avverso detta sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con il primo motivo aveva eccepito il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali, in relazione all’art. 603 cod. proc. pen.; con il secondo motivo aveva dedotto la violazione dell’art. 99 cod. pen. osservando che, in primo grado, era stata applicata la recidiva in forza di una precedente condanna, in relazione alla quale, però, era stata dichiarata l’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova.
La Corte territoriale, nel ritenere fondato il motivo d’appello avente ad oggetto tale questione, aveva tuttavia ritenuto di dovere dare rilievo ad un’altra condanna, relativa ad un fatto commesso nel quinquennio antecedente alla data di consumazione dei reati oggetto del presente procedimento, riqualificando la recidiva come reiterata ed infraquinquennale. Il ricorrente aveva sostenuto che la Corte di appello era caduta in palese errore, avendo considerato – ai fini della recidiva – una condanna che era passata in giudicato solo il 24 giugno 2017, ben dopo la commissione deli fatti oggetto del presente processo.
1.2. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n.33900/2022, pronunciata il 27 aprile 2022, accoglieva il ricorso limitatamente al secondo motivo ritenendo, invece, inammissibile il primo.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, veniva evidenziato che la Corte di appello, nel qualificare la recidiva come reiterata e infraquinquennale, aveva dato rilievo a una condanna che era passata in giudicato solo il 24 giugno 2017, ben dopo la commissione dei fatti oggetto del presente processo, che risale al 19 novembre 2014. Al riguardo, la Corte di legittimità ricordava che l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa
è ritenuta, poiché l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 1, n. 994 del 25 novembre 2021, COGNOME, Rv. 282515). Il ricorso, pertanto, limitatamente al secondo motivo, veniva accolto con annullamento sul relativo punto della sentenza impugnata e con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame.
1.3. La Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, con sentenza pronunciata il giorno 4 maggio 2023 ha escluso la recidiva e ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex art.219 legge fall.. ha ridotto la pena ad anni due e mesi due di reclusione (partendo dalla pena base di anni tre e mesi tre di reclusione, ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen.), ha rideterminato la pena accessoria ex art.216 legge fall. nella stessa durata della pena principale e ha revocato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per l’annullamento della decisione impugnata.
Egli lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.597, comma 3, del codice di rito ed osserva che la Corte del rinvio sarebbe incorsa nella violazione del divieto di ‘reformatio in peius’ con riferimento al trattamento sanzionatorio poiché – in assenza della impugnazione del Pubblico ministero – ha determinato la pena base in anni tre e mesi tre di reclusione, vale a dire in misura superiore rispetto a quella che il primo giudice aveva stabilito in anni tre e mesi due di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, il primo giudice aveva riconosciuto in favore del ricorrente le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla recidiva ed alla aggravante di cui all’art.219, comma secondo n.1, I. fall. ed aveva così inflitto la pena di anni tre e mesi due di reclusione da ritenersi, pertanto, come pena base visto l’avvenuto bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti.
Deve osservarsi che il fatto che nella parte motiva della sentenza di primo grado (pag.7) sia stata, invece, indicata come pena base quella di anni tre e mesi tre di reclusione non consente di pervenire a conclusioni differenti, considerato che nel dispositivo è stata indicata la pena di anni tre e mesi due di reclusione. Come noto, in caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza non contestuale, occorre dare prevalenza al primo in quanto esso è immediata espressione della volontà di decisione del giudice (ex multis: Sez. 6, n. 7980 dell’1/02/2017, COGNOME, Rv. 269375 – 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/4/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177 – 01).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio, mediante la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente in anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione /partendo dalla pena base di anni tre e mesi due di reclusione poi ridotta di un terzo ex art.62-bis cod. pen., con conferma nel resto della impugnata sentenza.
A tale riduzione si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla stessa legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire – contestualmente all’annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione. Così deciso in Roma, 1’11 gennaio 2024.