Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il 04/03/1974
COGNOME NOME nato a NOME il 11/01/1977
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva condannato COGNOME
NOME e COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 624-bis, 648, 337 e 707 cod. pen.;
– che la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grad assolvendo il COGNOME dal reato di ricettazione, riconoscendo in favore del COGNOME le atten
generiche prevalenti sulle aggravanti e rideterminando la pena per entrambi gli imputati;
– che, avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
– che l’unico motivo del ricorso del COGNOME è manifestamente infondato, atteso che l
Corte di appello, seppur in maniera sintetica, ha motivato in ordine agli aumenti di pena (
pagina 7 della sentenza impugnata); che si trattava di aumenti di pena notevolmente al di sot della media edittale, per i quali non era necessaria una specifica e dettagliata motivazione (S
3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288);
– che il COGNOME, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effet
dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 2
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; – che il secondo motivo del ricorso del COGNOME, nella censura relativa alla pres violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato, atteso l’individuazione del furto in abitazione quale reato più grave è stata conseguente all’assoluz dal reato di ricettazione; che la diversa pena prevista per il furto in abitazione conseguente proprio al fatto che la Corte di appello ha ritenuto (correttamente) che il reat grave fosse proprio il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.; che, quando mutano i parametr la sequenza del calcolo della pena (come avviene quando muta la struttura del reato continuato, per essere diventato più grave il reato satellite), il mero raffronto “matematico” tra le compo della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di un’eventuale reforma peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, sa presupposto stesso per effettuare un utile confronto; che in questo caso l’unico riferime possibile è quello fornito dalla entità della pena complessiva (cfr. Sez. U, n. 1620 27/03/2014, C., in motivazione; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107);
che, con le restanti censure mosse con il secondo motivo di ricorso, il COGNOME prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamen infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferime da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti av nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres(dente