Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3090 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE di APPELLO di BARI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22/09/2022 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa a termine di procedimento con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Foggia in data 26/10/2015, applicata la riduzione per l’attenuante già concessa di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e riconosciuta l’ulteriore attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati appellant NOME COGNOME e NOME COGNOME in un anno di reclusione, in relazione alla rapina contestata sub B, dichiarando la prescrizione del furto sub A e confermando nel resto.
Avverso la decisione di secondo grado ricorrono entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, eccependo:
nell’interesse di NOME COGNOME, la violazione di legge (art. 597, comma 3 cod. proc. pen.) e, in particolare, del divieto di reformatio in peius, con riferimento alla diminuzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche e del danno di lieve entità ex art. 62 n. 4 cod. pen. – prevalenti rispetto all’aggravante dell rapina – che la corte territoriale aveva determinato in misura inferiore rispetto al primo giudice, pur nel riconoscimento dell’ulteriore attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.; violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. per l’applicazione della stessa pena inflitta dal Gup, senza effettiva riduzione, a fronte dell’accoglimento solo formale del motivo sul trattamento sanzionatorio; vizio di motivazione circa la riduzione disposta per il riconoscimento delle varie circostanze attenuanti, in misura di gran lunga inferiore a quella consentita;
nell’interesse di NOME COGNOME, ugualmente, la violazione dell’art. 573, comma 3, cod. proc. pen. e del divieto di reformatio in peius nonché il vizio di motivazione circa la misura delle diminuzioni per le attenuanti.
3. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato.
Il primo giudice ha ritenuto meritevoli entrambi gli imputati dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, ma non di quella di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nonché delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. “con un complessivo giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti sulla contestata aggravante”. Ha quindi determinato il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini: “la pena base (quantificata ex artt. 133/628 co. I c.p. in 3 anni di reclusione e 600 euro di multa) può ridursi di un terzo, per essere aumentata di 3 mesi di reclusione ex art. 81 c.p. Sulla pena risultante (anni 2 mesi 3 di reclusione e 450 euro di multa) può operare la riduzione di un terzo per la scelta del rito”.
La riduzione di un terzo, da ricondursi al complessivo giudizio di prevalenza delle attenuanti, non è riconducibile, quindi, – a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti – alle sole attenuanti generiche ma deve ritenersi comprensiva anche dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il giudice di appello, nell’escludere l’aumento per la continuazione (3 mesi e 50 euro di multa) e in considerazione del riconoscimento anche dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. (in accoglimento del relativo motivo d’impugnazione) ha così ricalcolato la pena (pag.4): “concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e le attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 4 e 6 c.p. con giudizio prevalenza rispetto all’aggravante delle più persone riunite, pena base anni tre di reclusione e 600 euro di multa, ridotta per l’effetto della concessione delle attenuanti generiche fino a anni due e mesi nove di reclusione e euro 450,00 di multa, ridotta per effetto dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. fino a anni d
di reclusione e C 420,00 di multa, ridotta per effetto dell’attenuante di cui all’art 62 n. 6 c.p. fino a anni uno e mesi sei di reclusione e C 300,00 di multa, ulteriormente ridotta per il rito fino a anni uno di reclusione e 200,00 euro di multa per ciascuno”.
3.1. Il giudice di appello, pertanto, non ha violato il divieto della reformatio in peius posto che – immutata la riduzione di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti già considerate dal tribunale (artt. 62-bis e 62 n.4 cod. pen.) – ha ulteriormente diminuito la pena finale di sei mesi di reclusione e C 120,00, per effetto dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., conseguente all’accoglimento del motivo di impugnazione sul punto.
L’equivoco creato dai ricorrenti si basa in realtà sulla corretta precisazione della corte territoriale che ha distinto le singole diminuzioni di pena, anziché considerarle unitariamente e ricomprenderle in un’unica frazione, senza operare una minore diminuzione per le attenuanti già riconosciute in primo grado.
Anche il secondo motivo, attinente all’entità delle riduzioni di pena per la concessione delle circostanze attenuanti, comune ai due ricorsi, è all’evidenza infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra, infatti, nell discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” (sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); l’indicazione contenuta nella sentenza impugnata, dopo aver indicato le ragioni della rimodulazione della pena, l’ha ritenuta “congrua e rispettosa dei criteri di cui all’art. 133 c.p.”, in tal modo adempiendo all’obbligo motivazionale.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.