Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43680 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lanusei il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/01/2020, la Corte di appello di Cagliari confermava, per quanto interessa in questa sede, la condanna nei confronti dell’imputato per concorso in: rapina pluriaggravata (art. 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 2; art. 61, n. 11 cod. pen.) (capo A); illecita cessione (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990)
(capo D) e detenzione (art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. n. 309/1990) (capo F) di sostanze stupefacenti; tentata estorsione (capo E).
Contro la sentenza d’appello presentava ricorso per cassazione l’imputato.
Questa Corte (Sez. 2, n. 8257 del 12/01/2022, COGNOME ed altri) annullava con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al capo A (concorso in rapina pluriaggravata), dichiarando inammissibile per il resto il ricorso e, quindi, irrevocabile l’affermazione di responsabilità del COGNOME relativamente ai capi D), E) e F).
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, pronunciandosi quale giudice del rinvio, assolveva, dunque, NOME COGNOME dal reato di rapina pluriaggravata, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena nei suoi confronti in complessivi quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000 euro di multa.
Avverso tale ultima sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME il quale, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, articola cinque motivi di ricorso.
2.1. Erronea applicazione della legge penale processuale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Cagliari aveva determinato la pena per i capi D), E) e F) rispettivamente in: cinque mesi di reclusione e 350 euro di multa; cinque mesi di reclusione e 350 euro di multa; due mesi di reclusione e 200 euro di multa: dunque, in complessivi dodici mesi e 900 euro di multa, ridotti, in ragione del rito abbreviato, a otto mesi di reclusione 600 euro di multa.
La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza, con una pronuncia contro cui l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
Questa Corte ha annullato la sentenza di appello in relazione al solo capo A), dichiarando irrevocabile la responsabilità del COGNOME in relazione agli altri capi, per la cui esecuzione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ha emesso un provvedimento di esecuzione della pena per otto mesi di reclusione e 600 euro di multa.
Ciò nondimeno, la Corte di appello, in sede di rinvio, dopo aver assolto l’imputato per il reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena i reati di cui ai capi D), E) e F) senza averne il potere e in violazione del principio dell’intangibilità del giudicato ex artt. 624 e 649 cod. proc. pen.
2.2. Erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Nel rideterminare la pena in quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000 euro di multa per i delitti di cui ai predetti capi di imputazione, il giudice dell’appell avrebbe altresì violato il divieto di reformatio in peius.
2.3. Mancata correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo D).
In relazione al capo D), la Corte di appello ha rideterminato la pena in sei anni, due mesi di reclusione e 26.450 euro di multa, limitandosi ad applicare la pena prevista dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ma ignorando che al COGNOME era stata contestata la cessione di quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti e che, pertanto, non essendo stata identificata quella oggetto dell’attività di cessione, in virtù del principio del favor rei andava applicata la pena prevista dal comma 5 della medesima disposizione (fatto lieve), come d’altronde correttamente deciso in relazione al capo F) di imputazione.
La sentenza, dunque, è nulla per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
2.4. Erronea applicazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. cit. in relazione al capo D).
La sentenza della Corte di appello del 2020, dichiarata irrevocabile dalla Corte di cassazione con sentenza del 12 gennaio 2022, aveva escluso, rispetto al capo D), il fatto di lieve entità: da un lato, ignorando che era già riconosciuto per il capo F); dall’altro, facendo riferimento alla partecipazione del COGNOME al delitto di rapina aggravata e al consolidato traffico di droga, in concorso con numerose persone, che ne dimostravano un’elevata capacità a delinquere.
Tuttavia, rispetto al delitto di rapina, il ricorrente è stato assolto dalla Corte di appello di Cagliari con la sentenza qui impugnata, per non aver commesso il fatto, laddove il richiamo al consolidato traffico di stupefacenti contestato al capo B) è frutto di un evidente travisamento degli atti processuali, non essendo mai stato tale reato addebitato al COGNOME.
Al predetto sono inoltre ascritti due singoli fatti in concorso con COGNOME, per uno dei quali, il capo F), è stato riconosciuto il fatto di lieve entità. Dunque, la Corte d’appello, applicando correttamente l’enunciato descritto dall’imputazione anche per il capo D), speculare al capo F), avrebbe dovuto ritenere sussistente il fatto di lieve entità con applicazione della relativa sanzione.
2.5. Mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell’elevata capacità a delinquere del ricorrente, a sua volta desunta dalla responsabilità per il delitto di rapina aggravata e per la partecipazione ad un consolidato traffico di sostanze stupefacenti: responsabilità, per contro, insussistenti.
Le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto, dunque, essere concesse, in ragione delle misere condizioni in cui vive l’imputato.
Il ricorrente ha inoltre presentato motivi nuovi nei quali, quanto alla formazione del giudicato, rileva l’anomalia di una situazione in cui la Corte di cassazione è chiamata a decidere in ordine ad una sentenza la cui pena l’imputato sta già scontando, essendone stata dichiarata l’esecutività (il ricorrente allega l’ordinanza del 17/01/2023 con cui gli è stato concesso l’affidamento in prova al servizio sociale).
Quanto all’illegalità della pena, ha ribadito l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello individuando il reato più grave in base non al contenuto del fatto contestato, bensì alla sola indicazione della disposizione di legge, erroneamente individuata nell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante risulti dalla imputazione che la sostanza stupefacente ceduta non è stata individuata, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
Ha poi insistito sulle censure già espresse nel relativo motivo principale in ordine alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo D) come “lieve”, concludendo che la ritenuta capacità a delinquere non sussisteva già al momento della decisione resa dalla Corte di appello.
Quanto, infine, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha soggiunto che, se la Corte di appello avesse potuto, violando l’irrevocabilità della sentenza di Cassazione, rivalutare i fatti i fini dell qualificazione della pena, avrebbe dovuto concederle, essendo state esse negate in ragione della ritenuta commissione della rapina aggravata e della partecipazione al consolidato traffico di sostanze stupefacenti.
È disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, essendo la richiesta di discussione orale pervenuta oltre i termini ivi previsti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondati sono i primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto reciprocamente connessi.
2.1. Per ragioni di chiarezza espositiva deve rilevarsi che, nel primo e nel secondo grado di giudizio, ravvisata la continuazione tra i diversi delitti e ritenuto più grave il delitto di rapina pluriaggravata (capo A), il ricorrente era stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, nonché 3.000 euro di multa.
In particolare, la pena risultava così determinata: pena base per il delitto di cui al capo A) 7 anni di reclusione e 3.600 euro di multa, aumentata per la continuazione con i reati di cui ai capi D), E) e F) sino ad 8 anni di reclusione e 4.500 euro di multa: ove l’aumento di 5 mesi di reclusione e 350 euro di multa era disposto per i delitti di ciascuno dei capi D) ed E); l’aumento di 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa era disposto in relazione al capo F); la pena era poi diminuita di un terzo in ragione del rito abbreviato.
In sede di rinvio, assolto l’imputato dal reato di cui al capo A), la Corte di appello ha individuato il nuovo reato più grave in quello di cui al capo D) (cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. cit.), sicché, tenuto conto della continuazione interna, ha irrogato per esso 6 anni, 2 mesi e 26.450 euro di multa, cui sono stati aggiunti 5 mesi e 350 euro per il delitto di cui al capo E) (tentata estorsione) e 2 mesi e 200 euro per quello del capo F (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.).
La Corte di appello è dunque pervenuta ad un computo di 6 anni e 9 mesi di reclusione nonché euro 27.000 di multa, che ha ridotto di un terzo in ragione del rito, rideterminando, in conseguenza, la pena finale in 4 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa.
2.2. Tanto premesso, e ricordato che nel dispositivo della sentenza W..clla impugnata si dichiara «irrevocabile l’affermazione di responsabilità» quanto alle imputazioni diverse da quella di cui al capo A), è appena il caso di precisare, in rapporto alla dedotta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., che sulla base di un tradizionale e pacifico orientamento di questa Corte l’irrevocabilità riguarda la sola affermazione di responsabilità e non anche il computo della pena, il quale incontra un unico limite nel divieto di reformatio in peius.
Più specificatamente, costituisce infatti una regula iuris frutto della costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità quella per cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. ma , per la regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, COGNOME, Rv. 284601; Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284301; Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona, Rv. 254263).
2.3. Nel caso di specie, pertanto, il richiamato divieto di reformatio in peius non è stato violato.
Convertita la pena pecuniaria in detentiva secondo i criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 cod. pen. (nel rispetto del principio stabilito, tra le altre, da Sez. 3, n 1762 del 03/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281002; Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv. 281403, per cui il confronto per quantità deve essere operato anche tra pene di specie diversa), la pena base irrogata all’esito del giudizio in fase rescissoria è stata determinata, sebbene non di molto, in misura inferiore alla pena base individuata nella prima sentenza di appello (e, incidentalmente, risulta inferiore anche la pena complessiva finale applicata all’imputato).
Quanto al terzo motivo, ovvero alla dedotta configurabilità del “fatto” di cui al capo D) come “lieve”, deve rilevarsi come la dichiarazione di responsabilità per il delitto di cessione (art. 73, comma 1, d.P.R. cit.) sia intangibile, essendosi al riguardo formato il giudicato (624, comma 1, cod. proc. pen.) che, in quanto tale, investe anche la qualificazione giuridica del fatto.
La questione, pertanto, già sotto questo profilo, deve ritenersi inammissibile. Anche sotto altro profilo, del resto, essa deve ritenersi inammissibile, in cofilsiderazione della sua manifesta infondatezza, dal momento che dalla sentenza impugnata non emerge affatto quanto sostenuto dal ricorrente, e cioè che l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. sia stata esclusa dai Giudici dell’appello argomentando dalla partecipazione dell’imputato alla rapina pluriaggravata di cui al capo A) e al traffico di stupefacenti di cui al capo B) (il primo caduto a seguito dell’assoluzione nel giudizio di rinvio; il secondo, in effetti, mai contestato all’imputato).
Il provvedimento impugnato, invero, tace sul punto. Né, d’altra parte, sarebbe potuto essere diversamente, posto che la “derubricazione” in oggetto non era stata ritualmente eccepita nell’atto di appello.
In conseguenza di quanto appena rilevato, deve ritenersi inoltre assorbito il quarto motivo, relativo alla mancata correlazione tra accusa e sentenza, eccepita con riferimento al delitto di cui al capo D) di imputazione.
Inammissibile risulta, infine, il quinto motivo di ricorso, dal momento che il giudicato formatosi a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte (v. Sez. 2, n. 8257 del 12/01/2022, cit., p. 9) copre altresì il profilo attinente al diniego delle attenuanti generiche.
Alla valutazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate
nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/09/2023