Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto che la sentenza sia annullata con o senza rinvio in relazione agli aumenti della pena per la continuazione;
udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso e si associa alla richiesta della Procura AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 aprile 2023 la Corte d’appello di Torino – decidendo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2. n. 44688 del 23/09/2022 – ha riqualificato ex art. 648 cod. pen. il fatto descritto nel capo E, e ha, per il resto, confermato la responsabilità di COGNOME NOME per i reati ex artt. 61, primo comma, n. 7, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. descritti nei capi A e D, ma – anche concedendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti a tutte le aggravanti contestate – ha rideterminato la pena e eliminato la misura di sicurezza.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. e dell’art. 597 cod. proc. pen. perché la Corte d’appello ha determinato la pena partendo da una pena-base maggiore di quella originariamente fissata e ha disposto, rispetto alla prima sentenza di appello (che aveva ridotto gli aumenti di pena disposti nel primo grado di giudizio), aumenti maggiori in relazione alla continuazione con gli altri reati contestati.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 624 e 597, cod. proc. pen. per avere accresciuto l’aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo A, nonostante che tale porzione della prima sentenza di appello non sia stata annullata dalla Corte di cassazione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono vizio della motivazione e violazione della legge circa la giustificazione degli aumenti della pena edittale, dei segmenti di pena per la continuazione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate e circa la determinazione della pena-base in misura distante dai minimi edittali.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione della legge in relazione agli artt. 545-bis e 598 cod. proc. pen. per non avere dato avviso alle parti della possibilità di chiedere l’applicazione di pene sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitaria mente.
Deve ribadirsi che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena-base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all’originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (ex aliis: Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, Rv. 274390).
Nella fattispecie il principio richiamato vale a fortiori, perché la sentenza impugnata ha determinato la pena-base in una misura inferiore a quella che era stata originariamente fissata e ha anche ridotto la pena finale.
Tuttavia, per altro verso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha determinato un aumento della pena in continuazione per il capo A (10 mesi di reclusione e euro 1100 di multa) superiore a quello (4 mesi di reclusione e euro 400 di multa) determinato nel primo grado di giudizio e un aumento della pena i continuazione per il capo D (2 mesi di reclusione e euro 100 di multa) superiore a
quello (1 mese di reclusione e euro 100 di multa) determinato nella prima sentenza della Corte di appello (annullata, ma non su questo punto, dalla Corte di cassazione), così violando il divieto di reformatio in peius, perché la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, COGNOME, Rv. 283113; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, COGNOME, Rv. 281831; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata relativamente alla determinazione della pena che, poiché non sono necessarie valutazioni discrezionali, può rideterminarsi in questa sede nei termini che seguono: penabase per il reato riqualificato ex art. 648 cod. pen. (capo E), 4 anni di reclusione e euro 4800 di multa + 4 mesi di reclusione e euro 400 di multa ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo A + 1 mese di reclusione e euro 100 di multa ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo D – riduzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. = anni 3 anni e 20 giorni di reclusione e euro 3465 di multa.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha adeguatamente giustificato la esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti evidenziando che le modalità delle condotte che hanno fondato la sussistenza delle aggravanti (alla recinzione del cantiere e alle antenne GPS della pala meccanica) hanno determinato un danno di rilevante gravità alla persona offesa, vista anche la tipologia di mezzo (pala meccanica) oggetto del reato – come anche la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale (ma inferiore alla media edittale), con argomenti analoghi, gli aumenti (peraltro contenuti) della pena per la continuazione – valutando la gravità delle condotte e del danno arrecato con l’impossessamento di uno strumento (la pala meccanica) necessario all’impianto per la lavorazione della ghiaia (p. 8).
3. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Molino, Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Tocci, Rv. 285412).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella misura di tre anni e venti giorni di reclusione ed euro 3465 di multa.