Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37855 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’ appello di Bari, con sentenza del 13 febbraio 2025, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia nei confronti di NOME COGNOME in ordine a due distinte fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 9 e 10) alla pena di anni 3 di reclusione e e euro 12.400,00 di multa, riqualificata l’originaria l’imputazione in quella di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione e euro 3000 di multa.
Per quanto di interesse in questa sede si deve dare atto:
-che nella sentenza di primo grado la pena era stata determinata nel modo seguente: pena base per il reato di cui al capo 9) anni 6 di reclusione e euro 27.000,00 di multa, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione e euro 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 10) ad anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 18.600 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.400,00 di multa;
che nella prima sentenza della Corte di appello, annullata dalla Corte di Cassazione in relazione alla qualificazione giuridica, la pena era stata determinata nella misura seguente: pena base per il più grave delitto di cui al capo 9) di anni 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 10) di 1 mese di reclusione ed euro 600,00 di multa, fino ad arrivare alla pena di anni 4 mesi 1 di reclusione ed euro 18.600,00 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni 2 mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 12.400,00 di multa.
che nella sentenza emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio la pena è stata determinata nel modo seguente: pena pase anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 4000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 4500,00 di multa, diminuita per il rito alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3000,00 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in particolare dell’art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale violato il principio del
divieto di ‘ reformatio in peius ‘ nella determinazione complessiva della pena con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore evidenzia che le due sentenze di merito, la n. 284/2021 R.G. emessa dal Gup del Tribunale di Foggia il 17 maggio 2021 e la n. 2384/2022 R.G. emessa dalla Corte di Appello di Bari il 27 maggio 2022, avevano riconosciuto in favore del ricorrente le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione di un terzo. La Corte COGNOME, in sede di giudizio di rinvio, nell’adeguarsi al principio espresso nella sentenza rescindente, ha riqualificato l’originaria fattispecie contestata ai capi 9 e 10 come reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90 e ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione, senza tuttavia concedere le circostanze attenuanti generiche già concesse dal giudice di primo grado e in tal modo è incorsa nella violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. Sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice e sul relativo capo della sentenza si era formato il giudicato implicito, non essendo stata tale statuizione interessata dalla sentenza di annullamento. Il difensore richiama i precedenti di questa Corte con cui si è evidenziato che in caso di impugnazione proposta dal solo imputato viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, riducendo l’entità della pena complessivamente irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado (Sez. 5 del 27/01/2020 n. 11730; Sez. 2 del 18/10/2013 n. 45973).
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 597 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all’aumento di pena disposto per la continuazione. Dopo che la Corte di appello aveva quantificato l’aumento a titolo di continuazione per il reato satellite in mesi 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa, con la sentenza impugnata la Corte ha operato per il reato satellite l’aumento di mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa. Il difensore ricorda che nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato viola il divieto di reformatio in peius , il giudice che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applica per i reati satelliti un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice nella sentenza riformata (Sez. 2 del 06/05/2016 n. 34387; Sez. 2 del 18/10/2013 n. NUMERO_DOCUMENTO).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo e deve essere rigettato nel resto.
Il primo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è fondato.
2.1.Com’è noto, l’appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice ” ad quem ” gli ampi poteri decisori delineati nell’art. 597, comma 2, cod. proc. pen.. Ove il gravame riguardi una sentenza di condanna, è possibile dare al fatto una qualificazione giuridica più grave (pur se nei limiti della competenza del giudice di primo grado), mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza, nonché adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge; ove il gravame riguardi una sentenza di proscioglimento, è possibile pronunciare condanna, se del caso emettendo alcune delle sopra indicate statuizioni, nonché confermare il primo esito anche modificando la formula; ove, infine, vi sia conferma della sentenza di primo grado è possibile applicare, modificare o escludere, nei casi previsti dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
A norma dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., invece, ove il gravame sia proposto solo dall’imputato, opera il divieto di ‘ reformatio in peius ‘ . In tal caso, infatti, il Giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado. L’art. 597, comma 4, c.p.p. non solo conferma il divieto di ‘ reformatio in peius ‘ , ma ne rafforza l’efficacia sotto il profilo del contenuto, stabilendo che se viene accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere “corrispondentemente” diminuita.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066, ponendosi espressamente in linea con le sentenze Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Rv. 201034, hanno affermato che nel giudizio di appello, il divieto di ‘ reformatio in peius ‘ della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono
alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. E ciò in quanto il divieto di ” reformatio in peius ” investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva e riguarda non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo relativo: la disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. individua, come elementi autonomi, pur nell’ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, con conseguente obbligo di diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione.
In applicazione di tale principio è stato ritenuto che vi sia violazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l’entità della pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l’assoluzione per un reato-satellite (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rv. 273570 – 01; Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, Rv. 272779 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, Rv. 271626 – 01; Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263387 – 01; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Rv. 244961 – 01).
Il divieto di ” reformatio in peius “, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, è applicabile anche al giudizio rescissorio. In merito ai rapporti tra giudizio rescissorio a seguito di annullamento in sede di legittimità e divieto di ‘ reformatio in peius ‘ , costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il detto divieto non subisce alcuna violazione laddove la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, in quanto la sentenza di secondo grado annullata non ha determinato il consolidamento di alcuna posizione processuale, ovvero allorquando la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento (si vedano sul punto, ex plurimis , Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278680, Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 269277, e, con riferimento all’annullamento della sentenza di primo grado per ragioni processuali, oltre a Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Rv. 233729, anche Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, Rv. 272117, e Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009, Rv. 244453). Di contro, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell’imputato per ragioni di merito, la cognizione del giudice
di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall’annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d’appello con la sentenza annullata (Sez. 2, n. 7808 del 2019, dep. 2020, cit., che, peraltro, fa esplicito riferimento alla sostanzialmente conforme Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Rv. 268315, oltre che a Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, Rv. 270704, secondo cui il divieto in oggetto opera anche nel giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza di appello annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato contro una sentenza di condanna, mentre non opera nel caso in cui la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento; sul punto si veda anche la precedente Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258652, per la quale il divieto opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero)
Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023, Rv. 284862 -01, secondo cui viola il divieto di ” reformatio in peius” il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento; nonché da Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Rv. 278928 – 01 secondo cui in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di ” reformatio in peius ” la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l’entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado.
2.2.Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di Appello limitatamente alla applicabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90. Ne consegue che per tutti i punti della decisione diversi dalla qualificazione giuridica, ivi compresa la statuizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contenuta nella sentenza di primo grado, non appellata dal pubblico ministero, si è formato il giudicato progressivo.
La Corte di appello di Bari, dunque, nel riformare la sentenza di primo grado e nel riqualificare i fatti nel senso anzidetto, senza, tuttavia, riconoscere le
circostanze ex art. 62 bis cod. pen. già concesse e coperte dal giudicato implicito, è incorsa nella violazione del divieto di ” reformatio in peius “.
3.Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione del divieto ‘ reformatio in peius ” in relazione all’aumento individuato dal giudice del rinvio a titolo di continuazione, è infondato.
3.1.La regola dettata dalle Sezioni Unite n.40910 del 27/09/2005 cit. riguarda tutte le ipotesi in cui i parametri e la sequenza di raffronto rimangano identici; quando, invece, mutano i parametri e/o la sequenza, il mero raffronto “matematico” tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di una eventuale ‘ reformatio in peius ‘ , poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107).
La sentenza delle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014 cit. ha affermato che, non viola il divieto di ‘ reformatio in peius ‘ previsto dall’art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando cambia la qualificazione giuridica), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. In continuità con tale indirizzo si è affermato che nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di ” reformatio in peius “, atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086 -02).
3.2. Ne consegue che nel caso di specie la Corte in sede di rinvio, operata la derubricazione dei reati nella fattispecie di cui all ‘ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, legittimamente ha operato per la continuazione con il reato satellite un aumento di pena maggiore rispetto a quello del giudice della sentenza annullata.
La giurisprudenza citata nel ricorso (Sez. 2 n. 34387 del 06/05/2016, Rv.267583; Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013, Rv. 257522) si riferisce a casi diversi rispetto a quello in esame, in cui il giudice di appello non aveva operato la riqualificazione del fatto contestato.
4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME