Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME COGNOME nato il 20/10/1975 in Marocco, avverso la sentenza del 20/12/2023 della Corte di appello;cii – Pi’efte , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 110 cod. pen., quale descritto nella imputazione (capo 9), decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ma, escludendo la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., ha ridotto la pena.
Nel ricorso presentato dal difensore di El COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc pen., in relazione
all’aumento di pena determinato per la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen.
Si osserva che – nel rideterminare la pena a causa della esclusione della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., la Corte di appello – ha stabilito un aumento per la recidiva (1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) superiore, pur in assenza di una impugnazione del Pubblico ministero sul punto, a quello (5 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) fissato nella sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve, infatti, ribadirsi in principio per il quale che non viola il divieto d reformatio in peius il giudice di appello che, in accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, dopo avere escluso una aggravante a effetto speciale, applichi, senza peraltro infliggere una pena complessiva maggiore di quella stabilita nel primo grado, un aumento per la recidiva superiore a quello fissato in primo grado (Sez. 3, n. 36104 del 09/04/2024, Troqe, Rv. 286882; Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, COGNOME Rv. 286001; Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837).
Tale conclusione risulta in linea con il principio, enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).
Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/10/2024