Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45296 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
MIGNOLO, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa dell’imputato, che insiste nella richiesta di accogliment del ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all’esito di giudizio abbreviato di NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena, aumentata per la ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale, nonché ridotta per il rito, di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono, con il primo motivo, l’omessa motivazione, sostanzialmente in termini di omessa pronuncia su un motivo d’appello, in ordine al quantum di aumento per la recidiva, nonché, con la seconda censura, la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale determinato una pena base in entità superiore rispetto a quella comminata con la sentenza di primo grado, ferma restando l’identità della pena finale.
Le parti hanno depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per il ricorrente la Corte territoriale si sarebbe limitata a evidenziare gli elementi sottesi al giudizio inerente alla ritenuta e applicata recidiva, specifica e infraquinquennale, così non cogliendo lo specifico motivo d’inrpugnazione con il quale, invece, sarebbe stata sindacata la sentenza di primo grado per aver aumentato la pena, per la detta recidiva, nel massimo consentito dall’art. 99, comma secondo, cod. pen., cioè, a dire del ricorrente, nella metà della pena base. Nel confermare la pena comminata dal giudice di primo grado, che non aveva proceduto a specificare la pena base e l’aumento per la -ecidiva (partendo invece da una pena, già considerata la recidiva, di tre anni di reclusione ed euro 4 : . (0 6.000,00 di multa), la Corte d’appello avrebbe altresì Lyiatif$10 il divieto di reformatio in peius. Il giudice di merito sarebbe difatti partito da una pena base (due anni e sei mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa) superiore a quella che, secondo l’ipotesi del ricorrente, sarebbe stata determinata dal primo giudice. Considerato che in primo grado è stal:a determinata la pena sulla quale operare la riduzione per il rito in anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, già considerata la recidiva, la pena base in primo grado, secondo l’ipotesi del ricorrente, sarebbe stata determinata in un range compreso tra i due anni di reclusione e i due anni e tre mesi di reclusone, in quanto, per il ricorrente,’ l’aumento per la recidiva specifica e infraquinquennale è fino alla metà ma nob inferiore a un terzo.
Le censure sono inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv 254584).
Orbene, la Corte territoriale, cogliendo la doglianza dell’appellante relativa al quantum d’aumento per la recidiva e rilevandone la mancata specificazione nella sentenza di primo grado, ferma restando la pena finale sulla quale operare la riduzione per il rito (tre anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa), ha sostanzialmente determinato in sei mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa l’aumento per la recidiva specifica e infraquinquennale, peraltro evidenziando (a pag. 4) gli elementi sottesi alla decisione di operare nella specie l’aumento di pena (ritenendo peraltro rispettato il limite di cui all’art. 99, comma sesto, cod. pen., in ragione del mancato superamento dei cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti).
A quanto innanzi deve aggiungersi, con particolare riferimento al secondo motivo, non solo che nella specie non vi è stata reformatio in peius nella determinazione della pena base, avendo la Corte territoriale solo ovviato alla sua mancata specificazione da parte del giudice di primo grado, ma che la censura è inammissibile in quanto fondaa#1 su un assunto ipoteticckcirca l’aumento per la recidiva che il giudice di primo grado avrebbe in ipotesi operato.
Peraltro, il sotteso ragionamento del ricorrente è viziato in quanto mira ad argomentare l’entità della pena base che il giudice di primo grado avrebbe inteso determinare dal range di aumento di pena previsto per la recidiva, invece fatto oggetto, il detto aumento, di motivo d’appello per la sua mancata specificazione in sentenza. Nel determinare il detto range tra un terzo e la metà, infine, il ricorrente erra nel non considerare che, trattandosi di recidiva specifica e reiterata l’aumento di pena, non è «fino alla metà» ma, ex art. 99, comma terzo, cod. pen., «della metà», in ragione della doppia qualificazione della recidiva.
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr9sidente