Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33083 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SONDRIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SONDRIO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’annullamento con rin in relazione alla posizione di COGNOME NOME; conclude per il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME il difensore
L’avvocato COGNOME NOME lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata e insiste chiedendo raccoglimento del ricorso; per COGNOME COGNOME COGNOME si riport integralmente agli scritti difensivi.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 16 novembre 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, e per quanto di interesse per il presen giudizio, ne ha confermato l’affermazione di reità in ordine ai delitti di cui agli artt. cod. pen., in relazione all’a5t. 476 comma 2 cod. pen., per avere – il NOME e lNOME “-intermediari e lo COGNOME.4friesso comunale delegato dal Sindaco di Spriana all’autenticazio degli atti, dichiarazioni e firme – falsamente attestato l’avvenuta apposizione d sottoscrizione dei venditori di taluni veicoli nel Comune di Spriana, in data corrispondent quella di apparente vergatura delle firme ed in assenza del sottoscrittore. L’COGNOME particolare, è stato ritenuto responsabile, in concorso con COGNOME, del falso relativo all sulla dichiarazione di vendita di un veicolo da parte di COGNOME NOME – capo b) – mentre COGNOME e COGNOME, in concorso tra loro, di una serie di falsi analoghi, riferiti a different contestati al capo a). E’ stata rideterminata la pena, in melius, per ciascuno dei tre imputati, di cui due – COGNOME e COGNOME – beneficiati dell’assoluzione per parte delle imputazioni per l era stata pronunciata condanna in primo grado.
2.Tramite difensori abilitati, sono stati presentati tre distinti atti di impugnazione, a motivi di seguito richiamati nei limiti strettamente indispensabili di cui all’art. 173 co cod. proc. pen. .
2.1.La difesa di COGNOME, AVV_NOTAIO, con il primo motivo ha denunciato vizio di illo manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo di COGNOME NOME NOME partecipazione al reato ascritto all’imputato e al p.u. COGNOME e, di conseguenza, alla ri utilizzabilità del verbale delle s.i.t. rese dal primo, acquisite al fascicolo del dibatt sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. – in quanto deceduto – peraltro in assenza di form richiesta del pubblico ministero. COGNOME avrebbe dovuto essere sentito, NOMEa fase delle indagi preliminari, come indagato e non come persona informata sui fatti. NOME, a differenza degl altri venditori menzionati in diversa imputazione, avrebbe ammesso di essere stato cosciente di contribuire alla falsità ideologica del pubblico ufficiale, perché in un primo tempo ha det essersi recato a Spriana a firmare la dichiarazione di vendita oggetto dell’autentica e, su dopo, ha confessato di non aver detto la verità, ha cioè precisato di non essere mai stato Spriana e che fu COGNOME a suggerirgli di riferire, qualora interpellato, di dichiarare cose non E sarebbe dunque illogico attribuire ad COGNOME, che avrebbe funto da mediatore, il ruolo concorrente mentre non avrebbe rivestito tale ruolo il COGNOME, a sua volta interessa all’operazione.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato travisamento della prova in relazione alla “sequenza logica” degli atti che hanno condotto il giudicante a ritenere la regolare acquisizione ai f
prova del verbale di s.i.t. ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., perché il pubblico minist ne avrebbe mai chiesto la formale apprensione.
2.3.11 terzo motivo si è doluto dei vizi di inosservanza di norme processuali stabilite a pen inutilizzabilità e della motivazione a riguardo della ritenuta esistenza di riscontri es contenuto delle sommarie informazioni acquisite a norma dell’art. 512 cod. proc. pen., alla lu della giurisprudenza della CEDU. In realtà, tali dichiarazioni sarebbero state considerate com elemento di prova determinante se non esclusivo della responsabilità del ricorrente in assenza di adeguate garanzie sulle modalità di raccolta delle stesse e in assenza di compatibilità co dati di contesto.
2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la sentenza impugnata, pur diminuendo la pena comminata, in assenza di impugnazione del pubblico ministero ha giudicato le attenuanti generiche equivalenti all aggravanti contestate, mentre la pronuncia del giudice di prime cure ne avrebbe affermato la prevalenza.
3.COGNOME e COGNOME, con l’AVV_NOTAIO, hanno depositato ricorsi affidati – il primo – a motivi e il secondo a tre motivi.
3.1.Con il primo motivo, comune ai due ricorsi, essi si sono doluti dell’inosservanza di nor processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alla acquisizione al fasci dibattimento delle dichiarazioni rese dai venditori dei veicoli, che avrebbero dovuto dall’inizio essere auditi come persone indagate del medesimo reato ascritto ai ricorrenti.
3.2.Con il secondo motivo, comune ai due ricorsi, essi hanno lamentato un vizio di motivazione della sentenza impugnata a riguardo dell’illegittimità dell’avvenuta audizione dei sin venditori dei veicoli, in prime cure, come testimoni alla presenza di un avvocato, quando testimonianza non avrebbe potuto essere ammessa sin dall’origine ai sensi dell’art. 197 cod. proc. pen. perché ciascuno di loro avrebbe dovuto essere considerato concorrente nel reato di falso ideologico contestato al pubblico ufficiale. Sul punto, il primo giudice aveva dappr dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dei venditori all’udienza del 15 novembre 2019 e secondo tempo, all’udienza del 17 gennaio 2020, aveva mutato avviso e pronunciato ordinanza di segno contrario, impugnata con l’atto di gravame a cui la Corte di merito non avrebbe fornito risposta.
3.3.11 terzo motivo dell’atto di ricorso del COGNOME ha denunciato il vizio di motivazi riguardo della ragione di appello attinente all’innocuità del falso, poiché le firme dei ven sulle dichiarazioni di vendita sono genuine, ciascuno di loro intendeva effettivamente vendere proprio veicolo e i precedenti giurisprudenziali citati dalla sentenza della Corte d’appello sarebbero conferenti.
3.4.11 quarto motivo del ricorso del COGNOME ha dedotto vizio di motivazione della sentenza riguardo del mancato riconoscimento della scriminante del consenso dell’avente diritto, poiché non sarebbe appagante quanto osservato dalla Corte di merito circa la mancanza di consapevolezza dei singoli venditori della falsità poi perpetrata dal pubblico ufficiale.
3.5.11 quinto motivo del ricorso del COGNOME – erroneamente indicato come il quarto – e il t motivo del ricorso dello COGNOME hanno invece contenuto identico; entrambi si dolgono del vi di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzioNOMErio, perché la Cor d’appello, pur riducendo la pena in ragione della propria decisione, sarebbe incappata NOME violazione del divieto di reformatio in peius, avrebbe cioè operato il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti in termini di equivalenza, mentre il Tribunale avev affermato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
4.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso di COGNOME e COGNOME l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ad COGNOME.
Considerato in diritto
I ricorsi sono fondati a riguardo del vizio inerente al trattamento sanzioNOMErio, dedotto l’ultimo motivo, mentre, nel resto, in parte pure inammissibili, sono privi di pregio.
1.11 primo motivo del ricorso della difesa COGNOME e COGNOME non può essere accolto.
Mette conto richiamare, in primo luogo, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel reg delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruament motivato, al sindacato di legittimità (sez. U n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; anche, tra le altre, sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030; sez.6, n. 20098 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 267129). In altri termini, il controllo della Corte di Cassazione può che operare sulla verità-fallacia dei principi empirici impiegati dalle pronunce dei gra merito, con la rigorosa espunzione di valutazioni fondate su mere congetture, senza tuttavi che alla Corte sia consentito, da un lato, di elaborare una propria rielaborazione del fatt dall’altro, di estendersi a sostituire con proprie massime di esperienza quelle poste a base de decisione impugnata.
Orbene, la sentenza della Corte territoriale, con inferenza per nulla illogica ed anzi dota plausibilità, ha illustrato le ragioni per le quali sotto il profilo “sostanziale”, n delineabili, al tempo dell’audizione dei venditori dei veicoli di cui al capo A) dell’imput ovvero NOMEa fase delle indagini preliminari, specifici indicatori del rispettivo concorso nel di falso ideologico ascritto a COGNOMECOGNOME pubblico ufficiale deputato all’autenticazione dell
e a COGNOME in qualità di intermediario; ha esplicitato come i proprietari dei mezzi siano legittimamente sentiti, ab origine, come persone informate sui fatti ed abbiano, separatannente ed in modo convergente, indicato quest’ultimo, “comune denomiNOMEre” di tutte le vicende descritte NOME‘editto d’accusa, come il referente che “aveva chiesto loro di apporre la firma sul certificato di proprietà, indicando che si sarebbe occupato lui degli aspetti burocratici ha dunque divisato che, pur a prescindere dalla prova, non necessaria, del previo concerto o della reciproca consapevolezza del rispettivo contributo al perfezionamento degli elementi del reato, non fossero a quel tempo configurabili concreti elementi indiziari della cognizione, in capo ciascuno dei venditori – a cui era stato chiesto di apporre una firma sui documenti di vendit dell’altrui condotta illecita e, segnatamente, di fornire apporto morale e materiale consumazione del falso da parte del pubblico ufficiale (pagg. 16-19); ha precisato, co pertinente e condivisibile richiamo ai principi della giurisprudenza di questa Corte in tema reati contro la pubblica amministrazione, che non basta la prova di un comune interesse o dell’esistenza di una virtuale adesione alla condotta del pubblico ufficiale infedele, ma d emergere, sulla scorta dei dati circostanziali, un “quid pluris” dimostrativo di un fattivo e cosciente apporto dell’extraneus alla condotta “tipica” da lui posta in essere (sez.6, n. 36081 del 07/07/2009, Moretti, Rv. 244733). In assenza, dunque, di apprezzabili elementi, suscettibili di delineare l’ intercorrenza di un consapevole contributo concorsuale da parte venditori dei veicoli alla realizzazione del falso ideologico – prima dell’assunzione sommarie informazioni testimoniali, ma anche nel corso delle medesime – i relativi verbali sono stati ritenuti pienamente utilizzabili come fonti di prova del processo. In proposit deduzioni difensive si rivelano peraltro generiche, puramente contestative e in parte esposte i forma perplessa (“non esiste prova di detta inconsapevolezza…non esiste prova alcuna che essi non sapessero di concorrere… Se in capo ai venditori difettasse o difetterà l’eleme soggettivo del reato non è possibile stabilirlo o ipotizzarlo, certo non aprioristicamente c sostiene la Corte milanese…”), omettono di individuare un percorso ricostruttivo idoneo ad inficiare la tenuta logica delle osservazioni della sentenza, citano impropriamente il princ dell’ irrilevanza delrignorantia legis”quando le argomentazioni della Corte di merito attengono alla prova della conoscenza degli elementi del fatto e non delle norme giuridiche ch disciplinano il passaggio di proprietà dei veicoli a motore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Le riflessioni e le conclusioni testè svolte e rassegnate refluiscono sulla valutazio inammissibilità del secondo motivo dei ricorsi COGNOME COGNOME, con il quale si è eccepita l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dai ve dei veicoli.
I danti causa delle compravendite sono stati correttamente escussi, nel rispetto de contraddittorio dibattimentale, dal giudice di primo grado, in qualità di testimoni, rimarcato, con enunciati razionali e soprattutto coerenti con i rilievi già formulati in rel alla prima questione posta dalla difesa, dalla decisione impugnata (pagg.19 e 20). Anche a
tale riguardo il motivo di ricorso tradisce genericità ed inidoneità di confronto, perché rei doglianze già formulate con il primo motivo senza delineare lo specifico quadro indiziario ch avrebbe dovuto indurre ad optare per una scelta diversa e cita l’ordinanza emessa dal Tribunale il 15 novembre 2019 che – allegata al ricorso dell’COGNOME – non investe affat testimonianze COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOMECOGNOME ma solo l’inutilizzabilità della registrazione colloquio tra COGNOME COGNOME COGNOME e la questione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME alla polizia giudiziaria. Costituisce inoltre consolidato insegnamento del giudic legittimità – al quale il Collegio intende dare continuità – quello secondo cui «NOME‘ipotesi con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il mo impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incide dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resisten in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininflue nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’i convincimento» (così Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 285533- 01; Sez. 2, n 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 269218-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, COGNOME, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259452-01). Nulla è stato puntualmente precisato, in proposito, dalle ragioni di ricorso, che si sono arrestate al profilo contestat omnicomprensivo della utilizzabilità delle deposizioni testimoniali, senza ampliare lo spet dell’analisi, come doveroso, alla consistenza degli altri elementi di prova pure valorizzati sentenza impugnata, rappresentati dalle verifiche sulle celle telefoniche agganciate d rispettivi apparati cellulari, incompatibili con la presenza fisica a Spriana di taluni tra i (la sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte territoriale, ha citato i cas venditori COGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOMECOGNOME, NOMEe date della presunta apposizione dello sottoscriz autenticate da COGNOMECOGNOME
3.11 terzo e il quarto motivo del ricorso COGNOME sono generici, perché meramente reiterativi delle censure già adeguatamente vagliate dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni essi omettono di misurarsi – e manifestamente infondati.
3.1.Quanto all’assunta innocuità del falso, come congruamente osservato in replica dalla sentenza impugnata, è jus receptum che ai reati di falso siano estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazio dall’alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l’unico bene giuridico protetto d norma incrinninatrice. Pertanto a nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, “immutatio veri” sia stata commessa non solo senza “animus nocendi vel decipiendi” ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione si avvenuta consapevolmente e volontariamente (Sez. 5, n. 41172 del 09/07/2014, COGNOME, Rv. 260683; Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, COGNOME, Rv. 231427; Sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998 – dep. 26/01/1999, COGNOME ed altri, Rv. 213908).
Parimenti inconferenti sono i rilievi articolati in tema di inoffensività delle false att riguardanti l’identificazione dei venditori dei veicoli. A ben vedere, infatti, le deduz ricorrente non sono neppure in linea con la teoria del cosiddetto ‘falso innocuo’, tenuto co che, alla stregua di tale elaborazione, il falso può dirsi inutile o superfluo quando la cond pur incidendo sul significato letterale di un atto, non incide sul suo significato comunic (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936), nel senso che l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) appaiano irrilevanti ai significato dell’atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso a della prova dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv 248395). Dal che è agevole desumere che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma deve emergere dal contenuto dell’atto stesso (Sez. n. 2809 del 17/10/2013 – dep. 21/01/2014, COGNOME, Rv. 258946). Poiché, nel caso scrutiNOME, la non conformità al vero delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale n evincibile dall’atto-documento stesso, ma costituisce il risultato di un’attività accer aliunde eseguita, l’invocata innocuità delle false attestazioni non è ravvisabile.
3.2. Analogamente fuori fuoco è la ragione d’impugnazione che si duole della mancata applicazione della scrinninante del consenso dell’avente diritto, in quanto l’interesse tute dalla norma incriminatrice di cui all’art. 479 cod. pen. è la fede pubblica, di cui il priv può liberamente disporre; di tal che, nel caso al vaglio – e in disparte quanto già sottolin con riferimento all’indimostrata compartecipazione concorsuale degli alienanti nei deli commessi dal ricorrente – non dispiegherebbe alcuna efficacia scrinninante il c.d. ‘fal consentito’, atteso che il principio che lo ispira – valevole in specifiche situazioni de quotidiana caratterizzate dalla fiducia, che possono giustificare l’uso del nome altrui n sottoscrizione di un documento – non può giammai trovare applicazione nei confronti di quei documenti cui è connessa o attribuita tale forza probante da imporne la qualificazione come atti pubblici.
4.Pare corretto, preliminarmente e con approccio metodologico, affrontare a questo punto il secondo motivo dell’atto d’impugnazione della difesa COGNOME, che si rivela generico – in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) – e comunque manifestamente infondato. Come puntualizzato dall’analitica ed ineccepibile ricostruzione della sentenza impugnata (pagg. 22 e 23), peraltro agevolmente enucleabile e verificabile dalla lettura dei verbali d’udienza allegati al ricorso per cassaz l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di sommarie informazioni rese al polizia giudiziaria dal (poi) deceduto COGNOME NOME è avvenuta su richiesta del pubblic ministero. Il testimone era stato indicato NOMEa lista ex art. 468 cod. proc. pen. dal pub ministero; all’udienza del 17 aprile 2019 il difensore dell’COGNOME ha “anticipato” la p opposizione all’acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. c
conseguenza del decesso del testimone, iniziativa irragionevole se già non fosse stata preannunziata una formale richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, com conformemente precisato dalla sentenza del primo giudice, a pag.6; all’udienza del 17 maggio 2019 il difensore di COGNOME si è formalmente opposto a detta acquisizione ed il pubbl ministero ha chiesto il rigetto dell’eccezione, con ciò evidentemente confermando comunque in tale sede espressamente coltivando “ex art. 512” l’istanza di acquisizione, come pianamente si evince dalle trascrizioni della fonoregistrazione, pag. 29, e dal successiva osservazione del Tribunale quanto ad identica richiesta già formulata dalla part pubblica all’udienza precedente. L’ordinanza di acquisizione probatoria contra alios del verbale delle dichiarazioni predibattimentali al fascicolo del dibattimento, datata 17 gennaio 20 quand’anche interpretata come revoca di altra, pregressa ordinanza, è perfettamente legittima (art. 495 comma 4, secondo alinea, cod. proc. pen., art. 190 comma 3 cod. proc. pen.), è stata adottata sentite le parti in contraddittorio (“vista la memoria e le produzioni autorizzate del PM depositate il 23.12.2019[.4 sentite alla presente udienza le difese in ordine a quan osservato dal PM a sostegno del rigetto dell’eccezione…n e non richiedeva alcuna ulteriore, formale istanza del pubblico ministero. Quanto alla lamentata discordanza tra il contenuto de verbale redatto dal cancelliere in forma riassuntiva e delle trascrizioni della fonoregistrazio bene ricordare che, in linea di principio, il tenore del terzo comma dell’art. 139 cod. proc. attribuisce prevalenza alla redazione del verbale effettuata con il mezzo tecnico e dunque all trascrizione, perché naturalmente più affidabile (cfr. sez.6, n. 42761 del 20/10/20 Durantini, Rv. 232755; Cass. Sez. 6, sent n. 03784 del 05/10/1994, dep. 07/04/1995, COGNOME, Rv. 201855), mentre l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, condivi dal collegio, afferma che in caso di ambiguità interpretativa dei verbali, l’uno redatto in riassuntiva e l’altro con le forme della fonoregistrazione e conseguente trascrizione, n soccorra un criterio assoluto di prevalenza dell’uno o dell’altro, ma occorre rifarsi principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutaz effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due docume ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 1517 del 03/12/2013, COGNOME e altri, Rv. 258514; sez. 6, n. 42761 del 20/10/2005, cit., oltre a sez. 54374 del 2018, citata dal difensore). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1.E’ poi impropria, in proposito, la deduzione di “travisamento della prova”, come più vo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell’abrogato codice d rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, COGNOME, Rv. 178442), perché il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinen questioni di fatto e non anche di diritto, come quella in concreto posta dal ricorrente, lamenta che l’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del COGNOME sarebbe avvenuta contra legem, ovvero in assenza di una esplicita richiesta di parte. E, d’altro canto, l’inter
all’impugnazione potrebbe nascere solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzio comunque corretta, di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep 13/04/1994, COGNOME e altri, Rv. 197993).
5.In via ulteriore, e con riferimento al tema posto dal primo motivo della difesa COGNOME, il collegio rileva innanzitutto come la Corte di merito abbia riservato al verbale di somma informazioni di COGNOME NOME il medesimo apprezzamento valutativo delle modalità di assunzione delle dichiarazioni degli altri venditori e il relativo enunciato non risulta aff illogicità intrinseca, dal momento che anche per NOME non ricorrevano significativi elementi reità tali da imporne, in limine, un differente approccio procedurale.
Potrebbe invece essere pertinente osservare che all’incedere delle domande della polizia giudiziaria sulle formalità seguite per la cessione del veicolo all’COGNOME – che non fungeva mero intermediario, ma ne era il compratore – il deponente abbia dapprima riferito di averlo venduto all’imputato per il prezzo di 2.700 euro e di essersi recato con lui, che aveva con sé modulo già compilato e soltanto da firmare per il trapasso, negli uffici del Comune di Spria per l’apposizione della firma; per poi, subito dopo, dichiarare di voler dire “la verità” e essere mai andato in Comune a Spriana; e ancora, che fu COGNOME a suggerirgli, qualche tempo prima, che nel caso in cui fosse stato chiamato per fornire informazioni su detta compravendit avrebbe “dovuto riferire che l’atto era stato firmato presso il Comune di Spriana”.
5.1. Sul punto, va ribadito un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimi richiamato NOMEa motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria da una persona non sottopost indagini, ed aventi carattere auto-indiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell’a comnna 1, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall comma 1, cod. proc. pen., non opera (Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 267571; sez. 2, n. 5823 del 26 novembre 2020, COGNOME). E’ anche vero che l’indirizzo interpretativo in parola è stato precisato da altro, che ha messo in rili “spartiacque” rappresentato dall’inciso di cui all’ultima parte del primo periodo e nel seco periodo dell’art. 63 comma 1 cod. proc. pen., in base ai quali, ove emergano indizi di reità carico del propalante “l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominar difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese”. L’inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona (già legittimamente sentita in origine come testimone o come persona informata sui fatti), dopo aver reso dichiarazioni autoindizianti nel corso del medesimo esame, non interrotto ai sensi dell’art. comma 1, cod. proc. pen. si trova costantemente affermata NOMEa giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 28027701; Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020,
COGNOME, Rv. 27980601; Sez. 2, n. 50333 del 03/12/2015, COGNOME, Rv. 26541401; sez.1, n. 25834 del 04/05/2012, NOME., Rv. 25301901). Tale principio, in precedenza, era stato espresso in fattispecie NOMEe quali dalle dichiarazioni autoindizianti erano emersi, a carico del dichia indizi di correità in relazione al reato per cui si procedeva; NOMEa fattispecie esaminata da 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 28027701, invece, il dichiarante era altresì persona offe del reato, e all’inizio del suo esame aveva ammesso di aver commesso un reato in occasione del quale era stato commesso ai suoi danni quello per cui si procedeva. A sostegno della tesi dell’inutilizzabilità assoluta la Corte, NOMEa sentenza in esame, ha ril che la disciplina di cui all’art. 63, comnna 1, cod. proc. pen. è costitutiva del divieto, o NOMEa fase delle indagini, di acquisire ulteriori dichiarazioni da chi è sentito come per informata sui fatti quando da quelle precedentemente rese siano emersi indizi di reità a suo carico, se prima non si proceda ad interrompere l’esame e a dare al dichiarante gl avvertimenti indicati dall’art. 63, comma 1, cod. proc. pen.; la violazione di tale d determina l’inutilizzabilità assoluta e patologica delle dichiarazioni rese “dopo” q autoindizianti, coerentemente con la specifica previsione della sanzione dell’inutilizzab “relativa” al solo dichiarante di quelle rese NOMEa fase antecedente (Sez. 2, n. 28942 24/09/2020, COGNOME, Rv. 27980601, a sostegno della medesima tesi, ha osservato che dal tenore letterale della norma di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. si evince «con sufficiente chiarezza, attraverso un’agevole lettura a contrario, che le dichiarazioni utili erga omnes sono quelle precedenti all’emersione degli indizi a carico del dichiarante che s autoaccusa – che genera l’obbligo di interruzione del verbale – e non di quelle successive» considerando tale interpretazione «(a) coerente con la lettera della legge dato che se prescrive che le “precedenti” dichiarazioni non possono esser utilizzate nei confronti de persona che le ha rese, le dichiarazioni che possono essere utilizzate erga alios non possono che essere, ancora una volta, che quelle “precedenti” alle autoaccuse; (b) rispettosa del regola del codice di rito che prescrive che all’ennersione di indizi di reità segua l’interve dello statuto della testimonianza dato che il dichiarante da” neutro” assume la qualifica persona “coinvolta nel fatto” (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015 – dep. 29/07/2015, COGNOME Presti altri, Rv. 264480)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2. Ritiene allora la Corte che una ragionevole interpretazione della ratio dell’art. 63 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. imponga di circoscrivere il significato dell’inciso “dichia dalle quali emergano indizi di reità” a carico del dichiarante ai casi in cui siano delin “indizi non equivoci di reità” nei suoi confronti (cfr. in motivazione sez. U Lo Presti cit. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417; in motivazione, sez. U n. 21832 del 22/02/2007, COGNOME), da intendersi altrimenti come “precisi” indizi di responsabilità, che non posso automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche m coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebit carattere penale a suo carico. Occorre invece che le predette vicende, così come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente
sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la quali indagato (in motivazione, sez. 6, n. 32712 del 11/04/2014, COGNOME; v. anche sez 3, n. 21747 de 26/04/2005, Rv. 231995; Sez 6, n. 28110 del 16/04/2010, Rv. 247773; Sez 6, n. 4422 del 07/10/2004, Rv. 231446). Nel caso di specie, il quadro indiziario tale da mutare, ora p allora, lo “status” del propalante potrebbe essere ancorato soltanto al segmento della verbalizzazione in cui COGNOME “puntualizza” di essere stato invitato dall’imputato a dichiara falso agli inquirenti e dà conto, in definitiva, dei motivi per i quali la versione resa poc non sia attendibile, poiché il dato circostanziale di non essersi mai recato a Spriana, come d resto affermato dalla sentenza impugnata, è comune a tutti gli altri venditori, che han conservato la veste di testimone “neutro”. Ne viene, di conseguenza, che il verbale dell sommarie informazioni rese dal COGNOME – che solo in quel momento avrebbe dovuto essere interrotto con invito a nominare un difensore – è integralmente utilizzabile nei confront ricorrente, che, in virtù di tale contributo informativo, stimato di preminente p probatoria, ha illecitamente gestito la pratica del trasferimento di proprietà, predisponen corredo documentale, facendo firmare a COGNOME l’atto di vendita sul CDP e concertando infine con COGNOME COGNOME falsa autenticazione della sua sottoscrizione.
6.Passando allora ad affrontare il terzo motivo del ricorso COGNOME, il collegio rimarca che il decesso del testimone, già esamiNOME nel corso delle indagini preliminari quale persona informata sui fatti, integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che con l’acquisizione e l’utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. s ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su ta dichiarazioni, una violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarant non può essere collegata all’intento di sottrarsi al contraddittorio dibattinnentale (Sez 15492 del 05/02/2020, COGNOME, non massinnata sul punto; Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019 dep. 22/10/2019, NOME COGNOME, Rv. 277471).
6.1.Con specifico riguardo alla questione della idoneità probatoria delle dichiarazi predibattimentali si ritiene ancora che la deposizione cartolare acquisita ai sensi dell’art cod. proc. pen. possa costituire la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili NOME‘accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraver scrutinio delle modalità di raccolta, e NOMEa compatibilità della dichiarazione con i d contesto; ciò in conformità alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU NOMEe sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania (sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. 286348; sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 – dep. 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276531; sez.6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 – dep. 20/01/2014, COGNOME, Rv. 257771) che ha determiNOME la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione allineamento ai principi convenzionali, a superare il dettato espresso da Sez. U n. 27918 de
25/11/2010, COGNOME, Rv. 250199, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione di responsabilità penale. A tal proposito, può ess anzi sottolineato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, NOME‘esaltarne la conform applicativa al canone costituzionale dell’art. 111, 5 0 comma Cost., affiancato al progressivo ridimensionamento, in chiave europea, del rigore interpretativo della regola fondata s concetto di “prova determinante”, hanno scolpito il principio di diritto in base al qua dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente deceduta per circostanze imprevedibili al momento del loro rilascio possono persino costituire il fondamento decisiv dell’overtuming della sentenza assolutoria di primo grado, pur NOMEa considerazione della necessità di fattori compensativi del sacrificio del contraddittorio, che il giudice è te ricercare e valorizzare (sez. U n. 11586 del 30/09/2021, D., Rv. 282808).
6.2.Le “adeguate garanzie procedurali” promanano proprio, nel caso che ne occupa, dalla regolarità dell’opzione di procedere dell’audizione del COGNOME in qualità di persona informata s fatti e sono altresì riscontrabili NOMEe accertate “modalità di raccolta”, attinenti all’ rispettata, di assicurare la genuinità del contributo offerto dal testimone, scevr condizionamenti o manipolazioni tali da inficiarne l’affidabilità. Come appropriatament illustrato dalla Corte territoriale, tali dichiarazioni risultano vieppiù suffragate da contesto” rappresentati dagli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, come, i particolare, il narrato complessivamente offerto dai singoli venditori dei veicoli a riguard radicato “modus operandi” degli imputati, volto ad utilizzare le prestazioni compiacenti dell COGNOME COGNOME vista della più “comoda” formalità di certificazione delle firme funzional traslazione della proprietà dei beni; e le emergenze della vicenda relativa alla cessio dell’autovettura di proprietà di NOME COGNOME, che ne rappresentano autentico riscontro, perc sintomo di propensione dell’COGNOME a suggerire ai propri contraenti di rilasciare dichiarazioni e consegnare falsi documenti agli inquirenti al fine di occultare l’accertame della verità, come avvenuto nel caso di COGNOME, che ha confermato l’analogo contegno tenuto dell’imputato nei suoi confronti (pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso è travolto, pertanto, dal giudizio d’infondatezza.
7.Come detto, coglie nel segno, invece, il motivo elaborato dai ricorrenti (il terzo di COGNOME, il quinto di COGNOME e il quarto di COGNOME) che si è concentrato sulla illegittimità della quantificazione della pena comminata, dal momento che la sentenza del giudice di primo grado aveva univocamente riconosciuto le attenuanti generiche in regime di concreta prevalenza e “NOMEa massima estensione” di un terzo sulle aggravanti contestate ed altrimenti non potrebbe spiegarsi, del resto, la riduzione della pena-base (così invero espressamente indicata dal primo giudice, pag. 31) di anni 3 e mesi 3 di reclusione ad anni 2 e mesi 2, che corrispond all’abbattimento del terzo. In difetto dell’impugnazione del pubblico ministero, la Co d’Appello non avrebbe potuto mutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze contra reum,
assestandolo sull’equivalenza e nel ridimensionamento del trattamento sanzioNOMErio avrebbe dovuto tener conto della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. E stato invero affermato, condivisibilmente, che viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fat proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pu quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all’esito del p grado (sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431).
8.Ne deriva, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla dosimetria della pena, mentre i ricorsi, nel resto, devono essere respinti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricors
Così deciso in Roma, 02/07/2024
Il Presidente