Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 12 dicembre 2023 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e conseguente rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale I,a Corte d’appello di Milano, confermando la responsabilità di NOME in relazione al reato a lui ascritto in rubrica (artt. 582 e 585 cod. pen.), previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, è affidato ad un unico motivo di censura con il quale si deduce la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale, riconoscendo le attenuanti generiche in
regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, avrebbe irrogato una pena superiore a quella determinata in primo grado, a titolo di pena base.
3. Il ricorso è fondato.
Il divieto di reformatio in peius, infatti, si riferisce non solo alla pena complessivamente determinata, ma anche a tutti i singolm elementi che la compongono (circostanze e reati concorrenti anche se unificati per la continuazione), in relazione ai quali la pena irrogata non può essere elevata, ancorché venga diminuita quella complessiva (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, COGNOME, Rv. 232066).
Ed è ciò che in concreto è avvenuto. Il ricorrente, con la sentenza emessa in primo grado, è stato condannato (per il reato di lesioni personali pluriaggravato) alla pena finale di anni uno di reclusione, così calcolata: pena base mesi sei di reclusione (pari al minimo edittale), aumentata ex art. 99 cod. pen. a mesi 10 di reclusione ed ulteriormente aumentata art. 585 cod. pen. alla pena finale su indicata.
Ebbene, la Corte d’appello, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle aggravanti contestante, avrebbe dovuto irrogare una pena non superiore a mesi sei di reclusione (pari alla pena base irrogata in primo grado): determinando la pena in mesi otto di reclusione, invece, ha valutato in modo deteriore un medesimo elemento costitutivo del trattamento sanzionatorio. In ciò la violazione prospettata dal ricorrente.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena (non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto), in mesi sei di reclusione, nei medesimi termini già indicati in primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi sei di reclusione.
Così deciso il 7 maggio 2024
Il GLYPH sigli e estensore