Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 luglio 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi S) (art. 74 commi 1,2,3,4 D.P.R. n. 309/90) e T) (artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/90) e, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, lo riteneva responsabile anche del reato di cui al capo A) (art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen.)
1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, eccependo l’erronea applicazione dell’art. 74 D.P.R. n. 309/90, visto che il singolo episodio di cui al capo T) non poteva considerarsi quale reato fine dell’associazione di cui al capo S), mancando qualsiasi prova del pactum sceleris richiesto ai fini della configurabilità del reato e posto che nessuno dei vari collaboratori di giustizia ricoprenti ruoli di spicco nella consorteria aveva mai riferito di COGNOME in ordine al sua partecipazione o alla commissione di reati fine; inoltre, non era stato delineato il ruolo di COGNOME, né un suo supporto stabile e duraturo all’associazione; non vi erano altre intercettazioni, a parte quella del 13.04.2018, che portassero a ritenere che COGNOME si stesse organizzando per la gestione della piazza di spaccio o della cessione di stupefacente, né vi erano stati fermi con soggetti appartenenti all’associazione.
1.2 II difensore osserva che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto COGNOME responsabile del reato di cui al capo A): si era ritenuto COGNOME responsabile per avere partecipato ad un summit che si sarebbe tenuto il 5 aprile 2018, quando invece la “riunione” aveva un scopo puramente conviviale; non era stato considerato che COGNOME non era autore di reati fine, che nessun collaboratore aveva parlato di lui, che non vi era stata alcuna contestazione a carico di COGNOME per i possesso di armi e che si erano valorizzate conversazioni del tutto inconferenti per il reato in esame; COGNOME era stato intercettato in un arco temporale estremamente breve (dal 10 al 14 aprile 2018) e, quanto alla riunione, poiché era il cognato di COGNOME NOME, poteva non essere a conoscenza della presenza di altre persone nell’appartamento.
Il difensore osserva inoltre che, qualora una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti non possono essere puniti a doppio titolo, ossia per la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e dell’art.74 D.P.R. n. 309/90
1.3 II difensore eccepisce che la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello del Pubblico Ministero, aveva errato nel calcolo della pena, visto che non avrebbe potuto scindere il giudizio circa la sussistenza delle attenuanti generiche, concesse
da un punto di vista soggettivo, che quindi avrebbero dovuto essere considerate prevalenti (e non equivalenti) anche per il capo A); inoltre, la Corte aveva individuato il reato più grave nel capo S) ritenendo che la pena base da applicare non poteva tuttavia comportare l’irrogazione di una pena inferiore a quella prevista per la fattispecie base del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ossia 10 anni d reclusione, senza considerare che il giudice per le indagini preliminari, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, era già partito da una pena base di anni 10: pertanto, era stata vanificata la concessione delle attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice in relazione al capo S)
1.4 Il difensore rileva che la Corte di appello, seguendo la giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto operare la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche per tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso relativamente alla valutazione delle attenuanti generiche.
1.1 Il primo motivo di ricorso non considera che sono precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decision impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di quest Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.).
La Corte di appello ha innanzitutto evidenziato che era stata intercettata una conversazione nel corso della quale COGNOME dapprima discuteva con altri soggetti delle chiusure difettose sull’Alfa Romeo 147 all’interno della quale erano stati poi trovati 2 kg di hashish, rassicurando poi gli interlocutori che gli acquirent sarebbero presto andati a recuperare la sostanza; COGNOME aveva poi spiegato agli interlocutori di essere stato lui a mettere l’autovettura nel luogo dove i militari avevano notata e, una volta che i carabinieri la aveva aperta, NOME NOME aveva telefonato a NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME e moglie di COGNOME per dirle di nascondere le chiavi, ricevendo conferma da COGNOME su dove si trovavano; una volta quindi affermata la responsabilità di COGNOME per il reato di cui al capo T) (sulla quale, peraltro, non vi sono motivi specifici di ricorso, a parte l’inci contenuto alla fine di pag.5, contenente censure di merito), la Corte di appello ha
ritenuto che la condotta di COGNOME fosse espressione di una costante e consapevole collaborazione alla vita dell’associazione di cui al capo S) non solo per il suddetto episodio, ma anche valorizzando le conversazioni n. 25 e 43 in cui si ascoltavano COGNOME e COGNOME parlare di acquisto e prezzo di sostanze stupefacenti (pagg. 19 e 20 sentenza impugnata), osservando che il fatto che i collaboratori di giustizia non abbiano mai parlato di COGNOME dipende dalla loro restrizione in carcere in quel periodo.
1.2 Quanto al reato associativo di cui al capo A), la Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva considerato: la conversazione nella quale NOME COGNOME aveva incaricato COGNOME e COGNOME di portare 1.500,00 euro di “mesata” a COGNOME NOME, moglie del capo RAGIONE_SOCIALE detenuto COGNOME NOME e la conversazione tra i due che rilevava il carattere non occasionale dell’ordine ricevuto; la conversazione nella quale COGNOME e COGNOME facevano riferimento alla disponibilità di armi, preceduta da un’altra in cui COGNOME invitava COGNOME a portarsi dietro una pistola, facendo riferimento al fatìo di essere nel mirino dei rivali; quel in cui i due sottolineavano la differenza di trattamento riservata agli adepti del lor gruppo rispetto a quelli dell’altro RAGIONE_SOCIALE; quella in cui discutevano delle tension interne al sodalizio; quella in cui COGNOME veniva informato da COGNOME sull’attività estorsiva posta in essere per conto del RAGIONE_SOCIALE (pagg. da 10 a 12); a ciò si aggiungeva l’incontro del 5 aprile 2018, al quale era presente COGNOME, sul quale la Corte di appello osserva che, se davvero si fosse trattato solo di un incontro conviviale e non di un vero e proprio summit (originato dalla tensione tra il gruppo di COGNOME e quello di Angrisano) sarebbero stati presenti coniugi, figli o altri familiari; inol le conversazioni intercettate relative alla riunione, non avevano fatto alcun riferimento a festeggiamenti; da tutti questi elementi la Corte di appello ha tratto la sussistenza della responsabilità di COGNOME per il reato contestato, visto il suo pien inserimento nel sodalizio; si deve inoltre osservare che vi è congrua motivazione sull’aggravante dell’essere l’associazione armata, essendo irrilevante che non siano state contestate a COGNOME ipotesi di porto o detenzione di armi, posto che è stata valorizzata la pronta disponibilità di COGNOME a difendere COGNOME con armi in caso di agguato (pag.20 sentenza impugnata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla sussistenza di entrambe le associazioni, già Sez.U. n. 1149 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883 aveva evidenziato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi, conclusione più vol
ribadita da questa Corte (vedi Sez.1, n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583); tale è il caso in esame, in cui il RAGIONE_SOCIALE operava non solo nel settore degli stupefacenti, ma anche in quelli delle estorsioni ed in materia di armi (non vi è contestazione nel ricorso sul punto).
1.3 Fondato è il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il giudice di primo grado aveva inflitto per il reato di cui al capo s) la pena d anni dieci di reclusione, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni otto, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo t) ad anni nove, ridotta per il rito ad anni sei di reclusione; il giudice di appello, nel rite COGNOME responsabile anche del reato di cui all’ad 416-bis cod. pen., ha ritenuto più grave il reato di cui capo s) ma, nel concedere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui al capo a), ha di fatto tolto la riduzione che era stata concessa dal primo giudice; deve quindi essere ribadito il principio sancito da Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 – 01, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; errata, pertanto è stata la decisione della sentenza impugnata di considerare le attenuanti generiche concedibili soltanto relativamente al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo a), visto c in primo grado le stesse erano state concesse per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90 di cui al capo s), e non potevano pertanto essere eliminate con riferimento a tale reato in mancanza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà partire da una pena base di anni dieci di reclusione, operando poi la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche e poi l’aumento per i residui reati
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 12/03/2024