Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME (alias NOME), nato in Senegal il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza dell’11/05/2023 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza e la rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del proprio difensore, il cittadino senegalese NOME (alias NOME) impugna la sentenza della Corte d’appello di Genova indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti in continuazione tra loro.
Con unico motivo, egli lamenta la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., perché la Corte, pur riducendo la pena complessiva rispetto a quella
irrogatagli in primo grado, ha applicato un aumento per continuazione in misura superiore a quella fissata dal primo giudice.
Segnatamente, il Tribunale aveva determinato la pena in un anno e due mesi di reclusione, così specificata: pena-base, ex art. 337, cod. pen., un anno e sei mesi; aumentata di tre mesi per continuazione; ridotta per il rito all’indicata misura finale. La Corte d’appello, invece, ha diminuito la pena-base ad undici mesi di reclusione, ma l’ha aumentata per continuazione di quattro mesi, poi diminuendola a dieci mesi per il rito.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza in accoglimento del motivo di ricorso, con la conseguente rideterminazione della pena.
4. Il ricorso è fondato.
Nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066): in particolare, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (tra le tante, Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628).
La sentenza impugnata dev’essere perciò annullata in parte qua e la pena dev’essere stabilita da questa Corte nei seguenti termini, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, e dunque senza necessità di apprezzamenti discrezionali: pena-base, undici mesi di reclusione; aumentata a quattordici mesi per la continuazione; ridotta di un terzo per il rito, e quindi a nove mesi e dieci ^,’L<A24 ..2 GLYPH –
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi nove e giorni dieci di reclusione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.