Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14328 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 07/01/1973
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento
Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME imputato per concorso nel delitto di furto aggravato, in anni 3, mesi 7 di reclusione ed euro 510 di multa. La decisione di riforma ha riguardato il vincolo della continuazione esterna, che, secondo la Corte territoriale, era stato erroneamente calcolato dal giudice di primo grado ritenendo più grave il reato oggetto del presente procedimento, anziché al delitto di associazione a delinquere per cui era intervenuta condanna con sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 7 novembre 2021.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132, 133, cod. pen., e 597 cod. proc. pen. Per evidenziare l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, la difesa ricorda che la pena base per il reato più grave (associazione), individuata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 7 novembre 2021, era di anni uno e mesi sei, aumentata di giorni 15 di reclusione per ciascuno dei reati fine, per un totale di mesi 10 di reclusione, diminuita per il rito ad anni uno, mesi sei e giorni 20, con concessione della sospensione della pena.
La Corte territoriale, nell’indicare la pena base per il reato più grave di associazione a delinquere in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta ex art. 444 cod. proc. pen. ad anni 3 di reclusione ad euro 330 di multa, avrebbe violazione del divieto di reformatio in peius alla luce del principio di diritto secondo cui in tema di continuazione, viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza (Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina, Rv. 283107 – 01).
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
Considerato in diritto
1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Benché il principio di diritto individuato dal ricorrente («in tema di continuazione, viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza» (Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina, Rv. 283107 – 01) non si attagli perfettamente al caso in esame (dove il reato più grave è stato infatti individuato in quello associativo, già giudicato con sentenza irrevocabile), deve comunque rilevarsi l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell’individuare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268636 – 01, in cui si è chiarito che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; ragion per cui, anche se il giudice di appello escluda, ad esempio, uno dei reati in continuazione e per l’effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado: enfasi nostra).
Con l’impugnata sentenza, la Corte territoriale, dopo avere individuato, in riforma della decisione di primo grado, il delitto più grave in quello di cui all’art. 416 cod. pen., per cui era intervenuta condanna con sentenza del g.i.p. del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2021, ha fissato la pena base in anni quattro e mesi quattro di reclusione. In tal modo, la Corte ha finito per determinare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in anni uno e mesi sei di reclusione, per il medesimo reato associativo, dalla citata sentenza del g.i.p. del Tribunale di Palermo.
Quanto all’aumento (di mesi sette) per la continuazione in relazione ai venti, precedenti episodi di furto (giudicati con la predetta sentenza del 12 ottobre 2021, divenuta irrevocabile in data 7 novembre 2021), esso, benché inferiore a quanto stabilito dal giudice di primo grado, deve comunque essere rimeditato, nei limiti derivanti dal divieto di reformatio in pejus, nel contesto di una complessiva rideterminazione della pena alla luce del principio di diritto sopra esposto. Ne deriva che, pur potendosi, in ipotesi, confermare la pena finale nella medesima misura stabilita con l’impugnata sentenza, occorre procedere ad un nuovo calcolo nel rispetto del predetto principio.
2. Per le ragioni fin qui evidenziate, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, limitatamente alla determinazione del
trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 06/02/2025
Il consigliere estensore
Il presidente