Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20950 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/05/1982
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante della recidiva e rideterminando la pena inflitta in anni 4 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed C 17.833,00 di multa, la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile dei seguenti reati:
reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, perché, in concorso con altri, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75, deteneva illecitamente presso il domicilio in Desenzano del
i
Garda (BS): un vasetto piccolo in vetro contenente sostanza polverosa per un peso lordo di g. 6,1, del tipo MDPHP rientrante nella categoria degli oppiacei di cui alla tabella I; una bustina di cellophane contenente sostanza polverosa del peso lordo di gr. 3,1, del tipo MDPHP rientrante nella categoria degli oppiacei di cui alla tabella I; n. 3 compresse di colore blu rientranti nella categoria della cocaina di cui alla tabella I; un contenitore cilindrico in vetro contenente residui di sostanza polverosa, del peso lordo di gr. 21,1, MDPHP; una bustina di cellophane con sigla MDPHP contenente sostanza polverosa del peso lordo di gr. 57,1; un contenitore in stoffa con laccio al cui interno erano contenute n. 6 bustine in cellophane contenenti sostanza polverosa del peso lordo di gr. 3,6, del tipo cocaina; una bustina di cellophane contenente sostanza polverosa del peso lordo di gr. 6,75, del tipo MDPHP; n. 5 bustine di cellophane contenenti sostanza polverosa del peso lordo complessivo di gr. 2,9 (g. 0,6 circa a bustina) del tipo MDPHP; n. 3 bustine di cellophane contenenti sostanza polverosa del peso lordo complessivo di gr. 3,14 (gr. 1,0 circa a bustina) del tipo MDPHP; n. 5 bustine di cellophane contenenti sostanza polverosa del peso lordo complessivo di gr. 3,68 (gr. 0,6 circa a bustina) del tipo MDPHP.
Sostanza stupefacente e psicotropa che per quantità (103,87 grammi di MDPHP del tipo oppiacei – e 3,6 grammi di cocaina), per le modalità di conservazione, nonché per il rinvenimento di un bilancino elettronico di precisione, un “grinder” per la macinatura di sostanze stupefacenti, di denaro contante di vario taglio per circa € 1.475,00, di vari appunti, post.it e agende riportanti chiari riferimenti all’attività di spaccio per tale sostanza, appariva destinata a un uso non esclusivamente personale.
b) reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 perché, in concorso con altri, all’interno del domicilio sito in Desenzano del Garda, in INDIRIZZO deteneva illegalmente un’arma comune da sparo del tipo pistola marca Pietro Beretta mod. 34 cal. 9 corto, rifornita con caricatore con proiettili.
In Desenzano del Garda il 15 novembre 2023.
Con l’aggravante della recidiva specifica.
2. NOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della natura stupefacente della sostanza sequestrata in relazione alla molecola MDPHP.
I giudici del merito, secondo la difesa, non hanno dato esauriente risposta alle critiche mosse con il primo motivo dell’atto di appello avverso le indagini tecniche svolte dalla Pubblica accusa e, in particolare, alla dedotta impossibilità di definire, a mezzo di indagini incomplete, la capacità drogante della sostanza rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato, né, tantomeno, applicato, nell’interpretazione delle medesime prove, i
criteri legali, le regole della logica o le massime di comune esperienza, non fornendo così una giustificazione razionale della scelta adottata.
La Corte, si assume, ha omesso di confrontarsi con le doglianze avanzate nell’atto di gravame, relative alla mancata determinazione del quantitativo di principio attivo rinvenuto nella sostanza sequestrata e, conseguentemente, al mancato raggiungimento di una prova attestante la capacità drogante della stessa, affermando apoditticamente, “alcun dubbio si può seriamente avanzare sulla insussistenza della capacità drogante della sostanza stupefacente”. La molecola dell’MDPHP è stata rinvenuta nei modici campioni esaminati (in media gr. 0,020) e tanto è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che in una dose media singola ceduta fosse certamente presente un’ apprezzabile quantità di principio attivo. Sebbene non sia stata identificata la concentrazione della molecola nella sostanza, la Corte ha comunque ritenuto provata l’efficacia drogante in quanto l’imputato era stato sorpreso mentre deteneva una discreta quantità di MDPHP con il contestuale andirivieni di numerosi avventori, tale da dimostrare la buona qualità della sostanza stupefacente; prova corroborata anche dalla quantità di denaro rinvenuto all’interno dell’abitazione e certamente riconducibile all’attività di spaccio. A ciò si è aggiunta la considerazione che lo stesso imputato si fosse limitato a riferire che la sostanza fosse tutta destinata al consumo personale, non negandone la natura di sostanza stupefacente.
Ma, secondo la difesa, la mera presenza di una molecola all’interno di una determinata sostanza, in assenza del dato quantitativo inerente al principio attivo, non consente all’interprete, vieppiù in assenza di alternativi parametri idonei ad attestare la capacità drogante, di qualificare la stessa come stupefacente.
Si lamenta la svalutazione della prova scientifica addotta dal consulente della difesa, secondo il quale “l’uso di tecniche analitiche altamente sensibili come quelle spiegate nel caso specifico (gascromatografia-spettonnetria di massa), può rivelare la presenza di una sostanza in un reperto a livello di tracce, ossia di quantità che potrebbero essere insufficienti a esercitare qualsiasi effetto biologico”.
Nel ricorso si richiama il principio in base al quale, ai fini della configurabilità de reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, è necessario dimostrare, con assoluta certezza, per la concreta offensività del fatto, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 275956 – 01; Sez. 6, n.8393 del 22/01/2013, COGNOME, Rv. 254857 – 01), ritenendo la difesa che gli indici di valutazione utilizzati dai giudici di merito, quali l’andiriv degli avventori o il quantitativo di denaro rinvenuto, siano a tal fine irrilevanti.
Con il secondo motivo deduce errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n.309/1990; violazione del principio del divieto di
reformatio in peius di cui all’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e del principio devolutivo ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte distrettuale, si assume, in accoglimento della doglianza difensiva inerente all’esclusione della circostanza aggravante della recidiva, ha operato la rideterminazione della pena irrogata dal Tribunale; tuttavia, in tale determinazione ha applicato l’aumento per la continuazione interna al capo 1) non contemplato nella sentenza di primo grado, trasformando la qualificazione del fatto, di cui al capo primo dell’imputazione, da unico reato in due distinti reati riuniti ai sensi dell’art. 81 cod. pe in assenza di appello del Pubblico ministero.
L’appartenenza delle sostanze stupefacenti sequestrate presso l’abitazione dell’imputato alla medesima tabella (Tabella I DPR 309/90), unitamente al rinvenimento delle stesse nell’identico contesto spazio-temporale, esclude, si assume, la duplicità temporale o giuridica della condotta.
In ogni caso, avendo il giudice di primo grado irrogato il solo aumento per la continuazione tra i reati di cui ai capi 1) e 2), vi è stato un illegittimo aumento dell pena per la fattispecie prevista al capo primo dell’imputazione, per il quale, stante la scomposizione del reato in due condotte unite dal vincolo della continuazione, è stata irrogata una pena di anni 6 mesi 1 di reclusione ed C 26.250,00 di multa, in luogo di quella meno grave (anni 6 di reclusione ed C 26.000,00 di multa) irrogata dal primo giudice, in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
I giudici dei due gradi di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità per la detenzione delle sostanze stupefacenti sequestrate presso l’abitazione dell’imputato sulla base delle analisi preliminari con il c.d. droptest e delle successive approfondite analisi demandate al LASS, che hanno confermato la natura stupefacente delle sostanze sequestrate, in particolare MDPHP e cocaina.
A fronte della relazione di consulenza tecnica di parte alla cui acquisizione era subordinata la richiesta di rito abbreviato, con la quale il consulente di parte escludeva che tali accertamenti tecnici, di tipo qualitativo e non quantitativo, avessero identificato con ragionevole certezza la quantità di principio attivo MDPHP (3,4 Metilenediossi-apirrolidinoesanofenone), il giudice di primo grado ha replicato come segue: «I’MDPHP
appartiene alla famiglia dei catinoni sintetici, vale a dire dei derivati prodotti per sinte chimica a partire dal catinone, principio attivo contenuto nella pianta del Khat (Catha edulis). L’MDPHP è una sostanza di introduzione recente nel mercato illecito, e le sue proprietà farmacologiche sono ancora scarsamente conosciute. Tuttavia, esso è un derivato del 3,4 – Metilenediossi-a-pirrolidinoesanofenone (MDPV) dal quale differisce per una modestissima modificazione strutturale, consistente nell’aggiunta di un atomo di carbonio nella catena idrocarburica laterale…. I’MDPV è il catinone sintetico più diffuso nel mercato illecito. È un potente inibitore dei trasportatori della dopamina (DAT), della noradrenalina (NET), ma non della serotonina (SERT), che produce effetti simpatomimetici e psicostimolanti. Studi di relazione tra struttura e attività farmacologica hanno evidenziato come, in virtù della sopra citata modifica strutturale, l’effetto farmacologico del MDPHP sia da ritenere qualitativamente sovrapponibile, ancorché leggermente più attenuato a parità di dose, a quello dell’MDPV». Quindi vi si legge che I’MDPHP fa parte delle Nuove Sostanze Psicoattive, cioè quelle «sostanze…, secondo… il concetto… internazionalmente.., accettato, che allo stato puro o contenute in preparato, non sono contemplate dalla Convenzione delle Nazioni Unite del ’61 quella modificata e aggiornata nel ’72 – …. che possono presentare rischi sanitari e sociali, per cui è stato inserito nella Tabella I di cui al d.P.R. n. 309/1990 con D.M. Ministero Salute del 29.12.2020 proprio perché ha un forte impatto sociale».
Il Tribunale ha escluso la rilevanza del fatto che le analisi del LASS non avessero determinato il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza in sequestro, essendo stata individuata la presenza della molecola illegale dell’MDPHP nei campioni analizzati e dovendo valorizzarsi le modalità di conservazione della sostanza sequestrata: piccole bustine di peso variabile tra gli 0,6 grammi e il grammo. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a superare il dubbio circa l’efficacia drogante, atteso che, sulla base delle bustine, si è ritenuto che il quantitativo ordinario di MDPHP ceduto si attestasse intorno agli 0,6/1 grammi (lordi) e, quindi, con un netto di circa 0,4 grammi di sostanza: quantitativo non solo ampiamente superiore al limite ex d.m. 11 aprile 2006 di mg.60 (cioè 0,06 grammi) previsto per la Catina (il principio attivo della Kata Edulis da cui si ricavava I’MDPHP) ma anche ben oltre la dose di mg.5-15 che, secondo un rapporto dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT, EMCDDA) costituisce la dose ordinariamente assunta dai consumatori di MDPV. Droga che, dagli studi clinici, risulta avere un effetto farmacologico “qualitativamente sovrapponibile”, ancorché leggermente più accentuato a parità di dose, a quello dell’MDPHP.
La conforme decisione della Corte territoriale ha valorizzato gli indici di sicura destinazione alla cessione a terzi della droga, specificando che la molecola dell’MDPHP è stata rinvenuta nei modici campioni esaminati (in media gr. 0,020) e ritenendo tale dato probatorio idoneo a dimostrare che anche in una dose media singola ceduta fosse
certamente presente una apprezzabile quantità di principio attivo, osservando che comunque l’imputato è stato sorpreso mentre deteneva una discreta quantità di MDPHP. Nel ricorso ci si limita a contestare tale argomentazione, ritenendola apparente, senza alcun confronto con la puntuale risposta fornita dal giudice di primo grado, riportata pedissequamente alle pagg.3-5 della sentenza impugnata.
Il principio in base al quale il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n.309/90 configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 261160 – 01; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, COGNOME, Rv. 247478 – 01) non risulta in alcun modo contraddetto dalla pronuncia impugnata, giacchè la condotta contestata è la detenzione a fini di spaccio e l’esatta suddivisione del complessivo quantitativo detenuto in bustine contenenti ciascuna 0,4 grammi netti di sostanza è stata considerata indicativa oltre ogni ragionevole dubbio, con argomento connotato da razionalità, dell’idoneità della sostanza complessivamente detenuta (pari a 173 dosi) a provocare l’effetto drogante.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha irrogato la pena base di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, da aumentarsi, in considerazione della vetustà dell’arma e della risalenza nel tempo dei precedenti penali, per effetto della recidiva e della continuazione ad anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa; ridotta per il rito.
La Corte territoriale, nel rideterminare la pena previa esclusione della recidiva, ha così provveduto: pena base anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa in relazione al reato di cui al capo 1) quanto alla detenzione di MDPHP, aumentata per la continuazione interna di mesi 1 ed euro 250,00; per quella esterna in relazione al capo 2) ad anni 6 mesi 4 di reclusione ed euro 26.750 di multa; ridotta infine per il rito alla pena di anni 4 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 17.833 di multa.
Tale calcolo viola il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato che riguarda, infatti, non solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 – 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271626 – 01; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268636 – 01).
Ciò comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideternninazione della pena ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., previa esclusione dell’aumento di mesi 1 di reclusione ed euro 250,00 di multa, in anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 17.334 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro
diciassettennilatrecentotrentaquattro di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così è deciso, 13/05/2025
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COGNOME estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME