Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25195 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME NOMECOGNOME nato a Catania il 16/10/1968
COGNOME NOMECOGNOME nato a Giugliano in Campania il 10/7/1972
avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena;
uditi l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME e l’Avv. NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME che hanno chiesto di accogliere i ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dopo la pronuncia della Seconda Sezione di questa Corte del 10 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale l’11 giugno 2019, ha rideterminato la pena e applicato a NOME COGNOME quella di anni 7 di reclusione ed euro 10.000 di multa e a NOME COGNOME quella di anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa; ha confermato nel resto.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
L’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Inosservanza del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di appello determinato la pena in misura superiore rispetto a quella determinata nel primo giudizio di appello.
3.2. Vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale determinato la pena per il reato di cui al capo A) nella stessa misura per i due coimputati, pur avendo affermato che la posizione del ricorrente doveva ritenersi più arretrata rispetto a quella di NOME COGNOME.
L’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha dedotto i motivi di seguito indicati.
4.1. Inosservanza del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di appello determinato la pena in misura superiore rispetto a quella stabilita nella sentenza di appello annullata dalla Corte di cassazione.
4.2. Vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale violato il divieto reformatio in peius, pur essendosi posta il problema.
Il 18 ottobre 2024 sono pervenuti motivi nuovi nell’interesse di NOME COGNOME con cui è stata ribadita la censura sulla violazione del divieto di reformatio in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte, in caso di impugnazione del solo imputato, il giudice del processo rescissorio, nel determinare la pena per il reato per cui vi è condanna, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata nel giudizio precedente all’annullamento parziale, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 4 n. 24430 del 10/06/2021, COGNOME, Rv. 281403 – 01).
Nel caso in esame, la Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Firenze dell’Il giugno 2019 limitatamente alla parte in cui era stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per l’episodio qualificato come autonoma ipotesi di tentata estorsione aggravata, avvenuto il 23 gennaio 2017, da ricomprendersi, invece, nell’unica imputazione relativa al delitto di estorsione consumata.
Nell’ambito del giudizio rescissorio, tuttavia, il Giudicante ha comminato una pena superiore a quella stabilita nella sentenza della Corte di appello annullata.
Per NOME COGNOME mantenendo immutato l’aumento a titolo di continuazione per il porto illegale di armi (capo B), ha determinato la pena finale per il reato di estorsione consumata e per il porto illegale di armi in anni 7 di reclusione ed C 10.000 di multa, mentre nella prima sentenza di appello la pena finale era stata determinata in anni 6, mesi 2 di reclusione ed C 10.000 di multa.
Per NOME COGNOME in relazione all’unico reato di estorsione consumata, ha determinato la pena in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa, mentre nella prima sentenza di appello la pena era stata determinata in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa.
È evidente, quindi, che la pena determina nella fase rescissoria è superiore a quella applicata nella sentenza di appello annullata dalla Seconda Sezione di questa Corte, con violazione del divieto di reformatio in peius.
A tale errore può porre rimedio direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
Quanto a NOME COGNOME può determinarsi la pena base per il delitto di estorsione in quella individuata quale pena base nella prima sentenza di appello, ossia anni 5 di reclusione ed euro 7.000 di multa, inferiore a quella determinata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata (ossia anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa), là dove ha assorbito i fatti commessi il 23 gennaio 2017 nell’unica imputazione relativa al delitto di estorsione consumata. A tale pena può sommarsi l’aumento stabilito a titolo di continuazione per il reato in materia di
armi (mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa). Si giunge così alla pena di anni
5 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Parimenti, quanto a NOME COGNOME, può determinarsi la pena per il delitto di estorsione in quella individuata nella prima sentenza di appello, ossia anni 5 di
reclusione ed euro 4.000 di multa, inferiore a quella determinata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata (ossia anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro
9.000 di multa), là dove ha assorbito i fatti commessi il 23 gennaio 2017 nell’unica imputazione relativa al delitto di estorsione consumata.
5. La determinazione della pena per il delitto di estorsione, come innanzi indicata, in misura diversa tra i due ricorrenti e più bassa per NOME COGNOME
assorbe il secondo motivo del ricorso di tale imputato.
6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena va rideterminata per ciascuno dei due ricorrenti nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rideterminando la pena in quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa per COGNOME NOME e in quella di anni cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa per COGNOMENOME
Così deciso il 27 marzo 2025.