Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 263 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 263 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1903/2025 CC – 04/12/2025 R.G.N. 33120/2025
NOME COGNOME
NOME OCCHIPINTI
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOME (CODICE_FISCALE) nato a Frascati il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., mentre ha prosciolto lÕimputato dal delitto di tentato furto in abitazione perchŽ estinto per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre lÕimputato, tramite il difensore, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo eccepisce il decorso dei termini prescrizionali anche per i residui reati.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui allÕart. 495 cod. pen.
Sostiene che non sarebbero state appurate le generalitˆ reali dellÕimputato, sicchŽ, in difetto di prova, quelle di NOME avrebbero dovuto considerarsi corrette.
Peraltro la condotta in contestazione ricadrebbe, al più, nella previsione dellÕart. 496 cod. pen.
Con il terzo motivo deduce inosservanza degli artt. 546 comma 3 e 125 cod. proc. pen. per omessa risposta sul motivo di appello che contestava il riconoscimento della recidiva, nonchŽ per violazione del divieto di reformatio in peius sia nella determinazione della pena base sia nella mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche giˆ riconosciute in primo grado.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dellÕart. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Al fine di delimitare lÕarea di intervento di questo collegio, va osservato, in via preliminare, che si discute di due residue imputazioni concernenti i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen.
In relazione alla seconda fattispecie delittuosa il capo di imputazione riporta numerose condotte di false dichiarazioni sulle generalitˆ (alcune riferite addirittura allÕanno 2007), tuttavia le sentenze di primo e secondo grado mostrano di pronunciarsi soltanto sullÕultima in ordine temporale: quella del 9 marzo 2012, realizzata in occasione dellÕarresto dellÕimputato scaturito dalla commissione degli altri reati per cui si procede (resistenza a pubblico ufficiale) o si è proceduto (tentato furto).
La decisione di primo grado è generica sul punto, tuttavia sembra tenere conto soltanto dellÕultima condotta sia quando analizza la commissione del fatto-reato (pagg. 3 e 4), sia nella parte dedicata alla pena, allorchŽ applica un unico aumento a titolo di continuazione per il reato satellite di cui allÕart. 495 cod. pen. (pag. 4).
La pronuncia di appello esordisce affermando espressamente che si occupa soltanto dei fatti del 9 marzo 2012 (pag. 6), si disinteressa completamente di quelli precedenti, e non pu˜ che riferirsi al solo fatto-reato occorso il 9 marzo 2012 quando esclude il decorso del termine prescrizionale (pag. 8). Rispetto ai fatti precedenti risulta, quindi, unÕomessa statuizione alla quale non pu˜ porsi rimedio in difetto di impugnazione del Pubblico ministero.
Con questa avvertenza possono esaminarsi i motivi di ricorso, muovendo, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo.
3. Il secondo motivo è nel complesso infondato.
3.1. Va rammentato che non è consentito dedurre vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimitˆ è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacchŽ ove queste ultime siano state comunque esattamente risolte Ñ sia pure con motivazione assente o illogica o contraddittoria Ñ non pu˜ sussistere ragione alcuna di doglianza (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo).
3.2. Nella specie, pur in assenza di esplicita motivazione, la soluzione della Corte di appello è corretta.
Invero, secondo ius receptum , integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalitˆ, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalitˆ del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990 Ð 01; Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270876 Ð 01; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, NOME COGNOME, Rv. 262836 Ð 01).
3.3. La questione sulla riconducibilitˆ del fatto al delitto, meno grave, di cui allÕart. 496 cod. pen. è inedito rispetto alla sentenza di primo grado che espressamente argomentava sulla sussistenza del delitto contestato, escludendo lÕipotesi di cui allÕart. 496 cod. pen. (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado); punto non impugnato con lÕatto di appello.
In ogni caso il motivo è infondato, considerato che le false dichiarazioni oggetto di condanna sono state rese, ai fini di identificazione e in assenza di documenti di identitˆ, ai Carabinieri di Orbetello dopo che lÕimputato era stato fermato e arrestato, allÕesito di una fuga dopo aver tentato di portare a termine un furto in abitazione.
Pertanto ricorre pacificamente la fattispecie di cui allÕart. 495 cod. pen., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimitˆ secondo cui: ÒIntegra il reato di cui all’art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identitˆ, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualitˆ personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen.Ó (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 Ð 01; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 Ð 01).
Il primo motivo è infondato.
é stata riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, prevista dallÕart. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen.
Il termine massimo di prescrizione del reato di cui allÕart. 495 cod. pen., commesso il 9 marzo 2012, è pari ad anni sedici e mesi otto e, allÕevidenza, non è decorso.
Infatti la recidiva in rassegna assume rilievo sia ex art. 157, cod. pen. come circostanza ad effetto speciale, ai fini del computo della prescrizione ordinaria, pari ad anni dieci (pena massima anni sei, aumentata di due terzi), sia per espressa previsione di legge, ai sensi dellÕart. 161 cod. pen., nella determinazione del termine prescrizionale massimo (anni dieci, aumentato di due terzi).
Secondo il medesimo criterio, il termine massimo di prescrizione del reato di cui allÕart. 337 cod. pen. (punito con pena massima di cinque anni di reclusione) è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20 (prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen., anni otto e mesi quattro Ð due terzi di cinque anni-, come sopra aumentata di due terzi ex art. 161 cod. pen.).
Aggiunto tale periodo alla data del commesso reato, 9 marzo 2012, si ottiene che il termine massimo di prescrizione spirerˆ il 29 gennaio 2026.
Il terzo motivo è inammissibile relativamente alla recidiva, mentre è fondato limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius .
5.1. Va rilevata in questa sede, ai sensi dellÕart. 591, comma 4, cod. proc. pen., lÕinammissibilitˆ per genericitˆ del motivo di appello proposto dallÕimputato in punto di riconoscimento della recidiva.
La censura è stata formulata in termini ipotetici e collegata a parametri irrilevanti: giovanissima etˆ e rispetto delle prescrizioni imposte in sede cautelare.
5.2. Si concorda, invece, con il ricorrente sul fatto che la Corte di appello è incorsa in una violazione dellÕart. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate nellÕatto di impugnazione.
Il Tribunale aveva applicato al ricorrente la pena finale di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, cos’ calcolata: ritenuto più grave il reato di furto tentato in abitazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti allÕaggravante (da individuarsi nella recidiva), pena base anni uno di reclusione (non veniva specificato lÕammontare della multa), aumentata di mesi sei di reclusione per il reato di cui allÕart. 337 cod. pen. e di ulteriori mesi sei per quello di cui allÕart. 495 cod. pen.
La Corte di appello proscioglie lÕimputato dal delitto di furto, facendo cos’ ÒcadereÓ il reato più grave, e applica la pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione, determinata come segue: individuato il reato più grave in quello di cui allÕart. 495 cod. pen., tenuto conto Ò delle generiche equivalenti giˆ riconosciute Ó (cos’ testualmente pag. 10), pena base anni uno e mesi quattro di reclusione, aumentata di mesi sei per lÕunico reato satellite residuo di cui allÕart. 337 cod. pen.
Osserva il collegio che, da un lato, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute e applicate in regime di equivalenza rispetto alla aggravante (vale a dire la recidiva); dallÕaltro lato che per il nuovo reato base è stata individuata una pena superiore (di quattro mesi) rispetto a quella che il Tribunale aveva applicato per lÕoriginario reato più grave (oggetto di proscioglimento in appello).
In tale situazione diverse pronunce della Corte di legittimitˆ, cui questo collegio intende dare seguito, hanno ravvisato una violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873 Ð 01; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, COGNOME, Rv. 284601 Ð 01).
6. La sentenza impugnata va pertanto annullata soltanto in punto di pena.
Al corretto calcolo pu˜ procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831).
Si ottiene la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione come segue: fermo il giudizio di equivalenza tra contrapposte circostanze, pena base per il reato di cui allÕart. 495 cod. pen. anni uno di reclusione (pari a quella stabilita dal Tribunale), aumentata di sei mesi per il delitto di cui allÕart. 337 cod. pen.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione. Nel resto il ricorso va rigettato.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Cos’ deciso il 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME