Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2298 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell’annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra precedente sentenza, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in anni 5 di reclusione ciascuno in ordine al reato di cui all’art. 74 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in terme Vigliatore da luglio 2005 a settembre 2006.
Il processo ha avuto una travagliata vicenda così articolatasi:
con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina ha condanNOME NOME e COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 74 dpr 309/1990 e a ad alcuni delitto scopo rispettivamente alla pena di anni 10 e mesi 2 di reclusione e di anni 12 mesi 2 di reclusione;
la Corte di Appello di Messina, in riforma della predetta sentenza, esclusa per NOME e NOME la circostanza aggravante dell’essere stati promotori, capi ed organizzatori dell’associazione, ha ridetermiNOME per NOME la pena in anni 6 di reclusione e per NOME in anni 7 e mesi 6 di reclusione;
la Corte di Cassazione ha annullato tale ultima sentenza, fra gli altri, anche COGNOME nei confronti di NOME NOME NOME COGNOME con rinvio limitatamente alla riconosciuta aggravante prevista dall’art. 74 comma 3 d.P.r. 309/90 e senza rinvio con riferimento ai delitti scopo estinti per prescrizione;
la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede rescissoria, ha escluso nei confronti di COGNOME NOME e NOME la circostanza aggravante di cui all’art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/90 e ha ridetermiNOME per NOME la pena in anni 5 mesi 4 e giorni 20 di reclusione e per NOME in anni 5 mesi 4 e giorni 20 di reclusione.
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto COGNOME ricorso con atto congiunto a mezzo del loro difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo hanno dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena. Il difensore lamenta che la Corte sia partita da una pena base superiore al minimo edittale, laddove la Corte di Appello di Reggio Calabria nella sentenza annullata era partita da una pena, già ridotta per le generiche, di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed in tal modo aveva violato il divieto di reformatio in peius.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione derivata dalla inosservanza dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che il giudice del rinvio non ha ottemperato all’obbligo di uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione in quanto ha motivato l’applicazione di una pena base con la necessità di uniformarsi alle precedenti sanzioni, nonostante la Corte di Cassazione avesse annullato la precedente sentenza relativamente alla determinazione della pena.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
La sentenza della Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria limitatamente al trattamento sanzioNOMErio sulla base del seguente rilievo: “La sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, qui impugnata in sede di rinvio, pur avendo nelle premesse inteso procedere ad adeguare la pena alla esclusione della circostanza aggravante citata e pervenendo in via definitiva ad una pena minore rispetto a quella cui era pervenuta la Corte di Appello di Messina, ha testualmente stabilito quanto segue: per COGNOME NOME e NOME COGNOME (promotori) la pena deve essere rideterminata in conseguenza dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 74 comma 3 d.P.R n. 309/90 con riferimento al reato di cui al capo m) in anni 5 mesi 4 e giorni 20 di reclusione ciascuno (pena base anni 8 e mesi 4 di reclusione come già determinata dalla corte di Appello di Messina, ridotta come sopra per la scelta del rito). Dalla mera lettura dell’inciso emerge allora come la Corte considerando i due soggetti ancora promotori, pur elidendo la circostanza considerata, abbia determiNOME la pena in maniera non corretta, neppure fornendo una motivazione circa la intervenuta prescrizione per gli altri reati, COGNOME considerati nella pronuncia della Corte di Appello di Messina e poi maturati nelle more della pronuncia di questa Corte. Appare allora necessario disporre l’annullamento della sentenza impugnata, perché reiteri la motivazione nel senso chiarito, rideterminando le pene.”
I motivi sono entrambi infondati.
3.1 COGNOME In relazione ai poteri COGNOME del giudice del rinvio in sede di rideterminazione della pena, questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca la sussistenza di una circostanza attenuante ad effetto speciale cui consegua una pena indipendente da quella prevista per il reato non circostanziato, non è vincolato, ai fini della determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal giudice della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 7968 del 13/01/2011, COGNOME, Rv. 249388); che il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca la sussistenza di un’ipotesi delittuosa meno grave, non è vincolato, ai fini della determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal giudice della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252327); che il divieto della “reformatio in peius” riguarda soltanto il risultato finale dell’operazione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi (Sez. 3, n. 25606 del 24/3/2010, COGNOME ed altri, Rv. 247739; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, COGNOME, Rv. 248457).
3.2 COGNOME La Corte di Appello ha dato atto che, COGNOME pur a seguito della esclusione della circostanze aggravante collegata alla qualità di promotori e della circostanza aggravante collegata alla partecipazione alla associazione di 10 o più persone, la pena base per il delitto di cui all’art. 74 comma 2 d.P.R. n. 309/90 non poteva essere inferiore al minimo edittale, fissato in anni 10 di reclusione; ha quindi individuato tale pena in anni 11 e mesi 4 di reclusione, di poco superiore al minimo edittale, “alla luce della globale condotta associativa”, al fine di adeguare in concreto la sanzione rispetto a quella in precedenza determinata. I giudici in proposito hanno affermato che l’originaria pena base in ordine al reato associativo inflitta dalla Corte di appello di Messina era stata di anni 12 e mesi 6 di reclusione. La Corte ha, indi, ridotto la pena così individuata di anni 11 mesi 4 di reclusione di un terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito.
Il giudice COGNOME del rinvio COGNOME ha anche COGNOME rispettato il dictum della sentenza rescindente che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di Appello nella parte in cui era partita dalla pena base modellata sul presupposto che i due imputati fossero promotori. Invero la Corte ha dato atto che per effetto della esclusione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 74 comma 1 e 74 comma 3 d.P.R 309/90, la pena da cui partire non poteva comunque essere inferiore ad anni 10 di reclusione ed ha individuato la pena base in misura di
poco superiore al minimo in ragione della condotta associativa nel suo complesso.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa
delle ammende.
Deciso i 2 dicembre 2022