Reformatio in peius e ricalcolo della pena: i chiarimenti della Cassazione
L’ordinanza n. 12568 del 2024 della Corte di Cassazione offre importanti delucidazioni su due principi cardine del diritto penale e processuale: il calcolo della prescrizione in caso di ricettazione di lieve entità e i limiti del divieto di reformatio in peius. La Corte, dichiarando inammissibile un ricorso, ha ribadito orientamenti giurisprudenziali consolidati, tracciando una linea netta sui poteri del giudice d’appello nel rideterminare la sanzione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte lamentando la mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione e la violazione del divieto di peggioramento della sua posizione processuale. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati giudicati dalla Corte manifestamente infondati e privi di specificità, in quanto basati su interpretazioni in palese contrasto con la normativa e la giurisprudenza di legittimità.
Prescrizione della Ricettazione e Speciale Tenuità
Uno dei punti centrali della difesa riguardava il calcolo del termine di prescrizione. Il ricorrente sosteneva che si dovesse tener conto della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità. La Cassazione ha respinto questa tesi, richiamando un principio consolidato delle Sezioni Unite.
L’ipotesi del fatto di speciale tenuità non è un reato autonomo, ma una semplice circostanza attenuante. Ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si deve considerare il massimo della pena edittale prevista per la fattispecie base, senza tener conto delle circostanze attenuanti. Di conseguenza, il termine di prescrizione per la ricettazione si calcola sulla pena massima del reato base, indipendentemente dalla lieve entità del fatto.
Il Divieto di Reformatio in Peius nel Giudizio d’Appello
Il secondo motivo di doglianza concerneva la presunta violazione del divieto di reformatio in peius, sancito dall’art. 597 del codice di procedura penale. Questo principio impedisce al giudice dell’impugnazione di emettere una pronuncia più sfavorevole per l’imputato, qualora sia stato l’unico a presentare appello.
Nel caso specifico, tuttavia, la Corte ha chiarito che non vi è stata alcuna violazione. Il giudice d’appello, nel momento in cui esclude alcuni dei reati originariamente uniti dal vincolo della continuazione, riacquista un potere discrezionale pieno nel valutare la pena per l’unico reato residuo. Il potere del giudice, in questo caso, si “riespande”, consentendogli di ricalibrare la sanzione in modo autonomo per il fatto rimasto.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su due pilastri argomentativi solidi e supportati da giurisprudenza costante. In primo luogo, ha sottolineato come l’interpretazione normativa proposta dal ricorrente in tema di prescrizione fosse errata. Richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 9567/1995), ha riaffermato che le circostanze attenuanti non possono ridurre il termine di prescrizione, il quale si ancora unicamente al massimo edittale della fattispecie incriminatrice base. Questo garantisce certezza e uniformità nell’applicazione della legge.
In secondo luogo, riguardo al divieto di reformatio in peius, la Corte ha fatto riferimento a un altro intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 16208/2014). Quando viene meno il vincolo della continuazione tra più reati, il giudice dell’impugnazione non è più legato alla pena base stabilita in primo grado per il singolo reato residuo. Egli può, e deve, procedere a una nuova e autonoma valutazione della congruità della pena per quel singolo fatto, esercitando la propria piena discrezionalità. L’unico limite è che la pena complessiva finale non superi quella irrogata nella sentenza impugnata. Questa “riespansione” del potere sanzionatorio è logica conseguenza della modifica del quadro accusatorio e non costituisce un peggioramento illegittimo della posizione dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. Da un lato, conferma che il calcolo della prescrizione è un’operazione che non ammette sconti legati a circostanze attenuanti, salvaguardando la certezza del diritto. Dall’altro, definisce con precisione l’ambito applicativo del divieto di reformatio in peius, chiarendo che la discrezionalità del giudice d’appello nel dosare la pena si riespande legittimamente quando la struttura del giudizio cambia, come nel caso di esclusione di alcuni reati in continuazione. La decisione, pertanto, ha importanti implicazioni pratiche, orientando la difesa e riaffermando i confini del potere sanzionatorio del giudice dell’impugnazione.
La circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità nella ricettazione influisce sul calcolo della prescrizione?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., non si tiene conto delle circostanze attenuanti per determinare il termine di prescrizione. Questo va calcolato sulla base del limite massimo di pena previsto per l’ipotesi base del reato.
Cosa succede alla pena se in appello vengono esclusi alcuni reati uniti dal vincolo della continuazione?
Il potere del giudice d’appello si ‘riespande’. Egli può rideterminare la pena per il reato residuo con piena discrezionalità, senza essere vincolato dalla pena base originariamente fissata per quel reato in primo grado.
La rideterminazione della pena per il reato residuo viola il divieto di reformatio in peius?
No, secondo la Corte non si verifica una violazione del divieto di reformatio in peius. Il giudice, una volta esclusi alcuni reati, può valutare autonomamente e con piena discrezionalità la pena per l’unico fatto rimasto, a condizione che la pena finale complessiva non sia superiore a quella inflitta nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORTA NOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuto decorso del termine di prescrizio del reato, nonché la violazione del divieto di reformatio in peius, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e c la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuit costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicc ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., non può tenersene conto ai della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (Sez. U, n. 9567 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, NOME COGNOME, Rv. 284186);
che non ricorre alcuna violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen., atteso che il potere del giudice dell’impugna nel valutare la dosimetria della pena, si riespande, una volta esclusoMi r originariamente avvinti dalla continuazione, con piena discrezionalità nel valut l’unico fatto residuo ascritto (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 25865
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.