Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27161 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27161 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a NAPOLI il 10/08/1983
NOME nato a CERCOLA il 17/06/1986
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 giugno 2019, in esito a giudizio abbreviato, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli condannò i ricorrenti alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 8000 di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, in relazione ai reati di estorsione tentata consumata di cui al capo A e al reato di riciclaggio aggravato tentato di cui al capo B (così qualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di cui all’ar 648-ter.1. cod.pen.).
La Corte di appello di Napoli, adita dagli imputati, con sentenza del 4 maggio 2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in relazione ai reati di estorsione consumata di cui al capo A, di violenza privata di cui al capo A (così qualificati i fatti ivi descritti originaria contestati come estorsione tentata) e di riciclaggio aggravato tentato di cui al capo B.
La Corte di cassazione, con sentenza del 13 ottobre 2021, aveva annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente al reato di estorsione consumata di cui al capo A, rinviando per la determinazione del solo trattamento sanzionatorio in ordine ai delitti di violenza privata di cui al medesimo capo A ed al delitto di riciclaggio tentato aggravato di cui al capo B, dichiarand inammissibili nel resto i ricorsi degli imputati e irrevocabile l’affermazione del loro responsabilità.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’Il luglio 2022, aveva rideterminato la pena nei confronti degli imputati, decisione che, nei limiti de devoluto, era stata di nuovo annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 10 aprile 2024, essendo stata ritenuta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato di riciclaggio aggravato tentato di cui al capo B.
La Corte di cassazione aveva fissato i criteri di commisurazione della pena in caso di delitto circostanziato tentato.
In sede di ulteriore rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 novembre 2024 in questa sede impugnata, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, fissando la pena finale in anni tre, mesi sei, giorni venti d reclusione ed euro 2800 di multa per ciascun imputato.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.
7. Taglialatela NOME.
7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base.
La Corte di appello avrebbe arbitrariamente ritenuto che la precedente decisione di secondo grado, poi oggetto di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, avesse fissato una diminuzione per il tentativo nella misura di un terzo, mentre, in realtà, la sentenza della Corte di appello dell’Il luglio 2022 non aveva chiaramente esplicitato che la diminuzione per il tentativo doveva essere nella misura di un terzo, sicché avrebbe dovuto preferirsi, nell’incertezza, una soluzione più favorevole all’imputato.
Inoltre, il calcolo della pena base avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, essendo stata determinata una pena base più alta (anni sei di reclusione) rispetto a quella inflitta dalla precedente Corte di appello.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli aumenti per continuazione, pari complessivamente a mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, per non avere la Corte esplicitato le ragioni di un aumento così elevato.
8.COGNOME Mauro.
8.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, che si assume essere sprovvista di giustificazione e determinata in violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte diminuito la pena nella misura di un terzo per il tentativo, a fronte della precedente statuizione poi annullata dalla Corte di cassazione, laddove la diminuzione era stata nella misura della metà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati in ragione di quanto segue.
1.1. E’ manifestamente infondato il motivo inerente alla mancata giustificazione della determinazione della pena base per il reato di riciclaggio aggravato tentato di cui al capo B.
La Corte ha ancorato la decisione alla gravità dei fatti commessi, avuto riguardo al contesto di riferimento ed alla rilevante offensività della immissione di capitali nel circuito economico lecito.
La decisione è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi rammentare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
1.2. E’ manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata motivazione degli aumenti per continuazione in ordine ai due reati di violenza privata di cui al
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capo A, che non aveva formato oggetto degli atti di appello originari, sul punto del tutto generici.
1.3. E’ manifestamente infondato anche il motivo volto a censurare la sentenza impugnata per avere determinato la diminuzione per il tentativo nella misura minima di un terzo, dal momento che la Corte di appello ha giustificato la statuizione e non aveva alcuna limitazione in proposito, non riveniente dalla precedente sentenza di secondo grado oggetto di annullamento con rinvio della Corte di cassazione.
1.4. E’ fondato il motivo inerente alla violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo alla determinazione della pena base per il reato di riciclaggio circostanziato tentato di cui al capo B.
Si deve premettere, in proposito, che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales).
Nel caso in esame, la precedente sentenza della Corte di appello di Napoli dell’Il luglio 2022, già oggetto di annullamento in sede di legittimità, aveva fissato la pena base nella misura di anni tre, mesi sette, giorni quindici di reclusione ed euro 1800 di multa per ciascun imputato.
Tale determinazione era stata effettuata considerando già avvenuta la riduzione per il tentativo, in disparte l’aumento per la circostanza aggravante e la continuazione, determinati successivamente (fg. 3 della sentenza impugnata).
La sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 novembre 2024, oggetto dell’odierna impugnazione, ha ritenuto legittimamente, come prima si è precisato, che tale riduzione per il tentativo fosse avvenuta nella misura minima di un terzo.
Tuttavia, proprio in forza di tale costrutto, la pena base per il reato consumato, implicitamente fissata dalla precedente sentenza della Corte di appello dell’Il luglio 2022, non poteva che essere quella di anni cinque, mesi cinque, giorni sette di reclusione ed euro 2700 di multa (pena che, ridotta di un terzo per il tentativo, è pari ad anni tre, mesi sette, giorni quindici di reclusione ed euro 1800 di multa).
La sentenza impugnata, violando il principio prima enunciato, ha, invece, fissato la pena base per il reato consumato (in disparte l’aumento per la circostanza aggravante e la continuazione, successivamente determinati) in misura
superiore, pari a sei anni di reclusione ed euro 5000 di multa, nonostante l’impugnazione fosse sempre stata proposta dal solo imputato.
L’errore di diritto nella determinazione della pena base, non essendo necessari ulteriori approfondimenti di merito, può essere emendato in questa sede ai sensi
dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nei seguenti termini, che applicano i principi fissati dalla sentenza rescindente secondo cui occorre prima
procedere alla individuazione della cornice edittale della fattispecie consumata, poi tenere conto della circostanza aggravante e poi procedere alla riduzione per
il tentativo:
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pena base, per il reato di riciclaggio circostanziato tentato di cui al capo B, anni cinque, mesi cinque, giorni sette di reclusione ed euro 2700 di multa per
ciascun imputato;
pena aumentata di anni uno di reclusione ed euro 1000 di multa per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen. contestata al capo B (così
innalzata complessivamente ad anni sei, mesi cinque, giorni sette di reclusione ed euro 3700 di multa);
pena diminuita di un terzo per il tentativo ad anni quattro, mesi tre, giorni
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quindici di reclusione ed euro 2467 di multa;
-pena aumentata per continuazione con i reati di violenza privata di cui al capo B di complessivi mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, fino alla pena di anni quattro, mesi undici, giorni quindici di reclusione ed euro 2767 di multa;
-pena diminuita per il rito abbreviato a quella finale di anni tre, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 1845 di multa per ciascun imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per ciascun imputato, in anni tre, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 1845,00 di multa.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso, il 25/06/2025.