Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8765 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8765 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Palermo nei confronti di COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
e da
NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi con l’annullamento parziale della sentenza e rideterminazione della pena;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero; ex NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso presentato nei confronti del COGNOME udito l’AVV_NOTAIO , difensore di fiducia di NOME COGNOME e in sostituzione art. 102 cod. proc. pen. dell’AVV_NOTAIO e per l’annullamento senza rinvio in favore di NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME e in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi, insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa da Giudice per l’udienza preliminare del medesimo Tribunale in data 14 febbraio 2022, previa esclusione del la circostanza aggravante prevista dall’art. 416bis , comma 6, cod. pen., rideterminava la pena nei confronti degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e di diversi reati di estorsione.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo limitatamente alla posizione di NOME COGNOME nonchè gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Il Pubblico Ministero ha affidato il ricorso ad un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione di legge, in relazione all’art. 416 -bis , comma 2 e 4, cod. pen.
NOME COGNOME rivestiva, all’interno del sodalizio mafioso in contestazione, un ruolo direttivo ed apicale. La Corte distrettuale era incorsa in un evidente errore di diritto nel calcolo della pena, per avere individuato la pena base in quella inferiore prevista per il partecipe, in tal modo applicando una pena illegale.
2.2. NOME COGNOME.
Con un unico motivo, ha denunciato il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, in relazione all’art. 597 cod.proc. pen. e all’art. 133 cod.pen. , per avere la Corte di appello, in sede di rinvio, operato una non consentita reformatio in peius nella rideterminazione della pena. Avendo il primo giudice fissato la pena base in dieci anni di reclusione, con il concorso delle due circostanze previste dal comma 4 e da l comma 6 dell’art. 416 bis cod. pen., la Corte di appello, una volta esclusa la circostanza di cui al comma 6, avrebbe dovuto operare sulla pena di anni dieci di reclusione la diminuzione secca di 1/3.
2.3. NOME COGNOME.
Ha dedotto:
-violazione di legge, in relazione all’art. 597 cod. proc. pen. e all’art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, in sede di rinvio, nel rideterminare la pena, a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416 -bis cod. pen., fissato la pena base per il reato associativo in nove anni di reclusione in luogo di quella di anni sei e mesi otto di reclusione;
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’aumento disposto per la recidiva qualificata; aumento che conseguentemente andava disposto sulla pena, correttamente calcolata, pari ad anni sei e mesi otto di reclusione.
2.4. NOME COGNOME
Ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 99 , comma 2, cod. pen., per omessa motivazione sia in ordine al riconoscimento della recidiva sia in ordine all’aumento , che era stato disposto nella misura massima.
2.5. NOME COGNOME.
Con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 597, 609 e 627 cod. proc. pen., art. 117 Cost. e art. 7 CEDU, per avere la Corte di appello, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sei dell’art. 416 bis cod. pen. rideterminato la pena con una non consentita reformatio in peius rispetto a quella irrogata dal primo giudice.
Il primo giudice aveva fissato la pena in anni dieci di reclusione, per effetto del riconoscimento delle due circostanze aggravanti di cui al comma 4 e al comma 6 dell’art. 416 -bis cod. pen., aveva operato l’aumento per la recidiva ed in ultimo disposto la riduzione per la scelta del rito.
La Corte di appello, una volta esclusa la circostanza aggravante del comma sei, avrebbe dovuto determinare la pena base per l’associazione mafiosa armata in sei anni e mesi otto di reclusione.
2.6. NOME COGNOME COGNOME
Ha dedotto il vizio di motivazione, in relazione all’art. 81 cod. pen. e all’art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello confermato gli aumenti disposti dal primo giudice, a titolo di continuazione, per i due episodi di tentata estorsione di cui ai capi 25 e 26, fissati in complessivi anni sei di reclusione, sulla base di motivazione assertive e con il ricorso a clausole di mero stile.
Alla odierna udienza -che si è svolta alla presenza delle parti – il Pubblico Ministero e i difensori degli imputati hanno concluso come in epigrafe.
AVV_NOTAIO , nell’interesse di NOME COGNOME, ha altresì depositato memorie scritte , insistendo per l’inammissibilità del ricorso presentato dal Pubblico Ministero.
Gli Avvocati degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno, altresì, chiesto di potersi avvalere dell’effetto estensivo ex art.587 cod. proc. pen., in caso di accoglimento dei ricorsi proposti dai coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ inammissibile il ricorso presentato dal Publico Ministero mentre sono fondati e vanno accolti, nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre, i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Prima di esaminare nel dettaglio i motivi di ricorso, va premesso che, nel caso in esame, la sentenza rescindente confermava l’an della responsabilità degli imputati e rimandava alla competente sede rescissoria la valutazione inerente alla configurabilità della circostanza aggravante, prevista da l comma 6 dell’art. 416 bis cod. pen.
La Corte distrettuale, con la sentenza che si impugna, ha ritenuto di escludere la circostanza in oggetto e ha conseguentemente provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
2.1. Con i ricorsi, gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME contestano la violazione del divieto di reformatio in peius , mentre il Pubblico Ministero la illegalità della pena, applicata a NOME COGNOMECOGNOME che all’interno del sodalizio in contestazione rivest iva un ruolo apicale.
Gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, invece, muovono rispettivamente censure, in relazione all’aumento disposto a titolo di recidiva e agli aumenti disposti ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen. con riferimento agli episodi di tentata estorsione, contestati ai capi 25) e 26) della imputazione.
Il devolutum impone di individuare i criteri e le regole a cui il Giudice, in sede rescissoria, deve attenersi nella rideterminazione della pena: tema che qui va affrontato sia in considerazione della eliminazione di una delle due circostanze aggravanti in contestazione, sia in considerazione del fatto che le sentenze di condanna dei Giudici di merito erano state oggetto di impugnazione da parte dei soli imputati.
Ebbene, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il Giudice del rinvio incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dall’osservanza del divieto della reformatio in peius , che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio di rinvio e che nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata; la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base.
3.1. Nello specifico, quanto al divieto di reformatio in peius, si è precisato come esso non subisca alcuna violazione nella ipotesi in cui la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali ovvero allorquando la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento ( ex multis , Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 278680, Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, M., Rv. 269277; Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233729; Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, COGNOME, Rv. 272117).
Diversamente, nelle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell’imputato relativo alla sussistenza del reato e alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio a tenore dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. – è limitata dal giudicato implicito, formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall’annullamento.
Logico corollario è che, in caso di conferma della condanna, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal Giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d’appello con la sentenza annullata (Sez. 2, n. 7808 del 2019, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315; Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704).
3.2. Ciò posto, in relazione al caso di specie, poiché l’ annullamento con rinvio della sentenza di condanna è conseguito ai ricorsi per cassazione presentati esclusivamente dagli imputati, che avevano contestato la sussistenza dei reati, la responsabilità e la commisurazione giudiziale della pena, la cognizione della
Corte di appello è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla pena, non interessato dall’annullamento.
Ne consegue, allora, che la rideterminazione della pena da parte del Giudice del rinvio non può essere più grave di quella applicata dal Giudice di primo grado.
In questa prospettiva ermeneutica, il ricorso presentato dal Pubblico Ministero non è in linea con gli enunciati principi.
E’ vero che la Corte di appello, in sede rescissoria, ha irrogato una pena illegale nei confronti di NOME COGNOME, perché fissata al di sotto del minimo edittale previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 416 bis cod. pen., ma è, altresì, vero che il Giudice del rinvio non poteva decidere diversamente, perché vincolato alla valutazione (errata) del primo Giudice, non oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, unico soggetto legittimato a prospettare e dedurre la violazione di legge, avvenuta in favore dell’imputato.
Ed infatti, il Giudice dell’udienza preliminare – pur essendo la consumazione del reato associativo cessata nel mese di luglio del 2017 -aveva fatto riferimento al regime sanzionatorio antecedente alla riforma del 27 maggio 2015 n. 69 in vigore dal 14 giugno 2015; riforma che sarebbe stata applicabile in ragione del tempus commissi delicti nel caso di specie.
Il Giudice di primo grado aveva, dunque, applicato la legge pregressa più favorevole per il reo, irrogando una pena decisamente più bassa ( i.e. al di sotto del minimo edittale) per chi all’interno dell’associazione armata avesse rivestito il ruolo di sodale o un ruolo apicale.
4.1. Un tale errore non poteva, tuttavia, essere emendato in sede di appello e in sede rescissoria, in assenza di un atto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
Ed infatti, l’annullamento parziale della sentenza di condanna a seguito di ricorso degli imputati, limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante del comma 6 dell’art. 416 -bis cod. pen., ha comportato la formazione del giudicato, relativamente alla parte della sentenza che concerne la pena base per il reato associativo. E ciò, perchè questa statuizione, non presentando alcuna connessione essenziale con la parte oggetto dell’annullamento, si è ‘cristallizzata’.
Sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere ad una nuova e diversa valutazione.
Il Pubblico Ministero non può, quindi, con il ricorso dedurre, per la prima volta, la violazione di legge, nel tentativo di porre riparo ad un errore di diritto non più emendabile, essendo la valutazione in punto pena, sebbene sbagliata, immutabile.
Di qui la valutazione di inammissibilità del ricorso.
5. Gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con distinti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la medesimezza della questione, hanno dedotto la violazione del divieto della reformatio in peius : in sede rescissoria, la Corte di appello – nel rideterminare la pena per effetto della esclusione della circostanza aggravante del comma 6 dell’art. 416 bis cod. pen. -avrebbe dovuto, per la formazione del giudicato interno, fissare la pena base per il delitto associativo ex art. 416 -bis, commi 1 e 4 cod. pen., non in anni nove di reclusione di reclusione, ma in quella inferiore di anni sei e mesi otto di reclusione.
5.1. Il motivo è fondato.
Va premesso che, nel caso in esame, il Giudice per l’udienza preliminare quanto alla posizione degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME aveva determinato per il reato associativo, pluri aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell’art.416 -bis cod. pen., la pena in modo cumulativo, fissandola in anni dieci di reclusione, senza specificare l ‘entità della pena base per il reato associativo e senza indicare il quantum de gli aumenti disposti per l’una e per l’altra circostanza aggravante in contestazione.
La pena base -pur essendo frutto di un evidente errore di diritto per l’applicazione del regime sanzionatorio più benevolo per il reo, previsto dalla normativa antecedente alla citata riforma n. 69 -non essendo stata, tuttavia, oggetto di specifico motivo di gravame da parte del Pubblico Ministero, non è modificabile a sfavore dell’imputato.
5.2. Ne consegue, quindi, che, con la sentenza impugnata, i Giudici in sede di rinvio -nell’effettuare lo scomputo dell’aumento di pena conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante, di cui al citato comma 6, poi esclusa – avrebbero dovuto operare la riduzione di 1/3 sulla pena di dieci anni di reclusione (pena che, secondo il calcolo operato nella sentenza di primo grado, riguardava l’associazione mafiosa, pluriaggravata ai sensi del comma 4 e 6).
Che la riduzione da operare dovesse essere fissata nella misura di 1/3 è affermazione spendibile, in considerazione del fatto che, per la circostanza aggravante del comma 6, la previsione normativa comporta (e comportava) un aumento della pena da un minimo pari ad 1/3 ad un massimo pari alla metà, di guisa che deve presumersi che il Giudice di primo grado, in assenza di ulteriori specificazioni, avesse disposto l’aumento nella misura minima.
E ‘ il caso , poi, di ricordare come, in relazione alle circostanze aggravanti in esame, la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che esse soggiacciono ad un regime speciale e che operano in deroga al criterio moderatore previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen. per il caso di concorso di
circostanze ad effetto speciale ( ex multis , Sez.6, n 41233 del 24/10/2007, COGNOME e altri, Rv.237671; Sez.6, n.24431 del 28/02/2019, Messina, Rv.276071).
5.3. Dunque, la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha disatteso tali regole, prevedendo una pena -base per il reato più grave ( i.e. per l’ art. 416 -bis, comma 1 e 4, cod. pen. ) superiore a quella determinata all’esito del primo giudizio e, in tal modo, finendo per aggravare la posizione degli imputati, senza che il Pubblico Ministero avesse proposto appello.
In forza delle esposte argomentazioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio, demandandosi al Giudice ad quem la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto degli enunciati principi di diritto.
5.4. Quanto alla posizione dei ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sebbene costoro non abbiano formulato specifico motivo di ricorso sullo specifico tema, la valutazione in bonam partem , operata da questa Corte in relazione alla posizione dei coimputati, è loro estensibile, in virtù del principio sancito dall’art. 587 cod. proc. pen.
L’effetto estensivo dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione proposto da altri ricorrenti, se non fondato su questioni esclusivamente personali, giova anche agli altri ricorrenti. che non abbiano impugnato il punto della decisione annullato dai giudici di legittimità.
La necessità di rimodulazione della pena per il reato di associazione mafiosa armata ex art. 416bis , comma 1 e 4, cod. pen., impone una nuova valutazione in relazione agli aumenti da disporre a titolo di recidiva e a titolo di continuazione, così come richiesto nei rispettivi ricorsi da NOME COGNOME (con il secondo motivo di ricorso) e da NOME COGNOME (con l’unico motivo di ricorso).
Risulta, invece, non proponibile, in questa sede, per la preclusione del giudicato implicito, il motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME e volto alla esclusione della recidiva e/o agli aumenti a tale titolo disposti.
Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha escluso la circostanza aggravante ad effetto speciale del comma 6 dell’art. 416 -bis cod. pen. ed ha rigettato nel resto il ricorso.
Ne consegue che al ricorrente è preclusa l’impugnazione d i quei punti della sentenza -tra cui quello afferente alla recidiva – su cui si è formato il giudicato e che è fuori dal perimetro di cognizione del Giudice della fase rescissoria.
In forza delle esposte argomentazioni, si impone l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME COGNOME. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME