Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11606 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROSCIANO il 14/08/1943
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.1.2024 la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. Terza, n. 548 dell’1.12.2022, che aveva annullato la sentenza impugnata pronunciata dalla Corte d’appello di Milano ! in data 23.2.2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte d’appello, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11.6.2021 nei confronti di COGNOME NOME (amministratore di diritto e legale rappresentante della Inter Waste).
2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale:
con sentenza in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 110, 452 quaterdecies, comma 1, cod.pen., 256, commi 1 e 2 e 3 d.lgs. n. 152 del 2006 loro ascritti (condotte commesse in Milano ed in altri luoghi fino al gennaio 2019) e, ritenuta la continuazione, computata la recidiva contestata a COGNOME, ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni quattro di reclusione, COGNOME NOME alla pena di anni tre di reclusione, COGNOME alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, dichiarandoli altresì interdetti dall’esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque, interde dall’industria e dal commercio in materia di rifiuti per anni cinque, interdetti dagl uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata della pena inflitta nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni cinque.
Ha altresì condannato i medesimi, in solido tra di loro, a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE liquidati in complessivi Euro r 20.000,o dinando altresì la confisca dei beni di cui al sequestro preventivo e la confisca per equivalente di denaro o di altri beni dei medesimi fino alla concorrenza di Euro 486.000.
Con sentenza in data 23.2.2022 1 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta agli imputati rideterminandola per COGNOME NOME in anni tre e mesi quattro di reclusione, per COGNOME NOME in anni due e mesi otto di reclusione e per COGNOME NOME in anni due di reclusione confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Proposto ricorso per cassazione da parte dell’imputato Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 548 del 23 già fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui deduc motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati dolo specifico del reato ex art. 452 quaterdecies cod.pen., la Biondi, la Terza citata, ritenendo la mancanza di in particolare sul una già presente nella sentenza di primo grado, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Con la sentenza del 22.1.2024, oggi impugnata, la Corte d appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la condotta del COGNOME fosse pienamente sorretta dalla coscienza e volontà di perse profitto a prescindere dal suo effettivo perseguimento. uire un ingiusto
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difenso e di fiducia, ha proposto ricorso per cassazion, articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 / lett. b) e l’incapacità del giudice / assumendo che la sentenza im pronunciata da un collegio ove uno dei componenti, ov NOME COGNOME in passato aveva svolto funzioni di Gi c)) , cod.proc.pen. ugnata è stata ero la Dott.ssa nel medesimo procedimento ed aveva anche emesso il decreto che disp neva il giudizio immediato. La composizione del collegio è stata scopert solo dopo la pubblicazione della sentenza atteso che l’udienza si è tenuta ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021 non potendo quindi esercitare il diritto di ricusazione.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 jlett. b) e c cod.proc.peri f il divieto di reformatio in peius vigendo per il giudice del rinvio ta e divieto rispett alla sentenza migliorativa della Corte d’appello di Milano poi anrLillata per motivi non procedurali.
Ed invero, a seguito della sentenza d’annullamento della Suprema Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto assolvere ad un preciso compito, ovvero quello di provvedere a colmare il vuoto motivazionale, mentre il Collegio ha operato una reformatio in peius rispetto alla sentenza migliorativa precedentemente emessa dalla Corte d’appello e poi annullata dalla Suprema Corte per motivi non procedurali.
Con il terzo motivo deduce i ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen i la contraddittorietà della motivazione sull’elemento soggettivo ritenendo che all’esito delle valutazioni compiute dal giudice del rinvio · f – ~e7 il vuoto motivazionale sul punto stante la manifesta illogicità dell’iter argomentativo.
Con il quarto motivo deduce / ai sensi dell’art. 606 lett. b) e ) cod.proc.pen ,. il travisamento delle prove.
Si censurat in particolare la sentenza impugnata laddove a pg. assume da parte del COGNOME la gestione delle discariche nonché la sua qualità s i amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE nonché nella valutazione della c nversazione tra il COGNOME e la COGNOME ( che avrebbe invece costituito la prova della in egrale innocenza del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed invero, a prescindere da ogni altra considerazione circa la deducibilità della causa di incompatibilità ex art. 34 cod.proc.pen. e la rit nuta nullità de provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, I ricorrente si é limitato ad allegare che la Dott.ssa COGNOME che ha composto il collegio che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata, aveva svolto le funzioni di Gip nel medesimo procedimento ed aveva anche emesso il decreto che disponeva il giudizio immediato, senza tuttavia allegare alcun atto a s stegno di detta prospettazione o indicare ove i relativi atti fossero reperibili.
Ed invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7 comma 1, d.lgs 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, mutuato dal processo civile, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti dei quali si itiene necessari l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudi e che ha emesso il provvedimento impugnato.
Manifestamente infondato é il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius pe avere la Corte d’appello confermato la pena inflitta dal Tribunale di Milano ebbene la prima sentenza d’appello avesse ridotto la pena inflitta all’imputato.
Ripercorsa la vicenda processuale de qua, non sussiste alcuna violazione del principio di cui all’art. 597 cod.proc.pen. atteso che l’origina la sentenza della Corte d’appello, che costituisce il termine di riferimento per aiutare l’odierno trattamento sanzionatorio, asseritamente violativo del principio in quanto
deteriore, a seguito della sentenza di annullamento di questa lorte non può più essere richiamata sia pure con riguardo al trattamento sanziona orlo.
3. Il terzo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di reati ambientali, ai fini della c delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, d quaterdecies cod. pen., il profitto – che può consistere non solt patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera r nfigurabilità del cui all’art. 452nto in un ricavo duzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda – è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, ol re ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di consegue ze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambien e, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei ifiuti.(Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Rv. 275399).
Nella specie la sentenza impugnata, pronunciandosi in ordine dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 452 quaterdeci aver recepito la ricostruzione della vicenda che fa da sfondo a parte del giudice di primo grado, ha ritenuto con motivazione aporie logiche che il COGNOME, in qualità di amministratore di alla sussistenza s cod.pen., dopo l’imputazione da iffusa e priva di diritto e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, nonché quale ex avvocato ed amministratore di aziende, avesse operato nella convinzione di trarre un ben dall’operazione di gestione illecita dei rifiuti. Detto intento é st desunto da una conversazione telefonica (la n. 1521 del 20.6.2 e COGNOME NOME, dipendente delle società RAGIONE_SOCIALE Inter della quale si fa chiaramente riferimento al fatto che, divenuta la cernita e la suddivisione dei rifiuti ormai ammassati, si opta dei materiali preziosi dagli stessi ricavabili pur di ottenere un q così emergendo nitidamente la consapevolezza e l’intento del un profitto dall’anzidetta operazione. ficio economico to in particolare 19) tra il Biondi aste, nel corso rmai impossibile. a per la vendita alche guadagno ondi di ricavare
4. Il quarto motivo é inammissibile.
In primo luogo la censura, nel dolersi del travisamento della specificamente, come era suo onere, quale sarebbe la pro travisata. Ed inoltre dalla lettura del ricorso di evince come la d rova, non indica a asseritamente glianza in realtà si risolva in una sollecitazione alla rilettura delle risultanze istruttori segnatamente della telefonata intercorsa tra il COGNOME e la COGNOME, già prima citata, come tale preclusa in sede di legittimità.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagam processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa va dichiarato nto delle spese elle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore ammende. agamento delle della cassa delle
Così deciso il 22.1.2025