Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51641 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TORTORICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in data 23/4/2021 dal GUP del Tribunale di Messina, esclusa la recidiva e la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (neanche oggetto di contestazione), ritenuta sussistente la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘associazione armata di cui all’art. 416bis, comma quarto, cod. pen. e riconosciuta l’attenuante RAGIONE_SOCIALEa collaborazione di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella sua massima estensione, ha rideterminato la pena comminata a NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, in anni 7 e mesi 8 di reclusione in relazione all’imputazione di cui all’art 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen., ritenuta la sussistenza del vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra l’associazione per la quale è imputato nel presente procedimento e i fatti già giudicati con la sentenza emessa, all’esito del giudizio abbreviato, dalla Corte d’appello di Messina il 31/5/2006, irrevocabile il 31/10/2006.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, egli denuncia la violazione di legge e il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pena, avendo la Corte di Appello computato nel relativo calcolo due volte l’aumento per la continuazione, sopra indicato, con la sentenza resa in data 31/5/2006 dalla Corte di Appello di Messina.
2.2. Con il secondo motivo, egli denuncia la violazione di legge in relazione agli art. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. sulla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia, con memoria, ha concluso per la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in suo favore.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, pertanto, meritevole di accoglimento limitatamente al primo motivo.
Va preliminarmente precisato che, ferma restando la fondatezza del primo motivo, questo ultimo – a parere di questo Collegio – se, per un verso, devolve utilmente al vaglio di legittimità la questione RAGIONE_SOCIALEa congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE determinazione commisurativa RAGIONE_SOCIALEa pena, per altro verso, suppone erroneamente la possibilità che il vizio si sia annidato in un duplice computo RAGIONE_SOCIALE‘aumento RAGIONE_SOCIALEa pena, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 cod. pen., per la continuazione, come sopra indicato,
con la precedente sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME per art. 416-bis cod. pen. resa in data 31/5/2006 dalla Corte di Appello di Messina.
2.1. In realtà, il vizio si rileva in relazione alla – in ogni caso sufficientemente motivata, nonostante la sua entità, Misura di quella che è stata indicata quale pena base – come appare risultare dal raffronto tra la dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado e quella di secondo grado – da dieci anni a quindici anni di reclusione.
All’imputato NOME COGNOME, detto “COGNOME“, è stato contestato di aver fatto parte RAGIONE_SOCIALE‘associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale “storico appartenente”, senza però attribuirgli alcun ruolo di promozione, direzione od organizzazione di cui al comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis cit.
Ciò è dimostrato dal computo RAGIONE_SOCIALEa pena, come indicato dalla sentenza di primo grado, ove la pena base era di anni 10 di reclusione, ovvero il minimo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di partecipazione di cui al comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis cod. pen. In primo grado, infatti, la recidiva era stata considerata quale circostanza più grave, con un aumento di due terzi, pari a anni 6 e mesi 8 (per un totale provvisorio di anni 16 e mesi 8 di reclusione); le altre circostanze aggravanti considerate, relative all’associazione di stampo mafioso, riconosciuta come armata ai sensi del comma quarto RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis cod. pen – insieme all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, come detto, poi esclusa in appello perché neanche oggetto di contestazione nei confronti del COGNOME – avevano provocato un ulteriore aumento di mesi 4 di reclusione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma quarto, cod. pen.(che aveva portato la pena ad anni 17 di reclusione), poi ridotta RAGIONE_SOCIALEa metà (anni 8 e mesi 6) per la diminuzione massima consentita dall’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., poi aumentata ancora di anni 4 per la continuazione con la sentenza del 31/5/2006 (anni 12 e mesi 6), finalmente ridotta di un terzo per il rito sino alla pena conclusiva (anni 8 e mesi 4 di reclusione).
La Corte d’appello ha, invece, eliso la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa recidiva sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del reo susseguente al reato la quale ha consentito di escludere la pericolosità sociale e l’inclinazione a delinquere RAGIONE_SOCIALE‘imputato, per avere egli intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia essendosi distaccato dalle precedenti logiche associative. Senza la recidiva, quindi, l’aggravante speciale RAGIONE_SOCIALE‘associazione armata è stata dai giudici di secondo grado diversamente considerata nel computo effettuato, ove è stata, però, posta immediatamente insieme alla pena base con un totale espresso in quindici anni di reclusione a cui è stata applicata la riduzione fino alla metà, per l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella sua massima estensione, portando il computo alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione; tale pena è stata poi posta in continuazione con la precedente sentenza di condanna
del 31/5/2006, con un aumento di anni 4 di reclusione, arrivando così a un risultato ancora parziale di anni 11 e mesi 6 di reclusione, poi ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale di anni 7 e mesi 8 di reclusione.
Emerge, quindi, con chiarezza che, mentre la pena base, nel computo operato dal Giudice di primo grado, era stata individuata nel minimo edittale (anni dieci di reclusione), la pena base individuata dalla Corte di appello, come maggiorata dalla circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘associazione armata, è stata quella di anni quindici di reclusione, a fronte del minimo edittale fissato dalla norma incriminatrice per il partecipe in anni dodici di reclusione (laddove il minimo edittale di anni quindici di reclusione è previsto per i titolari di uno dei ruoli di promozione, direzione od organizzazione).
Una diversa scelta commisurativa, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mutata configurazione circostanziale stabilita nella sentenza di secondo grado, era, in linea di principio e con le specificazioni che seguono, permessa alla Corte territoriale. Però, essa avrebbe dovuto essere estrinsecata anche nel suo primo passaggio. La relativa operazione valutativa e determinativa era ed è necessaria per stabilire se sia avvenuta una, non consentita, individuazione RAGIONE_SOCIALEa pena base in modo più severo rispetto alla sentenza di primo grado, oppure se l’incremento apportato all’unica entità citata (quella di anni quindici di reclusione) fosse e sia da ascriversi totalmente all’aumento relativo alla residua circostanza aggravante, in tal caso occorrendo da parte dei giudici di appello chiarire per esplicito la relativa entità, verificare se essa fosse e sia compatibile rispetto ai vincoli fissati dall’art. 597 cod. proc. pen. e, in ogni caso, rendere una motivazione adeguata – necessaria anche per la sensibile divaricazione dal minimo edittale – così da far emergere la ragione RAGIONE_SOCIALEa corrispondente opzione.
Si ricorda che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva RAGIONE_SOCIALEa pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066; fra le successive, Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, M., Rv. 281428); principio poi variamente declinato in diverse applicazioni, con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sez. Un., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).
Pertanto, stante la determinante carenza argomentativa rilevata, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine a questo solo punto, al fine
di consentire ai giudici del rescissorio una rinnovata valutazione che ponga alla base del trattamento sanzionatorio una motivazione esente dalle carenze testé constatate.
3. Il secondo motivo sulla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, invece, risulta essere manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte di Appello di Messina ha illustrato, con motivazione logica, adeguata e conforme a diritto, le ragioni ostative all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità dei fatti e la caratura criminale del COGNOME all’epoca dei fatti.
Questa Corte ha già affermato, con orientamento consolidato, che “in tema di concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria” (Sez. 3, n. 1913/2019, Rv. 275509-03).
Da ciò, il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato post factum, divenuto collaboratore di giustizia, non può ritenersi preponderante ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, come prevalenti, potendosi certamente considerare la gravità dei fatti e la caratura criminale RAGIONE_SOCIALE‘imputato tra le ragioni idonee a fondare detta .esclusione.
4. Va rilevato, infine, che la parte civile costituita ha presentato una memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso, fondato esclusivamente su questioni relative all’entità RAGIONE_SOCIALEa pena, RAGIONE_SOCIALE‘imputato non ha diritto alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spes del presente grado di giudizio.
Deve, infatti essere ribadito l’indirizzo univoco di questa Corte, espresso da Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514 secondo cui “qualora dall’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, la sentenza emessa all’esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l’entità RAGIONE_SOCIALEa pena)”.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sinora espresse, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio esclusivamente sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pena ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pen con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di app di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Nulla per le spese del g richieste dalla parte civile.
Così deciso il 5/7/2023