Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 42737 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 42737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/08/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CETRARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CETRARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME CETRARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME COSENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CETRARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CETRARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CETRARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PAOLA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di questi ultimi
COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ACQUAPPESA il DATA_NASCITA
inoltre:
REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE RAGIONE_SOCIALE A MARE
COMUNE DI CETRARO
COMUNE DI SCALEA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro; inammissibilità dei ricorsi presentati dagli imputati.
uditi i difensori:
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile COMUNE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE MARE, anche in qualità di AVV_NOTAIO processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile COMUNE DI CETRARO, deposita, unitamente alle note spese, le conclusioni scritte alle quali si riporta.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, anche nella qualità di AVV_NOTAIO processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore di COGNOME NOME, chiede il rigetto del ricorso proposto dalla Procura Generale; insiste per l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO COGNOME chiede l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura Generale e insiste per l’accoglimento del ricorso presentato nell’interesse della propria assistita.
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO, insiste per il rigetto del ricorso proposto dalla Procura Generale e l’accoglimento del ricorso presentato dall’imputato COGNOME NOME.
AVV_NOTAIO chiede l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso proposto dalla Procura Generale e insiste per l’accoglimento dei ricorsi presentati nell’interesse dei propri assistiti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice del rinvio ai sensi dell’art. 627 riformava, limitatamente alla determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio, la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data 8.6.2024, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti dei seguenti imputati, in senso loro favorevole e nei seguenti termini:
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110-56-81 c.p. e 628 comma 3, n. 1 c.p.; 110-81, 61 comma 1, n. 2 c.p. e 2, 4 e 7 I. 895 del 1967; 110-81, 61 comma 1, n. 2 c.p. e 23, I. 110 del 1975; 110-81-61 comma 1, n. 2 c.p. e 648 c.p.;
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 14, mesi 5 e giorni 10 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 80, comma 2, d.p.r. 309/90; 416 bis c.p.;
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 8, mesi 10 e giorni 20 di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p.;
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 10 e mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74, 80, comma 2, d.p.r. 309/90; 110-81 cpv. c.p. e 73, comma 1 bis, d.p.r. 309/90; 110-56-81 c.p. e 628 comma 3, n. 1 c.p.; 110-81, 61 comma 1, n. 2 c.p. e 2, 4 e 7 I. 895 del 1967; 110-81, 61 comma 1, n. 2 c.p. e 23, I. 110 del 1975; 110-81-61 comma 1, n. 2 c.p. e 648 c.p.; 416 bis c.p.;
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 16, mesi 3 e giorni 10 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 80, comma 2, d.p.r. 309/90; 110-81 c.p. e 73 d.p.r. 309/90; 110 c.p. e 12 quinquies d.l. 306/1992; 416 bis c.p.;
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 6, mesi 10 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110-81 cpv. c.p., 76 comma 5 d.lgs. 159/2011; 416 bis c.p.;
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 6, mesi 10 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110-81 cpv. c.p., 76 comma 5 d.lgs. 159/2011; 416 bis c.p.;
rideterminava la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME in quella di anni 9, mesi 11 e giorni 10 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74, 80 comma 2 d.p.r. 309/90; 110-81 cpv. c.p., 73 d.p.r. 309/90; 110-81- 628 comma 2, in relazione all’art. 110-81-629, comma 3, nn. 1 e 3 c.p.; 110-81, 513 bis c.p.; 416 bis c.p.;
Avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con autonomi atti di impugnazione, sia il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello diUtIn li, sia i predetti imputati.
2.1. 1 .- ~2&1, Al pubblico ministero ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 416 bis x c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugNOME.
Il ricorrente evidenzia, in particolare, come la pronuncia impugnata sia in contrasto con le sentenze di primo e di secondo grado, passate in giudicato, emesse nell’ambito del parallelo giudizio svoltosi con le modalità del rito ordinario nei confronti dei coimputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, prodotte all’udienza svoltasi il 26 ottobre 2022 davanti alla Corte di appello di Catanzaro.
In tali sentenze, infatti, è stata riconosciuta la sussistenza del carattere armato dell’RAGIONE_SOCIALE `ndranghetistica facente capo a COGNOME NOME e operante in RAGIONE_SOCIALE. Ciò nonostante, la corte territoriale ha del tutto pretermesso di considerare quanto affermato nella sentenza della corte di appello emessa nei confronti dei citati coimputati, in cui, a sostegno della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 4, c.p., esclusa nella sentenza di appello oggetto del presente ricorso per cassazione, sono state evidenziate le fonti probatorie da cui
emerge la disponibilità delle armi da parte della RAGIONE_SOCIALE, non solo nel passato ma anche nel periodo oggetto di contestazione.
Si tratta, segnatamente, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME in merito alla programmazione di azioni eclatanti da realizzare con l’uso delle armi (omicidi, gambìzzazioni) legate al controllo dei servizi di vigilanza delle discoteche nella zona dell’alto Tirreno cosentino, anche con il coinvolgimento di esponenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e del contenuto delle conversazioni ambientali intercettate all’interno dell’autovettura di COGNOME NOME, intercorse tra quest’ultima e COGNOME NOME, in cui si faceva menzione di un soggetto che aveva nella propria disponibilità pistole e fucili, il quale si era recato presso la loro abitazione.
Rileva, inoltre, il ricorrente, che, sempre a fondamento della sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute, milita la circostanza che, con la sentenza n. 48024 del 15 settembre 2022, resa dalla Seconda sezione penale della Corte di Cassazione a seguito dell’impugnazione della menzionata pronuncia della corte di appello di Catanzaro da parte di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Suprema Corte, nell’affermare la sussistenza della circostanza aggravante de qua, da un lato, ha valorizzato gli elementi in precedenza indicati, ribadendo “la sussistenza oggettiva dell’aggravante delle armi in un’RAGIONE_SOCIALE criminale del tipo di quella in esame”, dall’altro, confrontandosi con la sentenza con cui la Prima sezione penale di questa Corte, in data 21 dicembre 2021 ha annullato con rinvio la sentenza n. 245 del 24 gennaio 2020 emessa dalla corte di appello di Catanzaro nell’ambito del presente processo proprio con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416, comma 4, c.p., ha ritenuto che il tema fosse stato adeguatamente affrontato dal giudice di merito, alla luce, non solo della conversazione ambientale captata sull’autovettura della COGNOME e del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, ma anche del contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME NOME in ordine a un furto di armi subito, in cui questi esprimeva i propri sospetti circa il
coinvolgimento di COGNOME COGNOME il quale, prima che si verificasse l’episodio, si era mostrato molto interessato alle stesse e aveva dichiarato di potergli procurare le munizioni adatte a una rivoltella, riferendo, inoltre, che dopo aver denunciato il furto, aveva ricevuto delle minacce da COGNOME NOME e da un altro soggetto, i quali gli avevano intimato, tramite suo cogNOME COGNOME, di omettere qualsivoglia menzione del COGNOME alle forze dell’ordine con riferimento all’accaduto.
2.2. NOME COGNOME, nel ricorso a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, deduce con un solo motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena base individuata dalla corte territoriale per il computo della sanzione da comminare, ritenuta eccessiva e ingiustificata in considerazione dell’esclusione dell’aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con un unico motivo di ricorso, a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME NOME deduce violazione e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81, 99 e 133 c.p., con riferimento alla dosimetria della pena, in quanto, venute meno le circostanze aggravanti della qualifica di organizzatore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la differenza tra la pena originariamente comminata e quella rideterminata sia troppo esigua, senza tacere la misura eccessiva e ingiustificata degli aumenti per la continuazione e per la recidiva.
2.4. COGNOME NOME, nel ricorso a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 99 e 133 c.p., con riferimento alla pena base individuata dalla corte territoriale, ritenuta eccessiva e immotivata in considerazione dell’esclusione dell’aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.5. COGNOME NOME, nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, in qualità di AVV_NOTAIO processuale, del difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, non cassazionista, con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per la erronea quantificazione della pena, in relazione all’art. 597, commi 3 e 4 c.p.p. nonché agli artt. 81 cpv. e 133 c.p.
2.6. COGNOME NOME, nel ricorso a firma degli avvocati NOME COGNOME e COGNOME, con un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 e 133 c.p., con riferimento alla pena base individuata dalla corte territoriale, ritenuta eccessiva e immotivata in considerazione dell’esclusione della recidiva, dell’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE criminale mafiosa, della qualifica di organizzatore e dell’aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.7. COGNOME NOME, nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis, 81 e 133 c.p. sia per l’eccessiva entità della pena che per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Con il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, la COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 132, 133, 81 cpv. e agli artt. 416 bis, comma 4, 334, comma 3, 63 e 69 c.p., per motivi analoghi a quelli indicati nel ricorso dell’AVV_NOTAIO.
2.8. COGNOME NOME, nel ricorso a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 e 133 c.p. per l’eccessiva entità della pena nonostante la riqualificazione del reato contestato al capo 58) nella fattispecie prevista dall’art. 334 c.p. e l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 4, c.p.
2.9. NOME NOME, nel ricorso a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME, con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 e 133 c.p. per l’eccessiva entità della pena nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 4, c.p.
Con requisitoria scritta del 12.8.2024, da valere come memoria, essendo stata nelle more chiesta la discussione in forma orale dei proposti ricorsi, il AVV_NOTAIO procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che venga accolto il ricorso del pubblico ministero e dichiarati inammissibili i ricorsi degli imputati.
Con memoria del 17.8.2024 NOME insiste per l’accoglimento del ricorso, reiterando in definitiva le proprie doglianze in punto di difetto di motivazione.
I ricorsi vanno dichiarati tutti inammissibili per le seguenti ragioni.
Con particolare riferimento al ricorso del pubblico ministero occorre preliminarmente rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo maturato un consolidato e condivisibile orientamento sulla nozione che deve attribuirsi ai vizi di manifesta illogicità ovvero di contraddittorietà della motivazione.
Si è, in particolare, affermato che siffatti vizi ricorrono, rispettivamente, nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono ovvero quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logicogiuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o ci sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza ovvero allorché in sentenza si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105; Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Rv. 247229; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132).
Ciò posto, non solo il ricorso del pubblico ministero, per come articolato, non risulta tale da evidenziare aporie di tale natura nel percorso motivazionale seguito dal giudice di appello, ma si presenta anche strutturato secondo uno schema non conforme ai rigorosi limiti entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità.
Al riguardo non può non rilevarsi come il pubblico ministero ricorrente non abbia tenuto nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
In questa sede di legittimità, dunque, è precluso il percorso argomentativo seguito dal pubblico ministero ricorrente, che, con riferimento alla contestata esclusione della circostanza aggravante di cui si discute, si risolve in una lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, persistendo il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito degli elementi di prova (cfr. ex plurimis, Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).
In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Per le esposte ragioni, dunque, il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile.
6. Con riferimento alle doglianze articolate nell’interesse di NOME, se ne deve rilevare l’inammissibilità trattandosi di rilievi
riguardanti il merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, e manifestamente infondati.
La corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE criminale mafiosa ex art. 416 bis 1 uniformandosi ai principi affermati nella sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione del 21.12.2022, ha correttamente posto a fondamento della determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti operati a titolo di continuazione sulla pena base per il reato più grave, complessivamente inferiore rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado dell’8.6.2018 confermata dalla decisione resa dalla corte di appello di Catanzaro del 24.1.2020, oggetto dell’annullamento con rinvio, i parametri fissati dall’art. 133, c.p., e, in particolare, la gravità dei reati commessi di cui ai capi 65), 66), 67) e 68), relativi al tentativo di rapina a mano RAGIONE_SOCIALE presso l’ufficio postale di Sangineto, in uno con la capacità a delinquere dell’imputato, desunta dall’esistenza a suo carico di un precedente penale in tema di tentato omicidio e detenzione illegale di armi.
Né va taciuto che, come correttamente rilevato dal giudice di appello, la determinazione della pena-base in relazione al reato di cui al capo 65), ritenuto più grave, effettuata dal giudice di primo grado con pronuncia confermata dalla sentenza della corte di appello del 24.1.2020, previa esclusione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, co. 3, n. 3), c.p., non ha formato oggetto di censura in sede di legittimità con la conseguenza che al giudice del rinvio non era affatto precluso di partire dalla medesima pena base (pari a 3 anni e mesi 4 di reclusione), ma solo di fissare la suddetta pena base in misura superiore, giungendo a irrogare, dopo gli aumenti operati a titolo di continuazione la riduzione per la scelta del rito, una pena inferiore a quella irrogata in primo grado, senza incorrere nella violazione dell’art. 597, co. 4, c.p.p.
7. Con riferimento alle doglianze articolate nell’interesse di COGNOME NOME, se ne deve rilevare l’inammissibilità trattandosi di rilievi
riguardanti il merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, e manifestamente infondati.
La corte territoriale, una volta esclusa in capo al ricorrente la qualifica di organizzatore e la circostanza aggravante di essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, uniformandosi ai principi affermati nella sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione del 21.12.2022, ha correttamente posto a fondamento della determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti operati a titolo di continuazione sulla pena base per il reato più grave, complessivamente inferiore rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado dell’8.6.2018 confermata dalla decisione resa dalla corte di appello di Catanzaro del 24.1.2020, oggetto dell’annullamento con rinvio, i parametri fissati dall’art. 133è c.p., e, in particolare, la gravità dei reati associativi di cui ai capi 1) e 69), in uno con la capacità a delinquere dell’imputato, desunta dall’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitti di natura associativa e contro il patrimonio.
Né va taciuto che, come correttamente rilevato dal giudice di appello, la determinazione della pena-base in relazione al reato di cui al capo 1), nella misura di anni 20 di reclusione, aumentata sino ad anni 21 di reclusione, per la circostanza aggravante del numero degli associati e per la recidiva, effettuata dal giudice di primo grado con pronuncia confermata dalla sentenza della corte di appello del 24.1.2020, non ha formato oggetto di censura in sede di legittimità, con la conseguenza che al giudice del rinvio non era affatto precluso di partire dalla medesima pena base (pari a 20 anni di reclusione), ma solo di fissare la suddetta pena base in misura superiore, giungendo ad irrogare, dopo l’aumento operato a titolo di continuazione e la riduzione per la scelta del rito, una pena inferiore a quella irrogata in primo grado, senza incorrere nella violazione dell’art. 597, co. 4, c.p.p.
8. Con riferimento alle doglianze articolate nell’interesse di COGNOME NOME, se ne deve rilevare l’inammissibilità trattandosi di rilievi
riguardanti il merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, e manifestamente infondati.
La corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 69) RAGIONE_SOCIALE, uniformandosi ai principi affermati nella sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione del 21.12.2022, ha correttamente posto a fondamento della determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio, complessivamente inferiore rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado dell’8.6.2018 confermata dalla decisione resa dalla corte di appello di Catanzaro del 24.1.2020, oggetto dell’annullamento con rinvio, i parametri fissati dall’art. 133, c.p., e, in particolare, la capacità a delinquere dell’imputata, desunta dall’esistenza a suo carico di plurimi e rilevanti precedenti penali, anche specifici, pur risalenti nel tempo.
Né va taciuto che, come correttamente rilevato dal giudice di appello, la determinazione della pena a base del calcolo, effettuata dal giudice di primo grado, dopo avere escluso in capo all’imputata la qualifica di promotrice del sodalizio criminoso, con pronuncia confermata dalla sentenza della corte di appello del 24.1.2020, non ha formato oggetto di censura in sede di legittimità, con la conseguenza che al giudice del rinvio non era affatto precluso partire da tale pena (pari a dieci anni di reclusione) e su di essa operare un aumento per la sola circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, co. 6, in essa assorbita la recidiva ex art. 63, co. 4, c.p., giungendo in tal modo, una volta operata la riduzione per la scelta del rito, ad una pena inferiore a quella irrogata in primo grado, senza incorrere nella violazione dell’art. 597, co. 4, c.p.p.
9. Con riferimento alle doglianze articolate nell’interesse di COGNOME NOME, se ne deve rilevare l’inammissibilità trattandosi di rilievi riguardanti il merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, e manifestamente infondati.
La corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza della recidiva, della circostanza aggravante dell’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE criminale di
stampo mafioso contestata al capo 55 bis), della circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 69) RAGIONE_SOCIALE e della qualifica in capo all’imputato di organizzatore di tale ultimo sodalizio, uniformandosi ai principi affermati nella sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione del 21.12.2022, ha correttamente posto a fondamento della determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti operati a titolo di continuazione sulla pena base per il reato più grave, complessivamente inferiore rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado dell’8.6.2018 confermata dalla decisione resa dalla corte di appello di Catanzaro del 24.1.2020, oggetto dell’annullamento con rinvio, i parametri fissati dall’art. 133, c.p., e, in particolare, la gravità della condotta e la capacità a delinquere dell’imputato, desunta dall’esistenza a suo carico di un precedente penale per estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 7, di. n. 152 del 1991.
Né va taciuto che, come correttamente rilevato dal giudice di appello, la determinazione della pena base effettuata dal giudice di primo grado in relazione al reato associativo di cui al capo 1), con pronuncia confermata dalla sentenza della corte di appello del 24.1.2020, non ha formato oggetto di censura in sede di legittimità, con la conseguenza che al giudice del rinvio non era affatto precluso partire da tale pena (pari ad anni 20 di reclusione) e su di essa operare un aumento per la partecipazione al sodalizio di più di dieci persone e ulteriori aumenti ex art. 81, cpv., c.p., per poi procedere alla riduzione per la scelta del rito, giungendo in tal modo ad una pena inferiore a quella irrogata in primo grado, senza incorrere nella violazione dell’art. 597, co. 4, c.p.p.
Manifestamente infondato, inoltre, deve considerarsi il rilievo difensivo con cui il ricorrente lamenta come la corte territoriale abbia solo formalmente escluso la contestata recidiva, applicandola in concreto con il valorizzare, ai fini della dosimetria della pena, il richiamato precedente penale per estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 7. d.l. n. 152 del 1991.
La valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato, infatti, non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, (cfr., in questo senso, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Rv. 275319).
10. Generico e attinente al merito del trattamento sanzioNOMErio appare il ricorso proposto nell’interesse di NOME dai suoi difensori di fiducia.
In questo caso la corte territoriale ha comunque assolto al suo onere motivazionale individuando nella condotta dell’imputata e nella sua ridotta capacità a delinquere, come si desume dal riferimento all’assenza di precedenti penali a suo carico, le ragioni della determinazione della pena base relativa al reato associativo di cui al capo 69) nella misura di dieci anni di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e del contenuto aumento (tre mesi) operato su di essa a titolo di continuazione con il reato di cui al capo 58), qualificato ai sensi dell’art. 334 v c.p., conformemente ai parametri indicati nell’art. 133 j , c.p., giungendo ad una pena complessivamente inferiore a quella a lei irrogata dalla corte di appello con la sentenza del 24.1.2020, previa applicazione della riduzione prevista per la scelta del rito, dopo avere esclusa la sussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 69) RAGIONE_SOCIALE La ricorrente lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, co. 6, c.p., che non si giustifica, nella prospettiva difensiva, non avendo la corte territoriale esplicitato le ragioni per cui in presenza di due circostanze aggravanti i giudici di merito erano pervenuti a un giudizio di comparazione in termini di equivalenza, mentre, una volta esclusa in sede di rinvio la circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE, il suddetto giudizio era rimasto inalterato.
Si tratta anche in questo caso di un rilievo generico, posto che la ricorrente omette di indicare le specifiche ragioni, in ipotesi rappresentate dall’imputata e non valutate dalla corte territoriale, che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza piuttosto che di equivalenza, non configurandosi il giudizio di prevalenza invocato dalla COGNOME come una conseguenza necessariamente imposta dalla esclusione di alcune delle circostanze contestate ab origine nei suoi confronti.
Generico, attinente al merito del trattamento sanzioNOMErio e manifestamente infondato si presenta il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME.
Anche in questo caso, come per COGNOME NOME, la corte territoriale ha comunque assolto al suo onere motivazionale individuando nella condotta dell’imputato e nella sua contenuta capacità a delinquere, come si desume dal riferimento di un unico precedente penale a suo carico per furto aggravato, le ragioni della determinazione della pena base relativa al reato associativo di cui al capo 69) nella misura di dieci anni di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e del contenuto aumento (tre mesi) operato su di essa a titolo di continuazione con il reato di cui al capo 58), qualificato ai sensi dell’art. 33% c.p., conformemente ai parametri indicati nell’art. 133 e c.p., giungendo ad una pena complessivamente inferiore a quella comminatagli dal giudice di primo grado, previa applicazione della riduzione prevista per la scelta del rito, dopo avere esclusa la sussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 69) RAGIONE_SOCIALE e della qualifica in capo all’imputato del ruolo di , organizzatore del sodalizio mafioso di cui al capo 69) (cfr. pp. 13; 14; 15 e 16 della sentenza oggetto di ricorsa.
Di conseguenza appare del tutto fuori fuoco la doglianza difensiva con cui l’imputato, in presenza di una pena base conforme al minimo edittale previsto per il reato associativo, pur in presenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, co. 6, c.p., che, a differenza di quanto accaduto per la COGNOME, non ha formato oggetto di alcun giudizio di
comparazione con le circostanze attenuanti generiche, non riconosciute in suo favore con decisione confermata in sede di legittimità, lamenta che la riduzione di pena avrebbe dovuto essere nettamente superiore a quella operata dal giudice di appello.
12. Con riferimento alle doglianze articolate nell’interesse di COGNOME NOME, se ne deve rilevare l’inammissibilità trattandosi di rilievi riguardanti il merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, e manifestamente infondati, incentrati, come sono, sulla riduzione dell’entità della pena, ritenuta esigua, e su pretesi vizi motivazionali
La corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 69) RAGIONE_SOCIALE, uniformandosi ai principi affermati nella sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione del 21.12.2022, ha correttamente posto a fondamento GLYPH della GLYPH determinazione GLYPH dell’entità GLYPH del GLYPH trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti operati a titolo di continuazione sulla pena base per il reato più grave, complessivamente inferiore rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado dell’8.6.2018 confermata dalla decisione resa dalla corte di appello di Catanzaro del 24.1.2020, oggetto dell’annullamento con rinvio, i parametri fissati dall’art. 133-.,, c.p., e, in particolare, la gravità della sua condotta e la capacità a delinquere dell’imputato, desunta dall’esistenza a suo carico di un precedente penale in materia di stupefacenti.
Né va taciuto che, come correttamente rilevato dal giudice di appello, la determinazione della pena base effettuata dal giudice di primo grado in relazione al reato di cui al capo 1), con pronuncia confermata dalla sentenza della corte di appello del 24.1.2020, non ha formato oggetto di censura in sede di legittimità, con la conseguenza che al giudice del rinvio non era affatto precluso partire da tale pena (pari a 12 anni di reclusione) e su di essa operare una serie di aumenti, specificamente indicati, per la ritenuta recidiva, per il numero dei partecipanti e per la ritenuta continuazione con gli altri reati addebitati al COGNOME,
giungendo in tal modo, una volta operata la riduzione per la scelta del rito, ad una pena inferiore a quella irrogata in primo grado, senza incorrere nella violazione dell’art. 597, co. 4, c.p.p.
Inammissibile deve considerarsi anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Il ricorrente deduce una violazione del divieto del divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, co. 3 e 4., c.p.p., in quanto la corte territoriale nel determinare la nuova pena da irrogare all’imputato, pur escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, co. 4, c.p., è partita da una pena base in relazione al delitto di cui al capo 69), ritenuto il più grave, su cui operare gli aumenti in applicazione della disciplina della continuazione, dalla stessa pena (dieci anni di reclusione) fissata dal giudice di primo grado tenuto conto della circostanza aggravante poi esclusa in sede di rinvio.
Si tratta di un rilievo, oltre che manifestamente infondato, anche intrinsecamente contraddittorio, nella parte in cui il ricorrente rileva che il giudice di appello non avrebbe potuto fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in prima grado, laddove lo stesso ricorrente evidenzia che in realtà la corte territoriale è partita dalla stessa pena base individuata dal giudice di primo grado (cfr. p. 2 del ricorso), senza operare alcun aumento su tale pena, che, per concorde indirizzo della giurisprudenza di legittimità, costituisce un limite invalicabile.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, ai sensi dell’art. 597, co. 4, c.p.p., non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066).
Tale principio è stato dalla successiva elaborazione sul punto della successiva giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente ribadito l’operatività del divieto di applicare una nuova pena base maggiore di quella precedentemente fissata almeno quando resta immutato il reato ritenuto più grave (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009, Rv. 245394; Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, Rv. 271182, Sez. 4, n. 18086 del 24/03/2015, Rv. 263449; Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Rv. 282279;).
In più recenti approdi interpretativi, peraltro, si è evidenziato come in ogni caso non violi divieto di “reformatio in peius” il giudice dell’impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all’originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta 4 (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale, pur avendo escluso un’aggravante riconosciuta in primo grado, non aveva però ridotto la pena base per il calcolo finale in cui la sanzione inflitta era stata comunque diminuita: cfr. Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, Rv. 274390).
Allo stesso tempo appare del tutto fuori fuoco la conseguenza che il COGNOME pretende di trarre dalla dedotta censura, che, nella prospettiva difensiva, dovrebbe condurre a riconoscere come reato più grave la partecipazione dell’imputato al sodalizio ex art. 74 1 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 1), aggravata ai sensi dell’art. 7 4 d.l. n. 152 del 1991, senza che tale circostanza aggravante sia mai stata contestata.
Per altro verso il ricorrente nemmeno indica quale sarebbe il suo interesse a ottenere una nuova determinazione del trattamento sanzioNOMErio che faccia riferimento, per l’individuazione della penabase, a un reato più grave di quello rappresentato dalla sola partecipazione al sodalizio di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell’art. 416 bis, co. 6, c.p.
L’assunto difensivo, invero, finalizzato a ottenere un’inversione di gravità dei reati, ove fosse accolto comporterebbe una non consentita reformatio in peius”, conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (cfr. Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, Rv. 282894).
Va, infine, affrontato l’ultimo rilievo del COGNOME, con cui il ricorrente, eccepisce che la corte territoriale, con riferimento ai reati di cui ai capi 65), 66), 67 e 68), pur avendo escluso la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, “ha mantenuto in 5 mesi di reclusione l’aumento della pena per la continuazione ex art. 81, cpv., c.p., mentre, tenuto conto della riduzione per la scelta del rito, ex art. 442, co. 2, c.p.p., avrebbe dovuto rideterminare l’aumento in mesi 4 di reclusione per ciascuno degli episodi in continuazione (6 mesi, ridotti di un terzo, diventano 4 mesi), pervenendo a una pena finale di anni 10 e mesi 4 di reclusione, anziché in quella più sfavorevole, di anni 10 e mesi otto di reclusione”, sul presupposto, per l’appunto, che la riduzione per la scelta del rito dovesse essere calcolata sull’aumento di sei mesi di reclusione operato dal giudice di primo grado in ordine a ciascuno dei reati di cui ai menzionati capi 65), 66), 67 e 68).
Si tratta di un assunto manifestamente infondato.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, alla luce del quale, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la diminuzione per il giudizio abbreviato, come quella per il patteggiamento, dev’essere calcolata sulla pena risultante dopo l’aumento per la continuazione. Si tratta, infatti, di una diminuzione di origine processuale, che opera sulla pena determinata in concreto per tutti i reati che hanno formato oggetto del giudizio abbreviato, sia che abbiano dato luogo ad un concorso materiale, sia che abbiano dato luogo ad un concorso formale o ad un reato continuato (cfr. Sez. 5, n. 3948 del 08/03/1993, Rv. 195012).
Principio ribadito dalla Sezioni Unite Penali, secondo cui la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. 4 c.p. (cfr. Sez. U, n. 45583 del
25/10/2007, Rv. 237692, nonché, da ultima, Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414).
14. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati consegue la condanna di questi ultimi, ai sensi dell’art. 616 * c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i suddetti ricorrenti immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Nulla va disposto a titolo di rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili intervenuta nel presente giudizio, Comune di Praia a Mare e Comune di RAGIONE_SOCIALE, in quanto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di impugnazioni, non sussiste l’interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023 Rv. 285697; Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Rv. 286894).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati. CondannaAli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili.
Così deciso in Roma il 29.8.2024