Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4537 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4537 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME OMBRETTA DI GIOVINE
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA 2) COGNOME NOME, nato a Vico Equense il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di NOME COGNOME, con l’eliminazione della pena prevista per la c.d. continuazione interna (mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa) e l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si Ł riportata integralmente al ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Civitavecchia del 20 settembre 2024, appellata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, ha rideterminato la pena nella misura di anni sei di reclusione ed euro 28.000,00 di multa per COGNOME e ha confermato le ulteriori statuizioni, con la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 6666,00 di multa, oltre accessori di legge.
Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.
NOME COGNOME denuncia, con un unico motivo, violazione di legge con riguardo agli artt. 73 d.p.r. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nonchŁ 81, cpv., cod. pen. e 597, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha ravvisato un errore nella applicazione di un doppio aumento per la continuazione, con riguardo alla continuazione interna, quanto al capo A) (rectius B) e quanto al capo B) (rectius capo A), senza trarne, tuttavia, le dovute conseguenze.
Stante l’unicità del reato satellite, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione (due anni e sei mesi) dal primo
Giudice fosse nondimeno congrua, mentre avrebbe dovuto essere applicato un unico aumento, di diminuita entità.
In particolare, la Corte avrebbe dovuto scomputare seccamente la misura di sei mesi di reclusione, che il Tribunale aveva individuato come segmento di pena in aumento per la continuazione interna.
Ha proposto ricorso NOME COGNOMECOGNOME in cui ha dedotto i motivi diseguito indicati.
3.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso di COGNOME nella condotta detentiva ascritta al COGNOME, in ragione della sua mera presenza all’interno dell’autovettura condotta da quest’ultimo, benchØ occasionale e assolutamente passiva.
Non vi sono motivi per ritenere implausibile la alternativa versione del ricorrente, secondo cui COGNOME gli avrebbe dato un passaggio per consentirgli di recarsi all’aeroporto di Fiumicino, ed esso COGNOME si sarebbe limitato a caricare sul veicolo, su richiesta del predetto, delle scatole presenti presso il garage di lui, essendo ignaro del loro contenuto.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno respinti, essendo infondato quello di COGNOME ed inammissibile quello di COGNOME, per le ragioni che di seguito si espongono.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
2.1. Il motivo proposto attiene al divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597 cod. proc. pen.
Sulle premesse che la Corte di appello ha ricostruito come unitaria la detenzione delle droghe leggere contestata separatamente al ricorrente sub capi A) e B) (che per errore, nella sentenza del Tribunale, sono invertiti, come la stessa Corte territoriale ha chiarito ai punti 7.3.2. e 7.4. della sentenza), stante la unicità di contesto spazio-temporale di tali condotte, il ricorrente deduce che avrebbe dovuto ritenersi assorbito l’aumento a titolo di continuazione applicato per la meno grave detenzione di droghe leggere di cui al capo B), pari a sei mesi di reclusione ed euro 3000,00 di multa, con conseguente rimozione di tale frazione di pena.
Viene evocato, a sostegno di tale tesi, il principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 – 01, in forza del quale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma anche tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, ragion per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
Secondo tale principio, il raffronto tra la pena irrogata in primo grado e quella stabilita dal giudice di appello va operato tra i segmenti che compongono la sequenza del calcolo, sicchØ non sono consentite decisioni peggiorative con riferimento a tali segmenti, e ciò anche nell’ipotesi in cui le frazioni in aumento vengano compensate attraverso altre operazioni intermedie, sicchØ non risulti aggravato il trattamento sanzionatorio finale.
2.2. Ritiene questa Corte di legittimità che il principio di diritto così enunciato non si attagli al caso in scrutinio.
Con riguardo al reato continuato, le Sezioni Unite, con sentenza n. 16208 del
27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01, in parziale superamento del portato delleSezioni Unite NOME COGNOME, hanno affermato che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella piø grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (principio in epoca piø recente ribadito da Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 – 01).
Occorre premettere, per un migliore comprensione, che il divieto di decisione peggiorativa della decisione appellata, ove il gravame sia attivato dal solo imputato, rinviene il proprio fondamento generale nel paradigma del favor rei; piø specificamente, in un modello processuale adversary , contrassegnato dalla presenza dialettica delle parti attestate su posizioni antagoniste, la domanda impugnatoria definisce il perimetro del devoluto, ed Ł proprio il principio della domanda a rendere “non eccentrica” la preclusione del divieto di decisione in peius : al giudice non Ł consentito di introdurre nella decisione sulla pena effetti “novativi”, dando vita ad un aggravamento della posizione dell’imputato, senza una “domanda” della parte pubblica.
Si tratta, dunque, di una scelta del legislatore non “extravagante”, ma correttamente calata nell’assetto delle dinamiche processuali.
Secondo le Sezioni Unite C. – cui il Collegio intende dare continuità – il ragionamento della sentenza NOME COGNOME non può valere con riguardo al reato continuato, per la peculiare unitarietà di struttura di esso, trattandosi di una ipotesi di concorso di reati che sono unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorso formale (con applicazione della pena prevista per la violazione piø grave, aumentata fino al triplo).
Per effetto del vincolo della continuazione, i reati satellite perdono, invero, la loro individualità sanzionatoria rispetto al reato piø grave, divenendo semplici componenti di un aumento di pena. Se muta uno dei termini (vale a dire, una o piø delle regiudicande cumulate o il relativo “bagaglio” circostanziale) oppure l’ordine di quella sequenza, nel senso che il reato satellite diviene il piø grave o muta la qualificazione giuridica di quello piø grave, «Ł lo stesso meccanismo di unificazione a subire una “novazione” di carattere strutturale».
In definitiva, con riguardo al reato continuato, l’unico elemento di confronto per valutare l’osservanza del divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non può che essere la pena finale, in quanto Ł solo questa che “non deve essere superata” dal giudice del gravame.
A riprova di tale conclusione, vi Ł il dato che il quarto comma dell’art. 597 cod. proc. pen., stabilendo il principio in virtø del quale, ‘se Ł accolto l’appello dell’imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena “complessivamente irrogata” Ł “corrispondentemente diminuita”, il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti che hanno concorso a determinarla.
2.3. Nella specie vi Ł stata, in buona sostanza, una rimodulazione dei passaggi intermedi – di giudizio e di calcolo – relativi ai reati satellite, posto che la Corte ha ritenuto illegittima l’applicazione di un doppio aumento per la continuazione (quello per la continuazione interna al capo B), reato piø grave per le droghe ‘leggere’,quello per la continuazione sub capo A), sempre per le droghe ‘leggere’), stante l’unicità di condotta di tempo e di luogo della detenzione, ma ha ritenuto congrua l’entità dell’incremento
sanzionatorio operato dal primo Giudice, pari ad anni due e mesi sei, per il notevolissimo quantitativo di hashish e marijuana detenuti ed in considerazione del ricavo che sarebbe conseguito dalla cessione. Non vi Ł stato dunque alcun proscioglimento per le condotte in addebito, nØ la esclusione di elementi circostanziali, posto che l’aumento applicato, pari ad anni due e mesi sei di reclusione, Ł stato riferito alla detenzione di droghe leggere contestata in parte sub capo A) e in parte sub capo B), entrambe aggravate in ragione dei rilevanti quantitativi detenuti.
Conclusivamente, dunque, si Ł in presenza di una mera rimodulazione dei passaggi intermedi del calcolo, che non ha attinto la pena finale, sicchŁ non ricorre alcuna violazione del divieto di reformatio in peius .
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
3.1. Il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono essenzialmente versate in fatto e reiterative di quelle già congruamente disattese dalla Corte di merito.
3.2. La difesa deduce che la responsabilità concorsuale di COGNOME sia stata ritenuta in ragione della mera presenza di lui in compagnia del COGNOME, dapprima all’interno della autovettura e, quindi, all’interno del box nella disponibilità del detto, ove era stoccato lo stupefacente. Si assume che un tale contegno, meramente passivo, integri una forma di connivenza non punibile o, comunque, di concorso meramente morale.
In realtà, la Corte d’appello ha valorizzato due circostanze fattuali estremamente significative, quali: a) l’avere COGNOME aiutato COGNOME, prima a prelevare dal garage e poi a caricare sul veicolo, un cartone contenente sostanza stupefacente; b) l’essere rimasto all’interno del garage, chiudendone la porta basculante, anche quando il COGNOME stava per allontanarsene.
A differenza di quanto dedotto dalla difesa, lo scatolone era stato prelevato dall’interno del garage, ed ivi l’hashish era custodito in buste e in cilindri non chiusi ermeticamente.
Da tali circostanze, valutate diacronicamente, la Corte di appello ha coerentemente inferito che COGNOME fosse giunto sul posto per coadiuvare COGNOME, ponendo in essere un’attività consapevole e causalmente efficiente rispetto alla condotta di lui.
Del resto, se anche si fosse trattato di un concorso solo morale, come ammesso dalla difesa, nondimeno la condotta avrebbe rilevanza penale.
Per orientamento consolidato di questa Corte, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto – in tema di detenzione di sostanze stupefacenti – va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo – che può avere natura morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
Un contributo di tale portatapuò, dunque, manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare ( ex multis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287403 – 01Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME, Rv. 264454 – 01).
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte di appello, con argomenti – riportati ai par. 2.2. e ss. della sentenza impugnata – scevri da illogicità ha valutato inverosimili le dichiarazioni dell’imputato secondo cui, nel frangente, il COGNOME avrebbe dovuto solo accompagnarlo all’aeroporto ad acquistare un biglietto.
3.3. Del resto, Ł ben noto che compito del giudice di legittimità non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benchØ anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
Sono, invero, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
In definitva, nella specie la difesa ha sollecitato una alternativa valutazione degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso del giudizio, che sono stati oggetto di una motivazione tutt’altro che manifestamente illogica, tanto nella descrizione della condotta, quanto nella indicazione dei presupposti della responsabilità a titolo di concorso.
3.4. Sotto altro profilo, va rilevato che in tema di giudizio di legittimità, l’introduzione nel disposto dell’art. 533 cod. proc. pen., quanto al principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 – principio che la difesa assume essere stato violato – non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicchØ la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 01).
3.5. A proposito della dedotta violazione del contraddittorio, il ricorso Ł, infine, generico, non avendo il deducente specificato quali testimonianze fornite dalla difesa non siano state considerate e, in particolare, quali specifiche dichiarazioni dei testi avrebbero potutto disarticolare la ricostruzione accolta in sentenza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., entrambi gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali; COGNOME, il cui ricorso Ł stato valutato inammissibile, anche al pagamento di una somma, quantificata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME