Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1938 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1938 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Tunisia avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 14/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
letta la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione rideterminando di conseguenza la pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME ex artt. 81 cod. pen e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso venduto illecitamente eroina (capo A) dal 2015 al febbraio 2020 (capo A) e hashish (capo B) dal 2017 al dicembre 2019 alle persone nelle quali entità indicate nelle imputazioni, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ma ha rideterminato la pena complessivamente riducendola.
Con il ricorso presentato dal suo difensore NOME COGNOME, chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione della legge in relazione
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all’aumento della pena per la continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. computato dalla Corte d’appello in violazione dell’articolo 597, comma 4, cod. proc. pen.
Si evidenzia che il ricorrente aveva proposto ricorso per l’eccessività sia della pena-base sia degli aumenti per la continuazione, mentre il Pubblico ministero non aveva proposto appello, e la Corte ha accolto il motivo di appello soltanto relativamente alla determinazione della pena-base riducendola, ma ha accresciuto l’aumento per la continuazione ‘relativo alla pena detentiva (da 1 anno e 6 mesi a 2 anni di reclusione) rispetto a quello stabilito nel primo grado di giudizio per applicare l’art. 81, comma quarto, cod. pen.. che stabilisce che la pena inflitta per i reati-satellite non può essere determinata in misura inferiore a un terzo di quella stabilita per il reato più grave quando viene applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
Si osserva che, tuttavia, così decidendo la Corte d’appello ha stabilito un aumento per la continuazione superiore rispetto a quello deciso dal giudice di primo grado così violando l’art. 597 cod. proc. pen. perché il divieto di reformatio in peius non vale soltanto relativamente all’entità della pena complessiva ma anche in relazione a tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione e quindi anche all’aumento connesso al riconoscimento della continuazione (con la unica eccezione del caso in cui la continuazione muti la struttura del reato e cioè quando il reato-satellite diventa più grave o ne cambi la qualificazione giuridica).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel primo grado di giudizio la pena era stata determinata nei seguenti termini: 7 anni e 6 mesi di reclusione e euro 35000 di multa come pena-base per uno dei delitti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo, aumentata di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa per la continuazione con le centinaia di cessioni contestate nei capi AeBe poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, così determinandosi in 6 anni di reclusione e euro 30.000 di multa.
La Corte di appello ha ridotto la pena-base anni di reclusione e euro 27.000 di multa, aumentandola di 2 anni di reclusione e 9.000 euro di multa ex art. 81, comma quarto, cod. pen., per la continuazione e poi riducendola, per la scelta del rito sino a 5 anni e 6 mesi di reclusione e euro 24.000 di multa
Deve ribadirsi che il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza
che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 279905; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677; Sez. 4, n. 49404 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258128).
Inoltre, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata soltanto dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, COGNOME, Rv. 232066; Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281829, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549).
Pertanto, il ricorso è fondato perché la Corte di appello, in assenza di un appello del Pubblico ministero, non avrebbe potuto accrescere sino a 2 anni di reclusione l’aumento di pena per la continuazione stabilito dal Giudice di primo grado.
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla pena detentiva, ma non è necessario rinviare per nuovo giudizio sul punto perché la pena può essere rideterminata, senza valutazione discrezionali da parte di questa Corte, nei termini che seguono: 6 anni di reclusione e euro 27.000 di multa come pena-base per uno dei delitti ex art. 73, comma 1, di cui al capo A, aumentata di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 9.000 euro di multa per la continuazione con le cessioni contestate nei capi AeBe poi ridotta per la scelta del rito abbreviato a 5 anni di reclusione e euro 24.000 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che ridetermina in anni cinque di reclusione.
Così deciso il 15/12/2022.