Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Forlì il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sosl:ituto AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
letta la memoria dei difensori AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, contenente il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con il quale si insiste per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata il giorno 18 novembre 2019 la Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione (con esclusione della recidiva e l’applicazione della riduzione per il rito abbreviato), inflittagli dal Tribunale di Roma con sentenza del 7 marzo 2013, in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 483 cod. pen. per aver falsamente attestato, nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata all’ente che lo aveva bandito prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, circostanze non veritiere in ordine ai precedenti penali da cui era gravato ed ai propri meriti di servizio.
1.1.L’imputazione riguardava il delitto previsto dagli artt. 81 cpv. e 483 cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, egli aveva attestato falsamente fatti dei quali gli atti appresso indicati erano destinati a provare la verità, in particolare: a) nella domanda di partecipazione in data 20 settembre 2007 al concorso pubblico per esame a 35 posti di dirigente amministrativo bandito dall’ RAGIONE_SOCIALE il 24 agosto 2007 di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti; b) nella dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta in data 7 luglio 2010 prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; c) nella domanda di partecipazione in data 20 settembre 2007 di essere in possesso del titolo di preferenza per avere prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; tutte dichiarazioni non rispondenti al vero atteso che il Tribunale di Bologna aveva applicato al COGNOME la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per falso ideologico e peculato e la RAGIONE_SOCIALE di Bologna, precedente datore di lavoro, non aveva concesso al COGNOME alcuna attestazione di lodevole servizio. Con la recidiva. Fatti commessi in Roma nelle date sopra specificate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Nel corso del giudizio di merito l’imputato aveva ritualmente rinunziato alla prescrizione.
1.3. Avverso tale sentenza NOME COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi. Con il primo aveva dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla configurabilità del reato contestato t
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con riferimento all’eventuale mendacio consumato in una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Analoghi vizi venivano dedotti con il secondo motivo, nel quale si eccepiva la sopravvenuta irrilevanza penale della mancata rivelazione nella dichiarazione sostitutiva di condanne a pene patteggiate non superiori ai due anni di reclusione in ragione della modifica dell’art. 28 comma 8 d.P.R. n. 313/2002 operata dall’art. 4 d.lgs. n. 122/2018. Con il terzo motivo il ricorrente denunziava violazione di legge in merito alla mancata disapplicazione da parte dei giudici del merito della clausola del bando di concorso in forza del quale veniva richiesto ai partecipanti di indicare anche i precedenti penali non inseriti nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati, posto che la Pubblic Amministrazione non era legittimata a richiedere tali informazioni già sulla base dell’assetto normativo vigente all’epoca dei fatti, come confermato dalla novella del 2018 citata in precedenza. In tal senso sarebbe stata dunque erronea l’affermazione contenuta in sentenza per cui l’imputato avrebbe dovuto impugnare il bando e non già omettere di indicare la condanna patteggiata anni prima, poiché in tal modo la Corte territoriale avrebbe implicitamente riconosciuto l’illegittimità dell’atto amministrativo ed avrebbe dunque e per l’appunto dovuto procedere alla sua disapplicazione e conseguentemente ritenere insussistente il reato. Non di meno il giudice dell’appello avrebbe omesso di considerare come la generica e confusa formulazione del bando sul punto non consentisse l’esatta comprensione degli adempimenti richiesti all’imputato. Con il quarto motivo venivano dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. Analoghi vizi venivano dedotti con il quinto e sesto motivo in merito alla commisurazione della pena, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla conseguente mancata concessione della sospensione condizionale, comunque erroneamente non concessa, posto che il reato oggetto del menzionato patteggiamento era stato dichiarato estinto. E sempre i medesimi vizi venivano denunziati anche con il settimo ed ultimo motivo in merito alla provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, che essendo una persona giuridica, non poteva ritenersi avere sofferto un danno non patrimoniale e che comunque non aveva richiesto il riconoscimento di alcuna provvisionale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.4. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n.22271/2022 pronunciata il 19 aprile 2022, accoglieva il ricorso dell’imputato con riferimento
ai punti a) e b) del capo di imputazione perché il fatto non sussiste, rigettava nel resto il ricorso rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente al trattamento sanzionatorio.
1.5. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, giudicando in sede di rinvio ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, con riferimento al capo c) della imputazione, in mesi cinque e giorni dieci di reclusione previa applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato.
Avverso la predetta sentenza l’imputato, per mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento della stessa.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.131-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per l’omessa pronuncia sulla richiesta, formalmente avanzata dalla difesa, di applicazione di detta disposizione normativa.
2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.597, comma 3, cod. proc. pen. e del relativo divieto di ‘reformatio in peius’; al riguardo osserva che in primo grado il Tribunale di Roma, con sentenza del 7 marzo 2013, aveva ritenuto più grave il reato sub a) ed aveva determinato la pena base in mesi otto di reclusione, aumentata ex art.81 cpv cod. pen. ad anni uno e poi ridotta a mesi otto per la scelta del rito abbreviato. Poiché rispetto ai reati sub a) e b) l’imputato era stato definitivamente assolto ed essendo stata proposta impugnazione da lui soltanto, la Corte del rinvio – nel determinare la pena per l’unico reato superstite di cui al capo c), originariamente ritenuto meno grave rispetto a quello sub a) – aveva però considerato equa una pena identica a quella irrogata dal Tribunale per la fattispecie considerata più grave, incorrendo in tal modo nella violazione di legge sopra lamentata.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’ art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione carente rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oggetto
della memoria difensiva del 31 maggio 2023, con la quale egli aveva diffusamente argomentato circa l’obbligo per la Corte del rinvio di infliggere una pena più mite rispetto a quella inflitta nei gradi precedenti rispetto al capo c) e, comunque, la meritevolezza delle attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.163 cod. pen. e la carenza di motivazione rispetto alla mancata concessione a suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena; al riguardo osserva che se la Corte del rinvio avesse adeguato la pena alla concreta gravità del fatto, ben avrebbe potuto irrogare una pena che – pur sommata a quella inflitta dal Tribunale di Bologna con la sentenza indicata nel capo di imputazione – consentiva una seconda sospensione condizionale.
Il ricorrente, con memoria del 23 gennaio 2024, ha poi proposto un motivo aggiunto con il quale deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.545-bis del codice di rito, 20-bis cod. pen., 95 d.lgs. 150/2022, 53,58 e 591.689/81 ed il relativo vizio di motivazione mancante rispetto alla omessa valutazione della possibile applicazione dello ‘ius superveniens’ e, in particolare, delle pene sostitutive che nella fattispecie potevano essere concesse all’imputato pur in assenza di una specifica richiesta difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Con riferimento al primo motivo si osserva che esso è infondato poiché oggetto del giudizio di rinvio era esclusivamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, di talché la Corte di appello non poteva valutare l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. ai fini della declaratoria di non punibilità.
Inoltre, la relativa questione non risulta che fosse stata oggetto di richiesta nei precedenti giudizi di merito, di talché essa era comunque preclusa nel giudizio rescissorio (vedi in fattispecie assimilabile: Sez. 6, Sentenza n. 40438 del 19/09/2023, Rv. 285352 – 01).
Al contrario risulta fondato il secondo motivo (con assorbimento del quarto riguardante la sospensione condizionale della pena) poiché – come dedotto dal ricorrente – il Tribunale di Roma aveva ritenuto più grave il reato di cui alla lettera a) fissando la pena base in mesi otto di reclusione, aumentata di quattro mesi per i reati sub b) e c), poi ridotta di un terzo per il rito prescelto.
Ciò nonostante la Corte del rinvio – chiamata a rideterminare il trattamento sanzionatorio per il solo reato di cui alla lettera c) – ha fissato la relativa pe base in mesi otto di reclusione ed ha poi applicato la riduzione del rito; in tal modo, però, vi è stata una violazione dell’art.597, comma 3, cod. proc. pen. poiché – avendo proposto appello soltanto l’imputato – la pena per il reato sub c) non poteva in ogni caso essere superiore a quanto stabilito nel primo grado rispetto ad esso.
L’accoglimento della censura relativa al trattamento sanzionatorio determina l’assorbimento anche del quinto motivo relativo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche (rispetto alla quale la Corte del rinvio ha omesso di pronunciarsi) che, dovrà essere oggetto di esame in sede di rinvio dovendosi procedere ad una nuova determinazione della pena.
Infine, COGNOME quanto al motivo aggiunto riguardante la COGNOME applicabilità della normativa in tema di pene sostitutive, va ricordato il condivisibile principio secondo cui in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso COGNOME dell’udienza COGNOME di COGNOME discussione COGNOME d’appello COGNOME (Sez. 6 – , Sentenza n. 46782 del 29/09/2023, Rv. 285564 – 01).
Ciò posto, si osserva che la doglianza è infondata poiché non risulta che l’odierno ricorrente abbia fatto richiesta di applicazione della pena sostitutiva nel corso del giudizio di rinvio, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso motivo aggiunto.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio (con assorbimento delle questioni relative alla sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche), con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre va respinto per il resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024.