Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2272 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2272 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; e t ,tr e e GLYPH c o uecu, r:ou,
M Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14/03/2023, la Corte di appello di Napoli, riqualificati i fatti d capo A) nel delitto di cui all’art. 6 bis L. n.401/1989, ha confermato la condanna di COGNOME NOME pronunciata per i reati contestati al capo A) e al capo B), confermando anche il trattame sanzioNOMErio determiNOME dal primo giudice e quantificato nella pena finale di nove mesi reclusione.
Si specifica che al COGNOME si contestava originariamente il reato di danneggiamen di cose aggravato all’esposizione alla pubblica fede (capo A) e il reato di lesioni pers cagionate al conducente RAGIONE_SOCIALE‘autobus in occasione del lancio di pietre contro il veicolo trasportava un gruppo di tifosi (capo B).
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 Cedu e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione al reato contestat capo A), in quanto il giudice d’appello ha riqualificato la condotta contestata all’imputato fattispecie più grave, pur in assenza di impugnativa del Pubblico Ministero. Evidenzia che Corte di appello, prima di riqualificare il fatto di reato in un altro delitto, avreb compiutamente valutare la doglianza difensiva formulata nei motivi di impugnazione con la quale si lamentava la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., qualora fosse stata accolta, avrebbe comportato l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato perché il fatto non più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata la fattispecie base RAGIONE_SOCIALE‘art. cod. pen., considerato che, nel caso di specie, il pullman era scortato dalle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non era esposto alla pubblica fede. Ne segue che non ricorrono le condizioni previste dal giurisprudenza per poter legittimamente riqualificare e giuridicamente il fatto, posto che la n qualificazione giuridica ai sensi di una fattispecie più grave ha comportato una modifica in p del trattamento sanzioNOMErio. I giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in or all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per i reati contestati al capo A) e al capo B) RAGIONE_SOCIALE‘imputa fondata su una valutazione di inattendibilità del teste RAGIONE_SOCIALEa difesa, che ha riferito di ave visione RAGIONE_SOCIALEa partita insieme al ricorrente nella propria abitazione e di averlo immediatame dopo riaccompagNOME a casa, ritenendo inverosimile che il teste possa aver conservato un ricordo preciso RAGIONE_SOCIALEa giornata a distanza di svariati anni dal fatto, considerato che e precisato di aver sempre seguito tutte le partite RAGIONE_SOCIALEa squadra accedendo agli impianti sporti
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rig del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Quanto alla prima doglianza, concernente il reato di cui al capo A), si è affermato giurisprudenza che il giudice di appello, pur in presenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del solo imputat può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto p previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, anche se disporre la rinnovazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, sempre ch sufficientemente prevedibile la ridefinizione RAGIONE_SOCIALE‘accusa inizialmente formulata, che il condan sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica d e che questa non comporti una modifica “in peius” del trattamento sanzioNOMErio (Sez. 3, n 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026 – 01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01). Pertanto, non viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza d’appello che, in di gravame del pubblico ministero, riqualifichi diversamente il fatto, ancorché l’imputato perd possibilità di beneficiare di istituti e norme più favorevoli (cause di non punibilità, estinzione del reato, etc.), in quanto tale divieto è diretto non a garantire all’impu trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunqu spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad imp l’applicazione di un trattamento sanzioNOMErio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia RAGIONE_SOCIALEa specie, sia RAGIONE_SOCIALEa quantità RAGIONE_SOCIALEa sua complessiva determinazione. anche qualora, per effetto RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione, l’imputato perda la possibilità di beneficiar causa estintiva del reato RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, di cui all’art. 641, comma second cod. pen., in quanto tale divieto è diretto non a garantire all’imputato un trattamento sott aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazio alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l’applicazione d trattamento sanzioNOMErio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo s RAGIONE_SOCIALEa specie, sia RAGIONE_SOCIALEa quantità RAGIONE_SOCIALEa sua complessiva determinazione (Sez. 2, n. 4640 d 01/10/2020, Rv. 280560 – 01; Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tuttavia, in senso contrario, con riferimento a fattispecie analoga, si è anche afferm che in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa corte di appello, previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica (Sez. 2, n. 237 17/07/2020, Rv. 279485, relativa a fattispecie di danneggiamento aggravato in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, perché l’azione penale non poteva essere promossa per mancanza di querela, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che, esclusa la circostanza aggravante
RAGIONE_SOCIALEa esposizione per necessità alla pubblica fede, aveva ravvisato quella RAGIONE_SOCIALEa destinazione d bene a pubblico servizio, contestata insieme alla prima nel capo di imputazione ma esclusa dal tribunale e non oggetto di impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Trattandosi, quindi di questione controversa, il primo motivo di ricorso è senz’a ammissibile, non essendo le censure manifestamente infondate né ricorrendo alcun’altra RAGIONE_SOCIALEe cause di inammissibilità di cui all’art. 591 cod. proc. pen. È, dunque, possibile tener cont tempo trascorso successivamente alla sentenza d’appello, onde, risalendo il fatto di cui al ca A) al 03/11/2015, il reato è estinto per prescrizione. Né è possibile addivenire a proscioglim nel merito, non risultando evidente il ricorrere una RAGIONE_SOCIALEe cause di non punibilità di cui all’ cpv cod. proc. pen., in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni espresse nell’ampio e approfondito apparat argomentativo a supporto RAGIONE_SOCIALEa decisione di secondo grado.
2.Le censure proposte con il secondo motivo di ricorso appaiono invece inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa de elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (tra altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007 P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso in disamina la Corte territoriale, con motivaz congrua e non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal teste avesser una scarsa rilevanza probatoria e ritenuto inverosimile che egli possa aver conservato un ricord così nitido RAGIONE_SOCIALEa giornata distanza di svariati anni, essendo stato sentito in dibattimento so febbraio del 2020, soprattutto considerando che lo stesso teste ha dichiarato di aver sempr seguito tutte le partite RAGIONE_SOCIALEa squadra, appartenendo allo stesso gruppo ultras cui apparteneva gli imputati.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione. Il ricorso è inammissibile nel resto. Conseguentemente deve esser eliminata la relativa porzione di pena e deve essere rideterminata la pena, per il residuo re contestato nel capo B) nella misura definitiva di otto mesi di reclusione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A RAGIONE_SOCIALEa rubri perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena che ridetermina per il residuo rea nella misura definitiva di otto mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel rest
Il Consigliere estens r Così deciso all’udienza del 21/11/2025
Il Presidente